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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08436/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35170/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. — è manifestamente infondato perché l'improcedibilità postulata trova applicazione esclusivamente con riferimento ai reati commessi successivamente al primo gennaio 2020.

Dagli atti risulta, invece, che il fatto oggetto di giudizio è stato commesso in data 15 aprile 2012, con conseguente assoggettamento al regime della prescrizione e non a quello dell'improcedibilità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere e nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35170/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. — è manifestamente infondato perché l'improcedibilità postulata trova applicazione esclusivamente con riferimento ai reati commessi successivamente al primo gennaio 2020. Dagli atti risulta, invece, che il fatto oggetto di giudizio è stato commesso in data 15 aprile 2012, con conseguente assoggettamento al regime della prescrizione e non a quello dell'improcedibilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere e nsore
Sentenza Cassazione n. 08436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris