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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 15901/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 23399/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DESSI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei ministri pro tempore , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - Oggetto: specializzandi in medicina - tardiva attuazione delle direttive comunitarie [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 348-terc.p.c., la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma in data 13.11.2019 n. 21788, dopo che l’appello avverso la suddetta decisione fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, con ordinanza 2.3.2022 n. 1776, ai sensi della norma sopra indicata.

2. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso e chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di censura prospettati dai ricorrenti, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

Risulta infatti dalle informazioni acquisite ex officio tramite Cancelleria, ed allegate agli atti, che l’ordinanza di inammissibilitàdell’appello fu comunicata al difensore degli odierni ricorrenti a mezzo PEC dalla Cancelleria della Corte d’appello in data 3.3.2022.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 26.9.2022.

2. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che l a comunicazione di Cancelleria dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. fa decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. quando, come nella specie, permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione per esso previsto ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19352 del 30/09/2016, Rv. 642618 -01; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016, Rv. 642128 -01).

Nel caso di specie, pertanto, il termine per impugnare la sentenza di primo grado è spirato il 2 maggio 2022, quasi cinque mesi prima della notifica del ricorso(al lordo della sospensione feriale).

3. I ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti.Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimodi euro 2.153; -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%), e di un ulteriore 10% ciascuno per i ricorrenti dal 11° al 30°, e così complessivamentedel 470%.

Il totale ascende dunque ad euro 12.272.

3.1. Alla condanna delle spese va aggiunta la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma terzo, c.p.c., per treragioni.

3.2. La prima ragione è che costituisce colpa grave il non conoscere l’orientamento della Corte, consolidato da anni al momento dell’introduzione del ricorso, secondo cui l’impugnazione ex art. 348-ter c.p.c. va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza d’appello.

3.3. La seconda ragione è che il motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di prescrizione del diritto azionato dagli attori, sarebbe stato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

3.4. La terza ragione è che il difensore degli odierni ricorrenti ha già proposto dinanzi a questa Corte 18 ricorsi identici al presente, tutti rigettati, senza che le motivazioni di rigetto siano state minimamente prese in considerazione nel ricorso oggi in esame.

3.5. La condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. è liquidata in via equitativa nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 12.272, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrential pagamento in favore della Presidenza del Consiglio della somma di euro 7.500, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 23399/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DESSI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e dei ministri pro tempore , domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - Oggetto: specializzandi in medicina - tardiva attuazione delle direttive comunitarie [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 348-terc.p.c., la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma in data 13.11.2019 n. 21788, dopo che l’appello avverso la suddetta decisione fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, con ordinanza 2.3.2022 n. 1776, ai sensi della norma sopra indicata. 2. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso e chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di censura prospettati dai ricorrenti, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività. Risulta infatti dalle informazioni acquisite ex officio tramite Cancelleria, ed allegate agli atti, che l’ordinanza di inammissibilitàdell’appello fu comunicata al difensore degli odierni ricorrenti a mezzo PEC dalla Cancelleria della Corte d’appello in data 3.3.2022. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 26.9.2022. 2. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che l a comunicazione di Cancelleria dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. fa decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. quando, come nella specie, permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione per esso previsto ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19352 del 30/09/2016, Rv. 642618 -01; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016, Rv. 642128 -01). Nel caso di specie, pertanto, il termine per impugnare la sentenza di primo grado è spirato il 2 maggio 2022, quasi cinque mesi prima della notifica del ricorso(al lordo della sospensione feriale). 3. I ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio, in quanto soccombenti.Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimodi euro 2.153; -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%), e di un ulteriore 10% ciascuno per i ricorrenti dal 11° al 30°, e così complessivamentedel 470%. Il totale ascende dunque ad euro 12.272. 3.1. Alla condanna delle spese va aggiunta la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma terzo, c.p.c., per treragioni. 3.2. La prima ragione è che costituisce colpa grave il non conoscere l’orientamento della Corte, consolidato da anni al momento dell’introduzione del ricorso, secondo cui l’impugnazione ex art. 348-ter c.p.c. va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza d’appello. 3.3. La seconda ragione è che il motivo di ricorso, con cui si censurava la statuizione di prescrizione del diritto azionato dagli attori, sarebbe stato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 3.4. La terza ragione è che il difensore degli odierni ricorrenti ha già proposto dinanzi a questa Corte 18 ricorsi identici al presente, tutti rigettati, senza che le motivazioni di rigetto siano state minimamente prese in considerazione nel ricorso oggi in esame. 3.5. La condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. è liquidata in via equitativa nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di Presidenza del Consigliodelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 12.272, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrential pagamento in favore della Presidenza del Consiglio della somma di euro 7.500, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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