CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 08315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23155-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MALDARI, rappresenti e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]! SPA, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Po 12, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; 2023 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2878/2020 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 18/08/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2878/20, del 18 agosto 2020, della Corte di Appello di Napoli, che - respingendo il gravame proposto dagli stessi in via principale e accogliendo, invece, quello esperito in via incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA]! S.p.a. avverso la sentenza n. 147/19, del 7 febbraio 2019, del Tribunale di Benevento - ha dichiarato inefficace il precetto, notificato dalla predetta società al Barone e alla Pagnozzi, solo limitatamente all'importo degli interessi moratori eccedenti quelli legali di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., e dunque dovuta dagli stessi la somma di C 88.959,04. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, notificato loro atto di precetto per l'importo di C 92.853,03, traente origine da mutuo di credito fondiario concluso il 15 dicembre 2005, essi proponevano opposizione avverso lo stesso, lamentando l'applicazione di un tasso d'interesse superiore alla soglia anti-usura. Il giudice di prime cure - dopo che una consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato l'usurarietà del tasso di mora - accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo la somma a C 45.107,45, in particolare espungendo dal dovuto gli interessi, ex art. 1815 cod. civ.z e dunque statuendo come dovuta la sola sorta capitale. Esperivano gravame, in via di principalità, i già opponenti, lamentando che l'adito Tribunale, pur accogliendo parzialmente l'opposizione, aveva ritenuto gli stessi decaduti, erroneamente, dal beneficio del termine. Proponeva appello, in via incidentale, anche la creditrice opposta, dolendosi, a propria volta, che gli interessi corrispettivi e moratori avrebbero dovuto formare oggetto di valutazioni separate ed autonome, sicché i secondi, ove superiori al tasso soglia, avrebbero dovuto essere sostituiti dal tasso legale, senza travolgere i primi. Il giudice di appello, respinto il gravame principale, accoglieva, invece, quello incidentale. A tale esito esso perveniva sul rilievo che, non contestata dalla creditrice opposta la ricostruzione di fatto operata dal primo giudice (in particolare, quanto "alla misurazione della liceità del tasso degli interessi moratori rispetto allo stesso - rectius unico - tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi"), né lamentata alcuna violazione di legge quanto all'affermazione "che la disciplina prevista dall'art. 1815 cod. civ. e in generale dalla legge 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, e non solo a quelli corrispettivi", sicché entrambi tali aspetti risultavano "coperti da un giudicato interno", il "thema decidendum" dovesse ritenersi circoscritto nei termini di seguito meglio indicati. Ovvero, la necessità di stabilire soltanto se "l'usurarietà degli interessi moratori (ravvisata dal Tribunale e non contestata dalla banca) comporti ex se la nullità dell'intera pattuizione relativa agli interessi contrattuali e se, laddove ciò debba escludersi, la conseguenza sia, oltre alla legittimità del pagamento degli interessi corrispettivi avvenuto prima del verificarsi del ritardo, la sostituzione al tasso moratorio nullo di quello degli interessi legali". In relazione ad entrambi tali aspetti, il giudice di seconde cure ha ritenuto di dover accogliere, appunto, il gravame incidentale della creditrice opposta.3. Avverso la sentenza della Corte partenopea hanno proposto ricorso per cassazione il Barone e la Pagnozzi, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., oltre a "motivazione contraddittoria", nella parte in cui la decisione impugnataù- dapprima evidenzia l'esistenza di un giudicato interno della sentenza di primo grado, riguardo alla applicabilità dell'art. 1815 cod. civ. anche agli interessi moratori, per poi intervenire, invece, nuovamente sul punto. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 644 cod. pen., dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24 Si censura la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale, relativamente alla ritenuta omogeneità, da parte del primo giudice, tra interessi moratori e interessi corrispettivi pattiziamente stabiliti. Deducono i ricorrenti che tutto ciò che è collegato alla erogazione del credito concorre alla determinazione del tasso di interesse usurario, di talché anche l'interesse moratorio deve ritenersi inerente alla concessione del credito. In altri termini, la pattuizione contenuta nel contratto può agevolmente assumersi come "condicio sine qua non" per la concessione del credito, così come chiarito da questa Corte (si richiama Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27442), nell'affermare la sostanziale omogeneità funzionale fra interessi corrispettivi e moratori. D'altra parte, anche alla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (il riferimento è a Cass. Sez. Un., sent. 19 ottobre 2017, n. 24675), l'interpretazione autentica dell'art. 644 cod. pen. e dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. deve ricondursi ai termini fissati dal citato decreto-legge n. 394 del 2000, secondo cui "si intendono usurari gli interessi che superano i limiti della legge nel momento in cui essi sono promessi indipendentemente dal momento del pagamento". Sostengono, dunque, i ricorrenti che gli interessi di mora sono collegati all'erogazione del credito, condividendo la stessa natura degli interessi corrispettivi, ciò che impedisce di stabilire due diverse soglie di usura, una per i debitori adempienti, l'altra per gli inadempienti, giacché, delle due l'una, o il costo complessivo del credito è tollerabile, ciò che si verifica quando è inferiore al limite antiusura, oppure è eccessivamente oneroso, ciò che ricorre nell'ipotesi contraria, e ciò indipendentemente dal fatto che il debitore paghi regolarmente oppure no. In conclusione, si assume come "imprescindibile" che l'applicazione dell'art. 1815 cod. civ. "non possa essere stemperata, frazionando il presidio sanzionatorio", così come "l'usurarietà dell'interesse «allargato» dell'art. 644 cod. pen. non può essere parcellizzata ora nella mora, ora nella commissione di massimo scoperto ora nelle spese di assicurazione", giacché il comma 2 dell'art. 1815 cod. civ. "colpisce l'intero plesso dei costi costituente l'interesse allargato non i singoli addendi che concorrono alla determinazione degli interessi nella nozione data dall'art. 644 cod. pen.". 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]!, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso va rigettato. 5.1. I due motivi - suscettibili di scrutinio congiunto, data la loro connessione - non sono fondati. 5.1.1. In merito, in particolare al primo motivo, deve escludersi la denunciata violazione del giudicato interno, giacché il riconoscimento dell'assenza di contestazione, da parte dell'appellante incidentale, sia dell'accertato superamento della soglia usuraria, che dell'applicabilità della stessa anche agli interessi moratori, non precludeva affatto alla Corte napoletana di statuire - come da richiesta della creditrice opposta, reiterata con il gravame incidentale - in ordine alla questione del cumulo degli stessi con gli interessi corrispettivi. 5.1.2. Quanto, invece, a tale tematica, che è oggetto del secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi come non trovi riscontro, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, il tentativo dei ricorrenti di affermare che l'omogeneità degli interessi moratori e corrispettivi impone la loro unitaria considerazione ai fini delle norme antiusura, su tali basi avendo essi censurato l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui è da escludere che "l'usurarietà degli interessi moratori (ravvisata dal Tribunale e non contestata dalla banca) comporti ex se la nullità dell'intera pattuizione relativa agli interessi contrattuali". 5.1.2.1. Secondo questa Corte, infatti, se è vero che anche "per gli interessi moratori vale il limite del tasso soglia di cui articolo 2 della legge n. 108 del 1996", non in contrasto con tale affermazione è la verifica "se il superamento del limite comporti nullità della sola clausola che contempla gli interessi moratori, oppure se riguardi l'intera pattuizione degli interessi, compresi quelli corrispettivi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 20 maggio 2020, n. 9237, Rv. 657782-01). Tanto premesso, si è concluso che "la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi", giacché - sebbene si possa senz'altro "convenire sul fatto che tra i due tipi di interesse (moratori e corrispettivi) non vi sia una diversità netta di funzione, risarcitoria per gli uni e remuneratoria per gli altri, e che anche gli interessi convenzionali moratori hanno una loro funzione di remunerazione, in quanto dovuti per il godimento prolungato (ossia oltre il termine di scadenza per la restituzione) del denaro da parte dell'accipiens" - siffatta "analogia di funzione [...] non comporta necessariamente che la nullità degli uni si estenda, per ciò stesso, agli altri" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 9237 del 2020, cit.). Si è, invero, rimarcato che i due interessi "non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, o meglio, gli uni si sostituiscono agli atri, e le rispettive poste mantengono una ideale autonomia, anche in caso di inadempimento e di operatività dei moratori", sicché "fin quando l'accipiens è in termini per restituire la somma, ne gode entro la scadenza", essendo "tenuto a corrispondere gli interessi corrispettivi, che sono per l'appunto richiesti per il godimento del denaro; una volta che il termine per la restituzione sia scaduto è invece tenuto a corrispondere quelli moratori, convenuti invece per il godimento prolungato oltre la scadenza", di talché "è agevole intuire" che "questi ultimi non si sommano, ma succedono ai corrispettivi" (in tal senso, sempre Cass. Sez. 3, sent. 9237 del 2020, cit.). Il che comporta, altresì, "che pur potendo avere la medesima funzione in comune (quella di remunerare chi ha prestato il denaro) i due tipi di interesse mantengono autonomo rilievo quanto allo scopo concreto della corrispettività", visto che, nel caso degli interessi corrispettivi, "questo scopo ha causa nel godimento del denaro da parte dell'accipiens e nella privazione momentanea di chi lo ha prestato; nel caso dei moratori lo scopo è di ripagare il mutuante della prolungata indisponibilità del denaro e delle perdite che eventualmente essa comporta per non avere avuto la restituzione nei tempi convenuti", sicché tale "funzione di corrispettività che risulta analoga in entrambi i casi (differendo le ragioni della corrispettività) è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri: i moratori sono dovuti solo dopo la scadenza del termine di restituzione, mentre quelli corrispettivi prima di tale scadenza" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. 9237 del 2020, cit.). 5.1.2.2. D'altra parte, in termini ancora più netti - quanto all'assenza di "omogeneità" tra interessi moratori e corrispettivi - si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte. Esse, infatti, hanno affermato non esservi alcun dubbio che "le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni", in quanto - se,ai sensi degli artt. 820, 821 e 1284 cod. civ., "l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito", sicché tale "nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo", essendovi esclusa, invece, "la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti" - "l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore", donde allora l'inquadramento del "patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ.", giacché "la circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 18 settembre 2020, n. 19597, Rv. 658833-01). Su tali basi, dunque, è stato affermato - con specifico riferimento al tema che qui interessa, quello del superamento della soglia di usurarietà da parte degli interessi moratori - che "ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 cod. civ., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 19597 del 2020, cit.). Siffatte affermazioni, sulla non omogeneità - in relazione al tema che qui interessa, dell'applicabilità, o meno, della disciplina antiusura - di interessi moratori e corrispettivi, sono state ancora di recente ribadite da questa Corte, rilevando che "ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 marzo 2022, n. 7352, Rv. 664250-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 1° agosto 2022, n. 23866, Rv. 665525-01). Su tali basi, dunque, anche il secondo motivo di ricorso va ritenuto non fondato. 6. Le spese del presente giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti. 6.1. Reputa, infatti, questa Corte che l'incertezza esistente sulla questione oggetto del secondo motivo di ricorso (superata solo con l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, al quale si è fatto cenno, posteriore, peraltro, alla proposizione dell'impugnazione qui esaminata) costituisca "giusto motivo" di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Tale norma risulta, per vero, applicabile - "ratione temporis", essendo stato il giudizio di primo grado radicato con citazione notificata il 6 aprile 2017 - nel testo modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come "integrato" per effetto della sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. Ciò che, dunque, consente di dare rilievo, ai fini della compensazione delle spese processuali, anche ad "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (tra le quali ben può includersi una situazione di perdurante incertezza giurisprudenziale, tale da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte), oltre quelle specificamente individuate dal vigente testo dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ovvero la "assoluta novità della questione trattata" o il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". 7. Infine, in ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico dei ricorrenti, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific