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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 27591/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale; letta la memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 12 aprile 2022; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 dicembre 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comrna 2, lett. b) e 2 sexies C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gr/l. 1,42 alla prima misurazione e gr/l. 1,53 alla seconda prova.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo deduce la violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello tenuto l'udienza in data 13 dicembre 2021, anziché il 23 novembre 2021, data indicata nel decreto di citazione in giudizio.

Osserva che sebbene nel frontespizio del decreto di citazione fosse riportata la data del 13 dicembre 2021, nel corpo del decreto la data fissata per la celebrazione del processo è quella del 23 novembre 2021.

Il contrasto fra le due date implica l'incertezza sull'individuazione del giorno di 'effettiva comparizione', con conseguente nullità assoluta, ciò impedendo l'intervento dell'imputato e del suo difensore e determinando un'insanabile violazione del diritto di difesa.

4. Con il secondo ed il terzo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza.

Sostiene che il giudice di appello non ha dato risposta alla doglianza con cui si faceva valere l'eccessività della pena, limitandosi a motivare per relationem condividendo il giudizio della sentenza appellata, nonostante la proposizione di una specifica censura imponesse una valutazione autonoma.

Per altro verso, si duole dell'eccessività della pena, essendo quella inflitta superiore al minimo edittale, in assenza dell'esplicitazione dei criteri adottati e posti a giustificazione del discostamento dal parametro inferiore della forbice.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Con memoria in data 12 aprile 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la fondatezza dei motivi proposti, chiedendo l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza è manifestamente infondata.

Sebbene, infatti, si debba constatare che effettivamente nell'intestazione il decreto di citazione per il giudizio di appello rechi la data del 13 dicembre 2021 e nel corpo del decreto la data di udienza sia indicata in quella del 23 novembre 2021, ciò potendo indurre incertezza sulla data dell'udienza, vi è che, nel caso di specie il rito applicato è quello dell'art. 05 23 del d.I.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il primo comma della disposizione stabilisce che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma.

Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137".

O. La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza.

3. Ora, il ricorrente, lamentando l'incertezza sulla data di udienza neppure allega di non avere potuto formulare -pur avendo l'intenzione di proporla- istanza di trattazione orale, a causa del difetto di certezza sulla data di udienza, né fa riferimento all'eventuale mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, cui avrebbe potuto replicare nei cinque giorni precedenti l'udienza.

E ciò, pur essendo chiaro che il processo non poteva che essere svolto secondo il rito di cui all'art. 23 d.l. 149/2020, vigente all'epoca, e nonostante fosse dato avviso nel decreto di citazione in giudizio della "facoltà della difesa fare istanza di trattazione orale 15 gg. prima dell'udienza".

Stante la natura scritta del processo come regolato dall'art. 23 cit., per il periodo emercienziale pandemico, che implica la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione dell'imputato, del difensore e del Procuratore generale, e le specifiche facoltà riconosciute dal rito alle parti di chiedere la trattazione orale o -laddove l'istanza non venga formulata- all'imputato di replicare per iscritto alla requisitoria del Procuratore generale, l'assenza di allegazioni sulla volontà di procedere oralmente -cui neppure si fa cenno nel ricorso- impedisce di assegnare rilievo all'incertezza della data di udienza.

Invero, solo l'esercizio della facoltà di convertire il rito scritto in quello dibattimentale regolato dal codice di procedura penale comporta una ricaduta sulla corretta comunicazione della data di udienza, che diviene ininfluente quando detta facoltà non voglia essere esercitata, essendo sufficiente in detta ipotesi che sia assicurato il diritto alla replica alla requisitoria scritta del Procuratore.

In questo caso, da un lato, il ricorrente non afferma di avere voluto formulare istanza di trattazione scritta, dall'altro, neppure assume di non avere avuto la possibilità di replicare, per difetto di comunicazione della requisitoria.

4. In una simile specifica situazione non può dirsi violato il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve avere ricevuto la requisitoria scritta del Procuratore generale, persino potendo, a quel punto, chiedere di essere rimesso in termini al fine di formulare istanza di trattazione orale, sottolineando l'incertezza sulla data del decreto di citazione in giudizio.

D'altro canto, la replica alla requisitoria del Procuratore generale è proprio l'atto con il quale possono essere fatti valere i vizi del decreto di citazione in giudizio.

Questa Corte ha, infatti, ritenuto che "Nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 5 - , Sentenza n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970).

Sicché una volta ricevuta la requisitoria, che il ricorrente non eccepisce non essere stata comunicata, la difesa avrebbe potuto sollevare la questione e formulare esplicita richiesta di trattazione orale.

Invece, con il ricorso in esame fa riferimento all'incertezza sulla data 'di effettiva comparizione', esclusa dal meccanismo dell'art. 23 d.l. 149/2020, laddove non richiesta.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati.

Le doglianze, inerenti all'eccessività della pena, in quanto non inflitta nel minimo edittale, non tengono in considerazione la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo cui allorquando non sia superata la medietà della sanzione, non è richiesto alcun particolare approfondimento argomentativo (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo: Sez. 5 - , Sentenza n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], 258356).

In questo caso la pena è davvero di poco superiore al minimo edittale (mesi uno e giorni quindici di arresto ed euro novecento di ammenda), con la conseguenza che la motivazione di rigetto del motivo di appello, con la quale sostanzialmente si condivide il percorso argomentativo del primo giudice, si rivela del tutto coerente con gli obblighi giustificativi imposti dall'ordinamento.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale; letta la memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], in data 12 aprile 2022; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comrna 2, lett. b) e 2 sexies C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gr/l. 1,42 alla prima misurazione e gr/l. 1,53 alla seconda prova. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce la violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello tenuto l'udienza in data 13 dicembre 2021, anziché il 23 novembre 2021, data indicata nel decreto di citazione in giudizio. Osserva che sebbene nel frontespizio del decreto di citazione fosse riportata la data del 13 dicembre 2021, nel corpo del decreto la data fissata per la celebrazione del processo è quella del 23 novembre 2021. Il contrasto fra le due date implica l'incertezza sull'individuazione del giorno di 'effettiva comparizione', con conseguente nullità assoluta, ciò impedendo l'intervento dell'imputato e del suo difensore e determinando un'insanabile violazione del diritto di difesa. 4. Con il secondo ed il terzo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza. Sostiene che il giudice di appello non ha dato risposta alla doglianza con cui si faceva valere l'eccessività della pena, limitandosi a motivare per relationem condividendo il giudizio della sentenza appellata, nonostante la proposizione di una specifica censura imponesse una valutazione autonoma. Per altro verso, si duole dell'eccessività della pena, essendo quella inflitta superiore al minimo edittale, in assenza dell'esplicitazione dei criteri adottati e posti a giustificazione del discostamento dal parametro inferiore della forbice. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Con memoria in data 12 aprile 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la fondatezza dei motivi proposti, chiedendo l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima doglianza è manifestamente infondata. Sebbene, infatti, si debba constatare che effettivamente nell'intestazione il decreto di citazione per il giudizio di appello rechi la data del 13 dicembre 2021 e nel corpo del decreto la data di udienza sia indicata in quella del 23 novembre 2021, ciò potendo indurre incertezza sulla data dell'udienza, vi è che, nel caso di specie il rito applicato è quello dell'art. 05 23 del d.I.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19". Il primo comma della disposizione stabilisce che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma. Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137". O. La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. 3. Ora, il ricorrente, lamentando l'incertezza sulla data di udienza neppure allega di non avere potuto formulare -pur avendo l'intenzione di proporla- istanza di trattazione orale, a causa del difetto di certezza sulla data di udienza, né fa riferimento all'eventuale mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, cui avrebbe potuto replicare nei cinque giorni precedenti l'udienza. E ciò, pur essendo chiaro che il processo non poteva che essere svolto secondo il rito di cui all'art. 23 d.l. 149/2020, vigente all'epoca, e nonostante fosse dato avviso nel decreto di citazione in giudizio della "facoltà della difesa fare istanza di trattazione orale 15 gg. prima dell'udienza". Stante la natura scritta del processo come regolato dall'art. 23 cit., per il periodo emercienziale pandemico, che implica la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione dell'imputato, del difensore e del Procuratore generale, e le specifiche facoltà riconosciute dal rito alle parti di chiedere la trattazione orale o -laddove l'istanza non venga formulata- all'imputato di replicare per iscritto alla requisitoria del Procuratore generale, l'assenza di allegazioni sulla volontà di procedere oralmente -cui neppure si fa cenno nel ricorso- impedisce di assegnare rilievo all'incertezza della data di udienza. Invero, solo l'esercizio della facoltà di convertire il rito scritto in quello dibattimentale regolato dal codice di procedura penale comporta una ricaduta sulla corretta comunicazione della data di udienza, che diviene ininfluente quando detta facoltà non voglia essere esercitata, essendo sufficiente in detta ipotesi che sia assicurato il diritto alla replica alla requisitoria scritta del Procuratore. In questo caso, da un lato, il ricorrente non afferma di avere voluto formulare istanza di trattazione scritta, dall'altro, neppure assume di non avere avuto la possibilità di replicare, per difetto di comunicazione della requisitoria. 4. In una simile specifica situazione non può dirsi violato il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve avere ricevuto la requisitoria scritta del Procuratore generale, persino potendo, a quel punto, chiedere di essere rimesso in termini al fine di formulare istanza di trattazione orale, sottolineando l'incertezza sulla data del decreto di citazione in giudizio. D'altro canto, la replica alla requisitoria del Procuratore generale è proprio l'atto con il quale possono essere fatti valere i vizi del decreto di citazione in giudizio. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che "Nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 5 - , Sentenza n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970). Sicché una volta ricevuta la requisitoria, che il ricorrente non eccepisce non essere stata comunicata, la difesa avrebbe potuto sollevare la questione e formulare esplicita richiesta di trattazione orale. Invece, con il ricorso in esame fa riferimento all'incertezza sulla data 'di effettiva comparizione', esclusa dal meccanismo dell'art. 23 d.l. 149/2020, laddove non richiesta. 5. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati. Le doglianze, inerenti all'eccessività della pena, in quanto non inflitta nel minimo edittale, non tengono in considerazione la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo cui allorquando non sia superata la medietà della sanzione, non è richiesto alcun particolare approfondimento argomentativo (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo: Sez. 5 - , Sentenza n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], 258356). In questo caso la pena è davvero di poco superiore al minimo edittale (mesi uno e giorni quindici di arresto ed euro novecento di ammenda), con la conseguenza che la motivazione di rigetto del motivo di appello, con la quale sostanzialmente si condivide il percorso argomentativo del primo giudice, si rivela del tutto coerente con gli obblighi giustificativi imposti dall'ordinamento. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de