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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27689/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/11/2020 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 5 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 9 gennaio 2019 del Tribunale di Bologna che ha condannato l'imputato alle pene di legge per il reato di introduzione nel territorio dello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore a 10 c:hilogrammi.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione, perché i cinque trolley contenenti il tabacco di contrabbando erano stati attribuiti a lui solo perché li spingeva con lo stesso carrello, ignorando che riportavano sulle targhette altri nominativi.

Con il secondo si duole della revoca del teste che avrebbe dovuto chiarire la vicenda.

Con il terzo eccepisce la violazione di legge e di norme processuali, perché il decreto che dispone il giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio, in assenza dei relativi presupposti, dal momento che egli non era stato trovato al domicilio dichiarato siccome assegnatario di una casa comunale, solo da ciò non potendosi ricavare l'impossibilità di notificazione.

Con il quarto deduce la violazione di legge e di norme processuali, perché era stato ritenuto responsabile sulla base di un unico indizio, senza considerare che i trolley erano abbinati a un biglietto aereo intestato ad altre tre persone. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso non è manifestamente infondato in merito all'eccezione processuale di cui al terzo motivo, di natura preliminare, che pone il tema giuridico della corretta applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., allorché sia possibile effettuare ulteriori ricerche del destinatario della notifica, nella specie indicate come non impedite dalla mera assegnazione di una casa comunale.

Ne segue, in ragione della regolare formazione del rapporto processuale, la necessità di prendere atto della maturata prescrizione del reato alla data del 22/06/2021.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata„ perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 26 maggio 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/11/2020 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 5 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 9 gennaio 2019 del Tribunale di Bologna che ha condannato l'imputato alle pene di legge per il reato di introduzione nel territorio dello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore a 10 c:hilogrammi. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione, perché i cinque trolley contenenti il tabacco di contrabbando erano stati attribuiti a lui solo perché li spingeva con lo stesso carrello, ignorando che riportavano sulle targhette altri nominativi. Con il secondo si duole della revoca del teste che avrebbe dovuto chiarire la vicenda. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e di norme processuali, perché il decreto che dispone il giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio, in assenza dei relativi presupposti, dal momento che egli non era stato trovato al domicilio dichiarato siccome assegnatario di una casa comunale, solo da ciò non potendosi ricavare l'impossibilità di notificazione. Con il quarto deduce la violazione di legge e di norme processuali, perché era stato ritenuto responsabile sulla base di un unico indizio, senza considerare che i trolley erano abbinati a un biglietto aereo intestato ad altre tre persone. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso non è manifestamente infondato in merito all'eccezione processuale di cui al terzo motivo, di natura preliminare, che pone il tema giuridico della corretta applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., allorché sia possibile effettuare ulteriori ricerche del destinatario della notifica, nella specie indicate come non impedite dalla mera assegnazione di una casa comunale. Ne segue, in ragione della regolare formazione del rapporto processuale, la necessità di prendere atto della maturata prescrizione del reato alla data del 22/06/2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata„ perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 26 maggio 2022 Il Consigliere esten
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