CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vet [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 24 gennaio 2025, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. (commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2021) in danno di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale descritto nella sentenza impugnata nel modo seguente. L'imputato alia guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la S.P. 4 con direzione di marcia [OSCURATO:PERSONA], giunto all'altezza della progressiva 11+240 in prossimità del civico 1146, alla velocità di 70 km/h, aveva tamponato la bicicletta condotta da [OSCURATO:PERSONA], che lo precedeva percorrendo lo stesso tratto nella medesima direzione; il ciclista era stato sbalzato dalla bicicletta, caricato sul parabrezza dell'auto ed era caduto sulla strada, decedendo sul colpo. Nei confronti dell'imputato, quali addebiti di colpa, sono stati individuati la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione dell'art. 141 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. E' stato ritenuto il concorso di colpa della persona offesa, per aver viaggiato con il velocipide privo dei prescritti dispositivi luminosi e senza indossare il giubbotto e le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in violazione degli artt. 182 comma 9 bis e dell'art. 68 comma 1 let. C) del d.lgs n.285/1992. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla avvistabilità della vittima in tempo utile per evitare il sinistro. La Corte d'appello, laddove afferma che il ciclista era visibile alla distanza di 50 m, avrebbe trascurato di valutare: che la bicicletta era totalmente priva di adeguati dispositivi di illuminazione, salvo due piccoli catadiottri dei pedali peraltro parzialmente riflettenti; che il ciclista non indossava il giubbino o le bretelle catarifrangenti ed era vestito con abiti scuri in condizioni di buio totale. La Corte non si sarebbe confrontata con la sentenza assolutoria di primo grado, né con la tesi difensiva secondo cui l'abbigliamento scuro indossato dalla vittima avrebbe inciso sulla sua visibilità da parte dell'imputato. 2Se è vero che è prevedibile la presenza di un ciclista senza fari in strade extraurbane ed è esigibile un'andatura di marcia tale da consentire la manovra di emergenza nello spazio illuminato dai fari, tali considerazioni non risolvono l'ulteriore determinante questione della evitabilità in concreto del sinistro, da valutare sulla base del tempo tecnico di reazione necessario per avvistare quello che viene realmente illuminato dai fari e in particolare una persona vestita di scuro. Il Tribunale di Rovigo ha correttamente ritenuto che l'imputato non abbia di fatto avvistato la persona offesa e che tale circostanza non fosse a lui colposamente imputabile. La Corte si è limitata a riportare le conclusioni del perito, secondo cui la velocità tenuta dal ricorrente era nei limiti dei 70 km/h previsti in loco con un campo di avvistamento di 50 m. e conseguente possibilità, in forza dell'impianto di illuminazione del veicolo, di scorgere il velocipide con sufficiente anticipo, ma ha omesso di spiegare le ragioni per cui nelle condizioni concrete il ciclista fosse perfettamente avvistabile. In tesi difensiva, la Corte non avrebbe valutato la, evitabilità ex ante dell'impatto alla luce delle circostanze concrete sopraindicate (ovverosia assenza di illuminazione stradale, assenza di giubbino catarifrangente e di fanali catarifrangenti, abbigliamento scuro, condizioni di buio) 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Secondo il difensore, sarebbe contraddittorio affermare che il fondo stradale era bagnato per la pioggia e nello stesso tempo che non erano state rilevate tracce di frenata, in quanto con la pioggia e l'abs è quasi impossibile notare sull'asfalto segni di frenata. Inoltre — prosegue il difensore - la Corte ha ritenuto che il comportamento alternativo lecito avrebbe permesso all'imputato di arrestare tempestivamente la propria autovettura e di evitare l'impatto, sulla base di considerazione ex post e senza tenere conto delle concrete condizioni in cui l'incidente si era verificato. La sentenza sarebbe contraddittoria anche nel passaggio in cui afferma che non erano emersi elementi da cui desumere che il ciclista avesse repentinamente deviato verso il centro della carreggiata e che il teste Mantovani si era limitato a riferire di uno scarto quasi impercettibile dell'autovettura. In realtà - osserva il ricorrente- il teste aveva, comunque, dato atto dello scarto a sinistra dell'autovettura, a prescindere dalla evidenza o meno di tale scarto: tale manovra, in tesi difensiva, costituirebbe un tentativo estremo di evitare lo scontro; in tal senso depone anche la presenza dell'ammaccatura laterale del parafango destro dell'autovettura. 3Ne consegue, secondo il difensore, che, non essendo stato dimostrato che l'evento fosse concretamente evitabile e che fosse esigibile una condotta alternativa date le circostanze di tempi di luogo, nessun addebito colposo poteva essere addebitato al conducente dell'autovettura. 3. [OSCURATO:PERSONA], nella persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La Corte di appello, a fronte delle opposte conclusioni cui nel processo di primo grado erano giunti i consulenti del Pubblico Ministero e dell'imputato, ha disposto perizia volta a ricostruire la dinamica del sinistro e, sulla scorta delle conclusioni del perito, ha ritenuto che la condotta colposa dell'imputato fosse stata causale rispetto all'evento. I giudici hanno dato atto che secondo il perito: -l'impatto si era verificato tra il settore anteriore destro dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e la ruota posteriore del velocipide con gli assi longitudinali dei veicoli sostanzialmente allineati fra di loro. L'ambito di interazione tra i due veicoli è stato individuato all'interno della corsia di pertinenza, con gli assi longitudinali dei mezzi sostanzialmente paralleli all'asse stradale; - la velocità della bicicletta al momento dell'impatto era stata di 15/20 km/h, mentre quella dell'autovettura era stata 70 km/h (pari al limite presente in loco); - l'impianto di illuminazione dell'anteriore del veicolo, nonostante il velocipide non presentasse dispositivi di visibilità, ma solo di catadiotti sui pedali, consentiva di scorgere la bicicletta con sufficiente anticipo. Sulla scorta di tali dati il perito - ha proseguito la Corte - ha sviluppato il tema dell' evitabilità dell'impatto, considerando l'utilizzo dei fari anabbaglianti da parte dell'automobilista con un campo di avvistamento a disposizione, nella peggiore delle condizioni, pari a 50 m.. Il perito, dunque, ha rilevato che il codice della strada, all'art. 141, impone di moderare la velocità in funzione del campo di visibilità: a fronte di uno spazio di avvistamento di 50 m. l'imputato alla velocità di 70 km/h avrebbe potuto porre in essere una manovra di frenata, tale da arrestare il veicolo prima dell'impatto, considerato lo spazio necessario 4t per l'arresto di 46/47 m., mentre alla velocità prudenziale, in relazione alle condizioni di buio, di 60 km/h, avrebbe potuto rallentare e accordarsi al ciclista senza necessità di frenare La Corte, dunque, ha valutato che l'imputato non avesse tenuto una condotta di guida atta a evitare qualsiasi ostacolo prevedibile e che in tal modo avesse dato causa all'evento consistito nell'impatto con il mezzo che, sulla stessa corsia, lo stava precedendo. 3. A fronte di tale percorso argomentativo, entrambi i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in quanto attinenti alla affermazione della penale responsabilità, sono nel complesso infondati. 3.1. Nel rispetto del principio per cui, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condotta in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016„ Rv. 266645) e del principio per cui il giudice deve verificare se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138, la Corte si è soffermata sulla causalità della colpa e sul c.d giudizio controfattuale. I giudici hanno rilevato: che la condotta di guida dell'imputato non era adeguata alle condizioni di buio; che il comportamento alternativo lecito, consistito nel prestare attenzione agli ostacoli avvistabili e nel moderare la velocità, avrebbe consentito di evitare l'impatto. Contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la sentenza impugnata dà conto in modo esplicito delle condizioni di tempo e di luogo, caratterizzate da strada extraurbana priva di illuminazione, fondo bagnato ed orario serale; delle caratteristiche del velocipede, privo di dispositivi luminosi e dotato di soli catadiottri sui pedali, del fatto che il conducente indossasse abiti scuri. In presenza di tali condizioni, i giudici hanno affermato, avvalendosi del sapere esperto veicolato nel processo dal perito, che la vittima fosse comunque 5avvistabile in tempo utile per porre in essere una manovra di frenata, ovvero per rallentare. In proposito occorre ricordare che l'art. 141 cod. strada impone ai conducenti «di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose» (comma 1) stabilendo anche che la velocità debba essere regolata, in particolare, «nelle ore notturne», «nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici» (comma 3). Questa Corte ha già precisato che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche dei veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176; Sez. 4, n. 41709 del 23/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 17540 del 07/02/2024, non mass.). 3.2. Inammissibili sono, invece, le censure con cui, nel contestare la sussistenza di profili di colpa nella condotta dell'imputato, il difensore prospetta una lettura alternativa del compendio probatorio. L'obiezione difensiva relativa alla possibile invisibilità delle tracce in presenza di pioggia e ABS non evidenzia un vizio logico della motivazione, ma prospetta una diversa interpretazione del medesimo dato fattuale. Parimenti, dopo che la Corte territoriale ha escluso che vi fossero elementi oggettivi per affermare una repentina deviazione del Ciclista verso il centro della carreggiata, rilevando che il teste Mantovani aveva riferito esclusivamente dello scarto del veicolo dell'imputato, senza fornire indicazioni sull'andatura della vittima, le deduzioni difensive, che da tale scarto inferiscono una diversa posizione del ciclista, postulano una nuova valutazione delle risultanze probatorie e della loro concatenazione logica, operazione non consentita in questa sede. In tal senso deve ribadirsi che Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al 6giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). 4.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M