Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13722/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Crotone avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Sandro FURFARO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Salvatore ARENA, in data 27 maggio 2022, ha chiesto la revisione della sentenza del 12 ottobre 2016 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, in data 15 settembre 2015, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.110, 644 cod. pen. e 7 d.l. 152/1991.

La richiesta di revisione è stata formulata dalla difesa del condannato, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., sulla scorta del sopravvenuto contrasto di giudicati conseguente alla sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del correo Francesco PANISSA, decisione divenuta irrevocabile in data 27 aprile 2021.

L'ARENA aveva sottolineato l'inconciliabilità ontologica tra le due decisioni in quanto la sentenza emessa nei confronti del PONISSA ha escluso la natura usuraria della fattispecie contestata in concorso con l'ARENA sulla base di una differente ricostruzione del medesimo fatto storico.

Di conseguenza, il riconoscimento dell'assenza del carattere usurario del prestito oggetto della contestazione implicava il venir meno degli elementi costitutivi del reato per il quale l'ARENA è stato condannato in sede di giudizio abbreviato.

2. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza dell'08 giugno 2022, ha dichiarato l'inammissibilità di dette istanza di revisione in considerazione della ritenuta insussistenza del denunciato contrasto di giudicati.

3. Salvatore ARENA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello.

Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., l'insussistenza dei presupposti per procedere alla declaratoria de plano dell'inammissibilità della richiesta di revisione e l'erronea esclusione dell'invocato contrasto di giudicati.

3.1. La difesa ha, in prima battuta, evidenziato che la pronuncia di inammissibilità de plano sarebbe possibile solo in caso di mancata indicazione degli elementi attestanti la necessità di prosciogliere il condannato ovvero in caso di manifesta infondatezza rilevabile icto ()cui/ dal giudice adito.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato la richiesta inammissibile, in assenza di contradditorio, possibilità esclusa dal fatto che la necessità di accertare l'invocato contrasto di giudicati comportava necessariamente un approfondito esame nel merito della domanda di revisione, con conseguente obbligatoria instaurazione del contraddittorio con le parti.

3.2. Il ricorrente ha contestato, inoltre, quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine all'insussistenza dell'invocato contrasto di giudicati, precisando che il medesimo fatto di reato attribuito all'ARENA ed al PONISSA è stato ricostruito, nelle due pronunce in esame, con modalità differenti ed inconciliabili, così pervenendo ad approdi alternativi ed incompatibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1.1. La prima doglianza è generica e manifestamente infondata.La Corte di appello ha deciso de plano ritenendo, motivatamente e nel pieno esercizio della sua discrezionalità, la ricorrenza di un caso di inammissibilità di evidente ed immediato accertamento.

1.2. Deve esser, preliminarmente, ribadito che la locuzione normativa impiegata dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., rimette alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento, fermo restando che la disposizione in discorso consente, altresì che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano (vedi Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848 - 01; Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740 - 01).

La Corte di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha fatto corretto uso di tali principi di diritto secondo cui spetta al giudice adito valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali allorquando l'adozione del rito camerale si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale (vedi Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2933 del 15/12/2021, dep. 2022, Furnò, non massimata).

Nel caso di specie appare indiscutibile come non vi sia stata alcuna valutazione ed alcun approfondimento della complessiva tenuta della decisione di condanna a fronte di una sopravvenuta sentenza assolutoria nei confronti di un correo, ma solo un consentito giudizio di manifesta infondatezza dell'istanza desunta ictu °culi dalla semplice comparazione e lettura delle due sentenze contrastanti.

La soluzione prospettata dalla difesa non pare condivisibile anche perché, di fatto, il suo accoglimento finirebbe col negare l'imprescindibile fase della delibazione sulla «non manifesta infondatezza» che è pur sempre un giudizio di merito, sia pure ictu oculi, e che non può che essere compiuto con un raffronto tra le due sentenze.

1.3. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata nonché articolata in modo generico e aspecifico.

Il ricorrente, oltre a riproporre una mera rilettura di elementi già sottoposti alla Corte di appello, non si confronta con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che confuta, in maniera puntuale e con considerazioni immuni dai denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge, l'identica censura articolata in sede di istanza di revisione.1.4.

Peraltro, questo Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione.

Per tale indirizzo, la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non fa riferimento ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile (Sez. 6, n.488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232).

Ne consegue che - anche nel caso di reati a partecipazione plurisoggettiva eventuale con condotte partecipative interdipendenti tra loro - non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, in maniera coincidente ed il diverso epilogo del giudizio sia dipeso da una differente valutazione della rilevanza giuridica ai fini penali delle medesime circostanze di fatto considerate nei diversi giudizi, definiti con decisione irrevocabile.

Per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario, pertanto, che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti; il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non deve essere inteso, infatti, in termini di mero contrasto tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449); sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti ed a maggior ragione, se le divergenze generate dalla valutazione del compendio probatorio siano conseguenti alla diversità del rito (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, Fucci D, Rv. 214643; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv.; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01).

È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato.

Non si può, quindi, ravvisare una causa fondata di revisione sulla base di un contrasto di valutazioni da parte di giudici diversi che abbiano l'uno condannato e l'altro pronunciato sentenza di assoluzione per la ritenuta insufficienza di un compendio probatorio senza l'accertamento di fatti storici incompatibili tra loro, come avvenuto nel caso in esame.

1.5. Fatte queste considerazioni preliminari va rilevato che, con riferimento agli esiti contrastanti tra giudizio abbreviato e giudizio ordinario, la Corte di appello, prendendo in esame tutti gli elementi ricostruiti nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti del PONISSA, ha evidenziato l'assenza di un accertamento di fatti storici inconciliabili rispetto a quelli apprezzati nella sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, rimarcando come solo la natura usuraria del prestito concesso alla persona offesa sia stata oggetto di differenti valutazioni in punto di rilevanza penale del fatto ma non anche in punto di ricostruzione storica (vedi pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

L'assoluzione del PANISSA, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è fondata su una diversa valutazione del compendio probatorio che aveva condotto alla condanna dell'ARENA; il Tribunale di Crotone ha espresso una valutazione difforme in ordine alla gravità indiziaria relativa alla natura usuraria degli interessi dovuti dalla persona offesa, fermo restando che l'operazione finanziaria oggetto di giudizio è stata ricostruita concordemente come svoltasi con le medesime modalità fattuali.

In particolare, la natura usuraria dell'accordo raggiunto è stata esclusa a seguito di una diversa valutazione del significato di una conversazione intercettata dagli inquirenti, valutazione che ha indotto i giudici del Tribunale di Crotone a ravvisare una insufficienza indiziaria in ordine alla specifica individuazione del tasso di interesse concordato tra le parti (vedi pag. 76 della sentenza di assoluzione di Francesco PONISSA).

1.6. In conclusione, la valutazione di inammissibilità formulata dalla Corte territoriale non può ritenersi illogica ovvero in contraddizione con elementi univocamente emergenti dagli atti che, al contrario, erano tali da fondare ragionevolmente un apprezzamento di questo genere.

Si tratta, in ogni caso, di un giudizio che risulta argomentato in termini coerenti, non manifestamente illogici ovvero in palese e diretta contraddizione con elementi che siano stati a tal fine segnalati dalla difesa.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Crotone avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Sandro FURFARO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Salvatore ARENA, in data 27 maggio 2022, ha chiesto la revisione della sentenza del 12 ottobre 2016 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, in data 15 settembre 2015, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.110, 644 cod. pen. e 7 d.l. 152/1991. La richiesta di revisione è stata formulata dalla difesa del condannato, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., sulla scorta del sopravvenuto contrasto di giudicati conseguente alla sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del correo Francesco PANISSA, decisione divenuta irrevocabile in data 27 aprile 2021. L'ARENA aveva sottolineato l'inconciliabilità ontologica tra le due decisioni in quanto la sentenza emessa nei confronti del PONISSA ha escluso la natura usuraria della fattispecie contestata in concorso con l'ARENA sulla base di una differente ricostruzione del medesimo fatto storico. Di conseguenza, il riconoscimento dell'assenza del carattere usurario del prestito oggetto della contestazione implicava il venir meno degli elementi costitutivi del reato per il quale l'ARENA è stato condannato in sede di giudizio abbreviato. 2. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza dell'08 giugno 2022, ha dichiarato l'inammissibilità di dette istanza di revisione in considerazione della ritenuta insussistenza del denunciato contrasto di giudicati. 3. Salvatore ARENA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., l'insussistenza dei presupposti per procedere alla declaratoria de plano dell'inammissibilità della richiesta di revisione e l'erronea esclusione dell'invocato contrasto di giudicati. 3.1. La difesa ha, in prima battuta, evidenziato che la pronuncia di inammissibilità de plano sarebbe possibile solo in caso di mancata indicazione degli elementi attestanti la necessità di prosciogliere il condannato ovvero in caso di manifesta infondatezza rilevabile icto ()cui/ dal giudice adito. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato la richiesta inammissibile, in assenza di contradditorio, possibilità esclusa dal fatto che la necessità di accertare l'invocato contrasto di giudicati comportava necessariamente un approfondito esame nel merito della domanda di revisione, con conseguente obbligatoria instaurazione del contraddittorio con le parti. 3.2. Il ricorrente ha contestato, inoltre, quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine all'insussistenza dell'invocato contrasto di giudicati, precisando che il medesimo fatto di reato attribuito all'ARENA ed al PONISSA è stato ricostruito, nelle due pronunce in esame, con modalità differenti ed inconciliabili, così pervenendo ad approdi alternativi ed incompatibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. La prima doglianza è generica e manifestamente infondata.La Corte di appello ha deciso de plano ritenendo, motivatamente e nel pieno esercizio della sua discrezionalità, la ricorrenza di un caso di inammissibilità di evidente ed immediato accertamento. 1.2. Deve esser, preliminarmente, ribadito che la locuzione normativa impiegata dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., rimette alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento, fermo restando che la disposizione in discorso consente, altresì che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano (vedi Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848 - 01; Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740 - 01). La Corte di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha fatto corretto uso di tali principi di diritto secondo cui spetta al giudice adito valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali allorquando l'adozione del rito camerale si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale (vedi Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2933 del 15/12/2021, dep. 2022, Furnò, non massimata). Nel caso di specie appare indiscutibile come non vi sia stata alcuna valutazione ed alcun approfondimento della complessiva tenuta della decisione di condanna a fronte di una sopravvenuta sentenza assolutoria nei confronti di un correo, ma solo un consentito giudizio di manifesta infondatezza dell'istanza desunta ictu °culi dalla semplice comparazione e lettura delle due sentenze contrastanti. La soluzione prospettata dalla difesa non pare condivisibile anche perché, di fatto, il suo accoglimento finirebbe col negare l'imprescindibile fase della delibazione sulla «non manifesta infondatezza» che è pur sempre un giudizio di merito, sia pure ictu oculi, e che non può che essere compiuto con un raffronto tra le due sentenze. 1.3. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata nonché articolata in modo generico e aspecifico. Il ricorrente, oltre a riproporre una mera rilettura di elementi già sottoposti alla Corte di appello, non si confronta con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che confuta, in maniera puntuale e con considerazioni immuni dai denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge, l'identica censura articolata in sede di istanza di revisione.1.4. Peraltro, questo Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione. Per tale indirizzo, la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non fa riferimento ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile (Sez. 6, n.488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232). Ne consegue che - anche nel caso di reati a partecipazione plurisoggettiva eventuale con condotte partecipative interdipendenti tra loro - non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, in maniera coincidente ed il diverso epilogo del giudizio sia dipeso da una differente valutazione della rilevanza giuridica ai fini penali delle medesime circostanze di fatto considerate nei diversi giudizi, definiti con decisione irrevocabile. Per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario, pertanto, che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti; il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non deve essere inteso, infatti, in termini di mero contrasto tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449); sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti ed a maggior ragione, se le divergenze generate dalla valutazione del compendio probatorio siano conseguenti alla diversità del rito (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, Fucci D, Rv. 214643; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv.; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 - 01). È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato. Non si può, quindi, ravvisare una causa fondata di revisione sulla base di un contrasto di valutazioni da parte di giudici diversi che abbiano l'uno condannato e l'altro pronunciato sentenza di assoluzione per la ritenuta insufficienza di un compendio probatorio senza l'accertamento di fatti storici incompatibili tra loro, come avvenuto nel caso in esame. 1.5. Fatte queste considerazioni preliminari va rilevato che, con riferimento agli esiti contrastanti tra giudizio abbreviato e giudizio ordinario, la Corte di appello, prendendo in esame tutti gli elementi ricostruiti nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti del PONISSA, ha evidenziato l'assenza di un accertamento di fatti storici inconciliabili rispetto a quelli apprezzati nella sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, rimarcando come solo la natura usuraria del prestito concesso alla persona offesa sia stata oggetto di differenti valutazioni in punto di rilevanza penale del fatto ma non anche in punto di ricostruzione storica (vedi pag. 3 dell'ordinanza impugnata). L'assoluzione del PANISSA, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è fondata su una diversa valutazione del compendio probatorio che aveva condotto alla condanna dell'ARENA; il Tribunale di Crotone ha espresso una valutazione difforme in ordine alla gravità indiziaria relativa alla natura usuraria degli interessi dovuti dalla persona offesa, fermo restando che l'operazione finanziaria oggetto di giudizio è stata ricostruita concordemente come svoltasi con le medesime modalità fattuali. In particolare, la natura usuraria dell'accordo raggiunto è stata esclusa a seguito di una diversa valutazione del significato di una conversazione intercettata dagli inquirenti, valutazione che ha indotto i giudici del Tribunale di Crotone a ravvisare una insufficienza indiziaria in ordine alla specifica individuazione del tasso di interesse concordato tra le parti (vedi pag. 76 della sentenza di assoluzione di Francesco PONISSA). 1.6. In conclusione, la valutazione di inammissibilità formulata dalla Corte territoriale non può ritenersi illogica ovvero in contraddizione con elementi univocamente emergenti dagli atti che, al contrario, erano tali da fondare ragionevolmente un apprezzamento di questo genere. Si tratta, in ogni caso, di un giudizio che risulta argomentato in termini coerenti, non manifestamente illogici ovvero in palese e diretta contraddizione con elementi che siano stati a tal fine segnalati dalla difesa. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
Sentenza Cassazione n. 13722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris