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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04445/2025

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ente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 13 giugno 2023, n. 3566/14/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’“[OSCURATO:PERSONA] in Italia” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 13 giugno 2023, n. 3566/14/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avvisodi accertamento n. 223 per omessa dichiarazione e parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2013, per l’importo complessivo di € 469.369,29, con riguardo a vari im mobili siti in Roma, dei quali essa era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRoma il 22 giugno 2021, n. 7638/32/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario - sul rilievo che , pur avendo diritto alla riduzione di imposta per gli immobili gravati da vincolo storico-artistico, la contribuente non pote va, comunque, beneficiare d i alcuna delle esenzion i previst e dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso è affidato a due motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciare sul motivo di appello circa la cessazione della materia del contendere a seguito del parziale annullamento in autotutela dell’atto impositivo (con provvedimento reso il 13 novembre 2019, che aveva ridotto l’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi ad un totale di € 285.770,64), giacché la sopravvenienza dello sgravio per la verificata esistenza del vincolo storico-artistico sui taluni immobili aveva fatto venir meno il thema litigandum. 2.1 Il motivo è fondato. 2.2 Invero, è principio consolidato di questa Corte e condiviso dal c ollegio, quello secondo cui i l processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'ente impositore, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'an o di una condanna genetica.

Principio, questo, che muove sulla scia di quello, analogamente condivisibile, secondo cui il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario -come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio de ve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'ente impositore e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso.

Pertanto, quando il giudice ravvisa l'infondatezza parziale della pretesa dell'ente impositore, non deve né può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti, dando alla pretesa dell'amministrazione un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dalle parti contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv ., e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria , oppure costituisca violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, essendo chiaramente consentito al giudice tributario, in un giudizio che non è solo "sull'atto", da annullare, ma anche e principalmente sul rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente, la riduzione della pretesa avanzata dalla prima con l'atto impositivo(tra le tante: Cass., Sez. 6^- 5, 15 ottobre 2018, n. 25629; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29364; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, n. 16673; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2023, n. 6146; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2024, n. 1707). 2.3 Nella specie, quindi, la sentenza impugnata ha contravvenuto agli enunciati principiper aver confermato, con il rigetto dell’appello, la validità e l’efficacia dell’atto impositivo, tenendo conto che il giudice di prime cure aveva sentenziato che: «Alla luce dell'intervenuto provvedimento di annullamento parziale sopra richiamato, l'atto impugnato così come modificato, deve trovare conferma con conseguente rigetto del ricorso».

3. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado –nonostante la deduzione e l’allegazione della contribuente con l’atto di appello - di tenere in conto , ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, l’annullamento in autotutela dell’ente impositore (con provvedimento reso il 25 marzo 2021) con riguardo all’IMU relativa all’anno 2015, con il quale si era preso atto dell’esistenza del vincolo storico- artistico suimmobili ulteriori rispetto a quelli beneficiati con il precedente annullamento in autotutela. 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404); 3.3 N ella specie, l’omesso esame di “ fatt o ” asseritamente decisivo è stato ravvisato da l l a ricorrente in relazione al riconoscimento dell’inerenza del vincolo storico – artistico (ai fini della riduzione di imposta ) su altri immobili compresi nell’impugnato avviso di accertamento , sulla scorta del provvedimento reso il 25 marzo 2021 (con riguardo all’IMU relativa all’anno 2015).

Esussiste la rilevanza decisoria di tale circostanza per la sua idoneità ad incidere– anche per un diverso anno di riferimento rispetto all’accertamento annullato, stante la tendenziale permanenza del vincolo storico - artistico - sulla ulteriore riduzione della pretesa impositiva in conseguenza del maggior numero di immobili suscettibili di beneficiare dellariduzione di imposta.

Per cui, si rende indispensabile verificare l’entità complessiva dell’imposta dovuta,e dei relativi accessori, previo esame del fatto dedotto in relazione alla (così) riconosciuta riduzione di impostaanche per altri immobili. 4.In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

IL P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 13 giugno 2023, n. 3566/14/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’“[OSCURATO:PERSONA] in Italia” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 13 giugno 2023, n. 3566/14/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avvisodi accertamento n. 223 per omessa dichiarazione e parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2013, per l’importo complessivo di € 469.369,29, con riguardo a vari im mobili siti in Roma, dei quali essa era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRoma il 22 giugno 2021, n. 7638/32/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario - sul rilievo che , pur avendo diritto alla riduzione di imposta per gli immobili gravati da vincolo storico-artistico, la contribuente non pote va, comunque, beneficiare d i alcuna delle esenzion i previst e dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso è affidato a due motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciare sul motivo di appello circa la cessazione della materia del contendere a seguito del parziale annullamento in autotutela dell’atto impositivo (con provvedimento reso il 13 novembre 2019, che aveva ridotto l’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi ad un totale di € 285.770,64), giacché la sopravvenienza dello sgravio per la verificata esistenza del vincolo storico-artistico sui taluni immobili aveva fatto venir meno il thema litigandum. 2.1 Il motivo è fondato. 2.2 Invero, è principio consolidato di questa Corte e condiviso dal c ollegio, quello secondo cui i l processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'ente impositore, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'an o di una condanna genetica. Principio, questo, che muove sulla scia di quello, analogamente condivisibile, secondo cui il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario -come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio de ve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'ente impositore e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso. Pertanto, quando il giudice ravvisa l'infondatezza parziale della pretesa dell'ente impositore, non deve né può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti, dando alla pretesa dell'amministrazione un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dalle parti contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv ., e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del quantum della pretesa tributaria , oppure costituisca violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, come erroneamente ritenuto dai giudici di appello, essendo chiaramente consentito al giudice tributario, in un giudizio che non è solo "sull'atto", da annullare, ma anche e principalmente sul rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente, la riduzione della pretesa avanzata dalla prima con l'atto impositivo(tra le tante: Cass., Sez. 6^- 5, 15 ottobre 2018, n. 25629; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29364; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, n. 16673; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2023, n. 6146; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2024, n. 1707). 2.3 Nella specie, quindi, la sentenza impugnata ha contravvenuto agli enunciati principiper aver confermato, con il rigetto dell’appello, la validità e l’efficacia dell’atto impositivo, tenendo conto che il giudice di prime cure aveva sentenziato che: «Alla luce dell'intervenuto provvedimento di annullamento parziale sopra richiamato, l'atto impugnato così come modificato, deve trovare conferma con conseguente rigetto del ricorso». 3. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado –nonostante la deduzione e l’allegazione della contribuente con l’atto di appello - di tenere in conto , ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, l’annullamento in autotutela dell’ente impositore (con provvedimento reso il 25 marzo 2021) con riguardo all’IMU relativa all’anno 2015, con il quale si era preso atto dell’esistenza del vincolo storico- artistico suimmobili ulteriori rispetto a quelli beneficiati con il precedente annullamento in autotutela. 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404); 3.3 N ella specie, l’omesso esame di “ fatt o ” asseritamente decisivo è stato ravvisato da l l a ricorrente in relazione al riconoscimento dell’inerenza del vincolo storico – artistico (ai fini della riduzione di imposta ) su altri immobili compresi nell’impugnato avviso di accertamento , sulla scorta del provvedimento reso il 25 marzo 2021 (con riguardo all’IMU relativa all’anno 2015). Esussiste la rilevanza decisoria di tale circostanza per la sua idoneità ad incidere– anche per un diverso anno di riferimento rispetto all’accertamento annullato, stante la tendenziale permanenza del vincolo storico - artistico - sulla ulteriore riduzione della pretesa impositiva in conseguenza del maggior numero di immobili suscettibili di beneficiare dellariduzione di imposta. Per cui, si rende indispensabile verificare l’entità complessiva dell’imposta dovuta,e dei relativi accessori, previo esame del fatto dedotto in relazione alla (così) riconosciuta riduzione di impostaanche per altri immobili. 4.In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 15 novembre 2024. IL P
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