CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2021
Cassazione n. 12520/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MINIKA, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];68 - controricorrente -avverso la sentenza n. 192/2021 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 1/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diL’Aquila, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, haNumero registro generale 19650/2021Numero sezionale 68/2026accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiN cumoenrof drio rancctoil ta generale 12520/2026Data pubblicazione 04/05/2026di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del rapporto di lavorosubordinato, in qualità di badante, livello C Super, per il periodo15.6 - 7.10.2017, ed orario di lavoro pari a 9,30 ore al giorno,per 7 giorni su 72. La Corte ha rilevato che il quadro probatorio acquisito, di fontetestimoniale e documentale (comprese 3 fotografie, di cui è statoautorizzato il deposito in sede di appello), comprovava leallegazioni dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, seppur lemansioni svolte dovevano ritenersi riconducibili non già al livelloD Super come richiesto dalla lavoratrice bensì al livelloimmediatamente inferiore C Super (livello distinto da quello,inferiore, attribuito dal datore di lavoro e corrispondente al BSuper).3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il datore dilavoro con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste lalavoratrice con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.348 bis, 115, 116, 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.), avendo la Corte territoriale effettuato unaerrata valutazione delle testimonianze de relato actoris, consentitola produzione tardiva di documenti, trascurato le contestazionipuntualmente effettuate dal datore di lavoro sin dal primo grado.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c.(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo laCorte territoriale valutato deposizioni testimoniali de relato actorische secondo costante giurisprudenza non hanno alcuna rilevanza.Numero registro generale 19650/2021Numero sezionale 68/20263. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia nullità dellaN sumeenrot dei nrazccaol ta generale 12520/2026Data pubblicazione 04/05/2026(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) avendo laCorte territoriale adottato una pronuncia ultra petita con riguardoal livello di inquadramento riconosciuto alla lavoratrice, livello chela stessa non aveva richiesto.4. Con il quarto motivo si denunzia omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.) avendo, il datore di lavoro, all’esitodella sentenza di primo grado (limitata all’an), effettuato il calcolodelle spettanze riconosciute alla lavoratrice ed offerto banco iudicisla somma, circostanze trascurate dalla Corte di appello, la quale,inoltre, ha “omesso di decontare” detta somma (già corrisposta)dalle spettanze retributive riconosciute alla lavoratrice.5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono esseretrattati congiuntamente per la stretta connessione, non sonofondati.5.1. Questa Corte ha affermato che la testimonianza de relatoactoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato,resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini delladecisione, nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass. n.21568/2020), soprattutto con riferimento a comportamentiriservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta deitestimoni (Cass. n. 10021/2025).5.2. Ebbene, la Corte territoriale si è attenuta ai principi innanziesposti, sottolineando che “quanto riferito dalla teste Palermo perconoscenza diretta dei fatti conferma quanto riferito de relato dallateste Hergelegiu” e aggiungendo che ulteriori confermeprovenivano dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], in relazione alquale non era consentita una aprioristica valutazione di noncredibilità o attendibilità solamente per il suo status di coniuge.Numero registro generale 19650/2021Numero sezionale 68/20265.3. In ordine alla produzione di documenti effettuata sNoumlaemro dei rnactceol ta generale 12520/2026Data pubblicazione 04/05/2026in grado di appello (3 fotografie), la Corte di appello si èconformata ai principi affermati da questa Corte in base ai quali“Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità dinuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanzadegli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione,valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al"thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assuntodall'intero processo” (Cass. n.7883/2019; nello stesso senso,Cass. n. 401/2023); invero, i giudici di appello hanno sottolineatoche tale produzione consentiva di eliminare ogni possibileincertezza circa la ricostruzione fattuale attinente alla durata delrapporto di lavoro e alla prestazione di attività durante il periodoestivo.6. Il terzo motivo di ricorso è infondato.6.1. Questa Corte ha da tempo ribadito che “non travalica i limitidelle domande e delle eccezioni delle parti e non incorre nel viziodi ultrapetizione il giudice che, investito della domanda diaccertamento della qualifica spettante al lavoratore in base allemansioni svolte, gliene attribuisca una inferiore a quellaspecificamente richiesta, poiché, così operando viene soltanto adaccogliere una pretesa minore virtualmente contenuta nelladomanda dedotta in giudizio” (Cass. n.3490/1982; nello stessosenso, Cass. n. 6070/1986, Cass. n. 8862/2013).7. Il quarto motivo è inammissibile per mancato rispetto delleprescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quantola parte ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle partiessenziali, e di depositare in allegato al ricorso per cassazione, glidocumento che prova l’effettuato pagamento alla lavoratrice dellesomme riconosciute dal giudice di primo grado, sentenza riformataNumero registro generale 19650/2021dalla sentenza impugnata, nonché i conteggi elaborati nel corsNou mero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 12520/2026del giudizio di appello). Come statuito da questa Corte, il principioData pubblicazione 04/05/2026di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, inmodo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, chenel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalatala loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U.n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato “ogniqualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali suiquali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggiessenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di depositoprevisto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento ol'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati daun riferimento idoneo a identificare la fase del processo di meritoin cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022),requisiti del tutto omessi nel caso di specie.8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguonoil criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Va respintala domanda proposta dal controricorrente ex art. 96 c.p.c. perchéai fini della responsabilità aggravata «il ricorso per cassazione puòconsiderarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneoin diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza dellaprestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperiziao negligenza accentuatamente anormali» (Cass. n. 27646/2018),profilo non ricorrente nel caso di specie.9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 19650/2021Numero sezionale 68/2026previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, Ncuommerom di ara cc1ol ta generale 12520/2026Data pubblicazione 04/05/2026quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto -per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 2.800,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]