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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 24014/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30267/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del TRIBUNALE NAPOLI n. 9758/2017 depositata il 02/10/2017.

Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 30267/2017 Ud. 14/07/2022CC R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne l’emissione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI, di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 3.000,00, a titolo di compenso professionale per l’attività di patrocinio in una controversia. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, a seguito dell’opposizione del Condominio ingiunto, revocò il decreto ingiuntivo.

2. Propostoappello da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettò il gravame , con motivazione tuttavia diversa da quella adottata dal giudice di prime cure.

Osservò, infatti, il Tribunale che: − erroneamente il Giudice di Pace aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI, derivando detta legittimazione dalle prospettazioni del ricorrente per ingiunzione , e dovendosi invece riferire le deduzioni ed eccezioni dello stesso Condominio al profilo della titolarità nel merito del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio; − l’espletamento dell’attività difensiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi comprovato dalla documentazione prodotta, dovendosi ritenere generico, e quindi inammissibile, il disconoscimento - sollevato dal condominio appellato- della conformità agli originali delle copie di documenti prodotte da [OSCURATO:PERSONA] per comprovare l’espletamento della propria attività difensiva; R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 3 di 9 − era da ritenersi che, nonostante il tenore non univoco della documentazione prodotta, l’appellante avesse svolto il proprio incarico nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI, e non del [OSCURATO:PERSONA] 13-14, anche in virtù del fatto che tale ultimo indirizzo si riferiva ad alcuni locali facenti parte di un unico complesso riconducibile sempre al condominio appellato; − la domanda andava invece disattesa per una diversa ragione: la controversia patrocinata dall’appella nte non rientrava tra quelle che ai sensi dell’art. 1131 c.c. l’amministratore di condominio può autonomamente proporre e, in relazione al mandato difensivo conferito all’appellante dall’amministratore condominiale, non risultava la sussistenza né di autorizzazione né di ratifica ad opera dell’assemblea condominiale.

3. Per la cassazione di tale decisione ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in duemotivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112, c.p.c.

R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 4 di 9 Il ricorso deduce la nullità della decisione impugnata in quanto la stessa sarebbe basata suuna questione -l’assenza di autorizzazione o ratifica in relazione al conferimento del mandato dall’amministratore del condominio a [OSCURATO:PERSONA]- che non era stata oggetto di contraddittorio tra le parti ed era stata rilevata d’ufficio dal Tribunale solo in sede di decisione.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. in relazione all’art. 182 c.p.c.

Il ricorso argomenta che eventuali profili di irregolarità del mandato difensivo -non rilevati nel giudizio nel cui ambito il mandato medesimo era stato espletato- non avrebbero potuto essere esaminati d’ufficio nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso, essendo detta verifica limitata dall’art. 182 c.p.c. al solo giudice del procedimento nel quale il mandato difensivo viene esercitato.

2. Il ricorso incidentale si articola in duemotivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c.

Lamenta il ricorrente incidentale che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto generica ed irrituale la contestazione di conformità agli originali delle copie prodotte nel giudizio di merito dal ricorrente, deducendosi sia che la contestazione era di per sé sufficiente a privare i documenti di valenza probatoria sia che il disconoscimento era stato in realtà fondato su profili specifici.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere il Tribunale affermato la titolarità in capo al [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 5 di 9 sulla base di indizi prive del carattere di gravità, precisione e concordanza.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo.

In tale ipotesi, infatti, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e,in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017 - Rv. 646124 – 01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 12022 del 08/08/2003 - Rv. 565844 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014 -Rv. 632593 - 01).

Ciò premesso, l’esame dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente tuttavia di affermare che il profilo della carenza di adeguati poteri in capo all’amministratore del condominio all’atto del conferimento del mandato difensivo a [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI sin dal giudizio di primo grado.

La contestazione, poi, è stata regolarmente riproposta nel giudizio di gravame mediante il richiamo integrale alle difese ed eccezioni già svoltein primo grado, operando sul punto il principio per cui in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 6 di 9 derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 - Rv. 662488 – 01 ; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 9265 del 06/04/2021 - Rv. 661062 - 01) .

Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che il Tribunale di Napoli sia incorso nel lamentato vizio procedurale, essendosi invece limitato a statuire su un profilo che era stato regolarmente sollevato sin dal giudizio di prime cure ed era stato poi regolarmente riproposto in sede di gravame, determinando in tal modo il pieno formarsi del contraddittorio sul punto.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il motivo, infatti, viene a sovrapporre profili che presentanoinvece caratteri ben differenziati.

Un conto, infatti,è il profilo processuale del difetto di valida procura al difensore, oggetto della disciplina dettata dall’art. 182 c.p.c.; altro conto, invece, è il ben distinto profilo sostanziale concernente l’esistenza e validità del rapporto interno professionale tra patrocinato e patrocinante , e cioè del rapporto sostanziale riconducibile al contratto d’opera professionale.

L’autonomia dei due profili è già stata reiteratamente affermata da questa Corte, ad esempio affermando il principio per cui a i fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad liteme rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004 -Rv. 578511 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012 - Rv. 621727 – 01 ) .

Ulteriormente, questa Corte ha chiarito che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 7 di 9 presuppone l'esistenza -fra le medesime persone- d i un sottostante rapporto di patrocinio - ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale- con la conseguenza che la procura alleliti medesima costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019 - Rv. 652939 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.14276 del 08/06/2017 - Rv. 644641 - 02) .

Dai principi sinora richiamati discende che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- il profilo dell’assenza di un valido rapporto professionale di patrocinio non può ritenersi in alcun modo superato per effetto del mancato rilievo della irregolarità processuale ex art. 182 c.p.c. nell’ambito del giudizio in cui il patrocinio viene esercitato, giacché il mancato rilievo del vizio processuale non è comunque in grado di neutralizzare la regola sostanziale e di sanare lato sensula carenza originaria del rapporto di mandato professionale .

Ne consegue che, nello specifico, l’assenza di un valido incarico da parte del condominio ben poteva essere eccepita anche al di fuori del giudizio in cui [OSCURATO:PERSONA] ha prestato la propria opera, ed in particolare proprio nel giudizio per il pagamento del compenso professionale, deputato, in primo luogo, alla luce delle difese del medesimo condominio,ad accertare direttamente la sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio.

Correttamente, quindi, il giudice del gravame ha proceduto all’esame di un’eccezione che era stata regolarmente sollevata e che non poteva ritenersi in alcun modo preclusa dalla vicenda processuale presupposta, ed altrettanto correttamente il Tribunale ha applicato i principi enunciati da questa Corte con ladecisione Sez.

U, Sentenza n.

R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 8 di 9 18331 del 06/08/2010 - Rv. 614419 – 01 , la quale ha composto un evidente contrasto sull'interpretazione di una norma processuale e non ha integrato - come sembrerebbe dedurr e i l ricorrente in modo, peraltro, non specifico - un'ipotesi di prospective overr uling avente il carattere di imprevedibilità (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23834 del 29/10/2020 - Rv. 659359 – 01 e, più in generale, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019 -Rv. 652852 - 02) .

5. Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013 -Rv. 629570 - 01) .

6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el condominio controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 9 di 9 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 - quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30267/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del TRIBUNALE NAPOLI n. 9758/2017 depositata il 02/10/2017. Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 30267/2017 Ud. 14/07/2022CC R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne l’emissione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI, di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 3.000,00, a titolo di compenso professionale per l’attività di patrocinio in una controversia. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, a seguito dell’opposizione del Condominio ingiunto, revocò il decreto ingiuntivo. 2. Propostoappello da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettò il gravame , con motivazione tuttavia diversa da quella adottata dal giudice di prime cure. Osservò, infatti, il Tribunale che: − erroneamente il Giudice di Pace aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI, derivando detta legittimazione dalle prospettazioni del ricorrente per ingiunzione , e dovendosi invece riferire le deduzioni ed eccezioni dello stesso Condominio al profilo della titolarità nel merito del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio; − l’espletamento dell’attività difensiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi comprovato dalla documentazione prodotta, dovendosi ritenere generico, e quindi inammissibile, il disconoscimento - sollevato dal condominio appellato- della conformità agli originali delle copie di documenti prodotte da [OSCURATO:PERSONA] per comprovare l’espletamento della propria attività difensiva; R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 3 di 9 − era da ritenersi che, nonostante il tenore non univoco della documentazione prodotta, l’appellante avesse svolto il proprio incarico nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI, e non del [OSCURATO:PERSONA] 13-14, anche in virtù del fatto che tale ultimo indirizzo si riferiva ad alcuni locali facenti parte di un unico complesso riconducibile sempre al condominio appellato; − la domanda andava invece disattesa per una diversa ragione: la controversia patrocinata dall’appella nte non rientrava tra quelle che ai sensi dell’art. 1131 c.c. l’amministratore di condominio può autonomamente proporre e, in relazione al mandato difensivo conferito all’appellante dall’amministratore condominiale, non risultava la sussistenza né di autorizzazione né di ratifica ad opera dell’assemblea condominiale. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in duemotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112, c.p.c. R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 4 di 9 Il ricorso deduce la nullità della decisione impugnata in quanto la stessa sarebbe basata suuna questione -l’assenza di autorizzazione o ratifica in relazione al conferimento del mandato dall’amministratore del condominio a [OSCURATO:PERSONA]- che non era stata oggetto di contraddittorio tra le parti ed era stata rilevata d’ufficio dal Tribunale solo in sede di decisione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. in relazione all’art. 182 c.p.c. Il ricorso argomenta che eventuali profili di irregolarità del mandato difensivo -non rilevati nel giudizio nel cui ambito il mandato medesimo era stato espletato- non avrebbero potuto essere esaminati d’ufficio nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso, essendo detta verifica limitata dall’art. 182 c.p.c. al solo giudice del procedimento nel quale il mandato difensivo viene esercitato. 2. Il ricorso incidentale si articola in duemotivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. Lamenta il ricorrente incidentale che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto generica ed irrituale la contestazione di conformità agli originali delle copie prodotte nel giudizio di merito dal ricorrente, deducendosi sia che la contestazione era di per sé sufficiente a privare i documenti di valenza probatoria sia che il disconoscimento era stato in realtà fondato su profili specifici. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere il Tribunale affermato la titolarità in capo al [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 5 di 9 sulla base di indizi prive del carattere di gravità, precisione e concordanza. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo. In tale ipotesi, infatti, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e,in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017 - Rv. 646124 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12022 del 08/08/2003 - Rv. 565844 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014 -Rv. 632593 - 01). Ciò premesso, l’esame dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente tuttavia di affermare che il profilo della carenza di adeguati poteri in capo all’amministratore del condominio all’atto del conferimento del mandato difensivo a [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] N. 2 NAPOLI sin dal giudizio di primo grado. La contestazione, poi, è stata regolarmente riproposta nel giudizio di gravame mediante il richiamo integrale alle difese ed eccezioni già svoltein primo grado, operando sul punto il principio per cui in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 6 di 9 derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021 - Rv. 662488 – 01 ; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 9265 del 06/04/2021 - Rv. 661062 - 01) . Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che il Tribunale di Napoli sia incorso nel lamentato vizio procedurale, essendosi invece limitato a statuire su un profilo che era stato regolarmente sollevato sin dal giudizio di prime cure ed era stato poi regolarmente riproposto in sede di gravame, determinando in tal modo il pieno formarsi del contraddittorio sul punto. 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Il motivo, infatti, viene a sovrapporre profili che presentanoinvece caratteri ben differenziati. Un conto, infatti,è il profilo processuale del difetto di valida procura al difensore, oggetto della disciplina dettata dall’art. 182 c.p.c.; altro conto, invece, è il ben distinto profilo sostanziale concernente l’esistenza e validità del rapporto interno professionale tra patrocinato e patrocinante , e cioè del rapporto sostanziale riconducibile al contratto d’opera professionale. L’autonomia dei due profili è già stata reiteratamente affermata da questa Corte, ad esempio affermando il principio per cui a i fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad liteme rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004 -Rv. 578511 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012 - Rv. 621727 – 01 ) . Ulteriormente, questa Corte ha chiarito che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 7 di 9 presuppone l'esistenza -fra le medesime persone- d i un sottostante rapporto di patrocinio - ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale- con la conseguenza che la procura alleliti medesima costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019 - Rv. 652939 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.14276 del 08/06/2017 - Rv. 644641 - 02) . Dai principi sinora richiamati discende che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- il profilo dell’assenza di un valido rapporto professionale di patrocinio non può ritenersi in alcun modo superato per effetto del mancato rilievo della irregolarità processuale ex art. 182 c.p.c. nell’ambito del giudizio in cui il patrocinio viene esercitato, giacché il mancato rilievo del vizio processuale non è comunque in grado di neutralizzare la regola sostanziale e di sanare lato sensula carenza originaria del rapporto di mandato professionale . Ne consegue che, nello specifico, l’assenza di un valido incarico da parte del condominio ben poteva essere eccepita anche al di fuori del giudizio in cui [OSCURATO:PERSONA] ha prestato la propria opera, ed in particolare proprio nel giudizio per il pagamento del compenso professionale, deputato, in primo luogo, alla luce delle difese del medesimo condominio,ad accertare direttamente la sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio. Correttamente, quindi, il giudice del gravame ha proceduto all’esame di un’eccezione che era stata regolarmente sollevata e che non poteva ritenersi in alcun modo preclusa dalla vicenda processuale presupposta, ed altrettanto correttamente il Tribunale ha applicato i principi enunciati da questa Corte con ladecisione Sez. U, Sentenza n. R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 8 di 9 18331 del 06/08/2010 - Rv. 614419 – 01 , la quale ha composto un evidente contrasto sull'interpretazione di una norma processuale e non ha integrato - come sembrerebbe dedurr e i l ricorrente in modo, peraltro, non specifico - un'ipotesi di prospective overr uling avente il carattere di imprevedibilità (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23834 del 29/10/2020 - Rv. 659359 – 01 e, più in generale, Cass. Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019 -Rv. 652852 - 02) . 5. Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013 -Rv. 629570 - 01) . 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el condominio controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. R.G. 30267/2017 - Pagina nr. 9 di 9 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 - quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delri
Decreto Cassazione n. 24014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris