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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28314/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 28 settembre 2022 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa il 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta in data 02 dicembre 2000, nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], su un immobile sito in Africo via Provinciale n. 59.

1.1. La Corte di appello ha evidenziato che il Mollica, in quella data, venne sottoposto alla misura della sorveglianza speciale perché ritenuto socialmente pericoloso, con perimetrazione della pericolosità dal 1988 in poi, in quanto condannato per traffico di stupefacenti e associazione di stampo mafioso, e la villa sopra indicata venne confiscata perché ritenuta in sua disponibilità, anche se intestata alla madre, attuale ricorrente, in quanto abitata da lui e dalla sua famiglia e trasformata negli anni '90, addirittura ricavando al suo interno un rifugio-bunker, mediante l'impiego di ingentissimi capitali del tutto sproporzionati rispetto ai redditi leciti del Mollica e della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento di confisca è divenuto definitivo il 10 marzo 2005.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto l'istanza di revoca della confisca sostenendo che l'immobile era stato acquistato nel 1969, una prima porzione dell'edificio era stata costruita nel 1981, e negli anni 1990-1991 esso era stato solo completato.

A sostegno dell'istanza ella aveva depositato due consulenze: la prima, redatta nel 2005, analizza il costo di costruzione della prima porzione della villa, calcolandolo in C 53.130,89 e valutando tale importo compatibile con i redditi dei genitori del Mollica; la seconda, redatta nel 2021, afferma la scindibilità della parte di immobile costituente detta originaria costruzione.

Il Tribunale aveva ritenuto l'istanza inammissibile, non costituendo tali consulenze la "prova nuova" necessaria per chiedere la revoca di una confisca definitiva: il dato della diversa epoca di costruzione delle varie parti dell'immobile era stato già valutato nel provvedimento originario, e il mero accertamento della scindibilità dell'immobile non costituiva un fatto sopravvenuto di rilievo.

1.3. Il decreto impugnato ha confermato tale valutazione, affermando che le due consulenze «nulla aggiungono» rispetto agli elementi già valutati dal Tribunale nell'ordinanza applicativa della confisca, quanto alla storia e alla consistenza dell'immobile, e «non apportano elementi di novità visto che non incidono sul giudizio di riconducibilità dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA] né offrono allegazioni dalle quali potersi desumere che, anche in parte, l'immobile sia stato edificato e/o trasformato con denaro proveniente dal lavoro di agricoltore di [OSCURATO:PERSONA]».

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cessazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 7 legge n. 1423/1956 e 2-ter legge n. 575/1965, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen..

Il decreto contiene una motivazione solo apparente, avendo omesso di confrontarsi con un dato decisivo ai fini della valutazione ed avendo ignorato la delimitazione dell'istanza di revoca.

Questa si limita, infatti, a contestare il requisito della disponibilità indiretta del bene da parte del proposto solo con riferimento ad una parte dell'immobile, quella edificata entro il 1981: per questo motivo ad essa sono allegate la situazione reddituale dei genitori del Mollica dal 1967, data di acquisto del terreno, al 1981, data di ultimazione dell'immobile nella sua conformazione originaria, e le due consulenze, dirette solo a dimostrare il costo di costruzione di quella parte dell'edificio e la sua autonomia rispetto al resto dell'immobile.

La Corte di appello, invece, ha interpretato l'istanza come se richiedesse la revoca dell'intero immobile, valutando perciò la "novità" della questione con riferimento all'intero provvedimento di confisca.

I giudici hanno escluso tale novità con argomenti non pertinenti, come la successiva trasformazione dell'immobile, la sua disponibilità in capo al proposto o la sua pericolosità sociale.

In conseguenza di tale errore, la Corte ha ritenuto non allegata la situazione reddituale dei genitori del proposto solo perché quella depositata si ferma al 1981, volendo dimostrare la loro capacità reddituale all'epoca di costruzione della sola parte di cui si chiede la restituzione, ha ritenuto irrilevante la consulenza del 2005 perché non tiene conto della trasformazione successiva, e ha ritenuto irrilevante la consulenza del 2021 perché i due immobili sarebbero oggi ormai fusi insieme, continuando quindi a valutare la legittimità della confisca con riferimento all'immobile nel suo complesso e non alla sola parte per cui è richiesta la revoca della confisca.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti nonché manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.

1.1. Nel procedimento di prevenzione i provvedimenti emessi dalla corte di appello sono ricorribili in cassazione solo «per violazione di legge», ai sensi degli artt. 10 e 28 d.lgs. n. 159/2011, e la Corte di cassazione ha precisato che «In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119).

La ricorrente ha presentato il ricorso prospettando la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato, ma la sua affermazione che la Corte di appello non abbia risposto alla richiesta di revoca, perché avrebbe omesso di considerare che essa era limitata ad una parte dell'immobile confiscato, è manifestamente infondata.

La Corte di appello, infatti, ha esattamente individuato e delimitato l'oggetto di tale richiesta, alla pagina 2 del decreto impugnato, ed ha escluso la sussistenza di elementi idonei per accogliere l'istanza facendo specifico riferimento alla parte di immobile che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene essere ancora individuabile come a lei riconducibile, sottolineando come anche tale parte sia risultata riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso risulta quindi inammissibile perché presentato non per violazione di legge, non sussistendo l'asserita apparenza della motivazione.

2. Il ricorso è peraltro manifestamente infondato per l'insussistenza dei necessari elementi di novità, richiesti dall'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 per disporre la revocazione della confisca disposta con provvedimento definitivo.

2.1. La Corte di cassazione ha recentemente ribadito e precisato che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez.

U. n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707).

2.2. Il decreto impugnato ha approfonditamente valutato se dalle prove fornite dalla ricorrente, specificamente le due consulenze depositate, emergesse una novità idonea a modificare, nel limite richiesto, il provvedimento di confisca adottato in via definitiva, ed ha motivatamente risposto in senso negativo.

La notizia dell'essere stato l'immobile originariamente realizzato dai genitori del proposto, tra cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è un elemento già noto al Tribunale della prevenzione, e già allora valutato escludendone la rilevanza, avendo quel giudice 4 f ritenuto che esso fosse stato completamente ristrutturato in epoca successiva con denaro del proposto, trasformandolo in una villa di rilevante valore occupata da quest'ultimo e dai suoi familiari, e quindi posta integralmente nella sua disponibilità, anche se rimasta fittiziamente intestata alla madre.

2.3. La Corte di appello ha quindi ritenuto che le consulenze depositate come 'prova nuova' non apportano il necessario elemento di novità proprio perché non incidono sugli elementi posti a base del provvedimento di confisca, cioè il fatto che quell'immobile, dopo l'iniziale edificazione da parte della ricorrente e di suo marito, sia stato quanto meno trasformato, in modo molto rilevante, con denaro proveniente dal solo proposto, e il fatto che esso fosse integralmente nella disponibilità di quest'ultimo.

Il ricorso non contesta e neppure si confronta con queste valutazioni, che rapportano l'intero immobile, comprensivo della parte originariamente costruita dalla [OSCURATO:PERSONA] anch'essa però ristrutturata e trasformata con «rilevantissimi capitali», al possesso o quanto meno alla disponibilità del proposto, così come ritenuto nel provvedimento definitivo di confisca.

Il ricorso risulta quindi inammissibile anche per tale sua manifesta infondatezza e genericità.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 28 settembre 2022 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa il 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca disposta in data 02 dicembre 2000, nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], su un immobile sito in Africo via Provinciale n. 59. 1.1. La Corte di appello ha evidenziato che il Mollica, in quella data, venne sottoposto alla misura della sorveglianza speciale perché ritenuto socialmente pericoloso, con perimetrazione della pericolosità dal 1988 in poi, in quanto condannato per traffico di stupefacenti e associazione di stampo mafioso, e la villa sopra indicata venne confiscata perché ritenuta in sua disponibilità, anche se intestata alla madre, attuale ricorrente, in quanto abitata da lui e dalla sua famiglia e trasformata negli anni '90, addirittura ricavando al suo interno un rifugio-bunker, mediante l'impiego di ingentissimi capitali del tutto sproporzionati rispetto ai redditi leciti del Mollica e della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Il provvedimento di confisca è divenuto definitivo il 10 marzo 2005. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto l'istanza di revoca della confisca sostenendo che l'immobile era stato acquistato nel 1969, una prima porzione dell'edificio era stata costruita nel 1981, e negli anni 1990-1991 esso era stato solo completato. A sostegno dell'istanza ella aveva depositato due consulenze: la prima, redatta nel 2005, analizza il costo di costruzione della prima porzione della villa, calcolandolo in C 53.130,89 e valutando tale importo compatibile con i redditi dei genitori del Mollica; la seconda, redatta nel 2021, afferma la scindibilità della parte di immobile costituente detta originaria costruzione. Il Tribunale aveva ritenuto l'istanza inammissibile, non costituendo tali consulenze la "prova nuova" necessaria per chiedere la revoca di una confisca definitiva: il dato della diversa epoca di costruzione delle varie parti dell'immobile era stato già valutato nel provvedimento originario, e il mero accertamento della scindibilità dell'immobile non costituiva un fatto sopravvenuto di rilievo. 1.3. Il decreto impugnato ha confermato tale valutazione, affermando che le due consulenze «nulla aggiungono» rispetto agli elementi già valutati dal Tribunale nell'ordinanza applicativa della confisca, quanto alla storia e alla consistenza dell'immobile, e «non apportano elementi di novità visto che non incidono sul giudizio di riconducibilità dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA] né offrono allegazioni dalle quali potersi desumere che, anche in parte, l'immobile sia stato edificato e/o trasformato con denaro proveniente dal lavoro di agricoltore di [OSCURATO:PERSONA]». 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cessazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 7 legge n. 1423/1956 e 2-ter legge n. 575/1965, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod.proc.pen.. Il decreto contiene una motivazione solo apparente, avendo omesso di confrontarsi con un dato decisivo ai fini della valutazione ed avendo ignorato la delimitazione dell'istanza di revoca. Questa si limita, infatti, a contestare il requisito della disponibilità indiretta del bene da parte del proposto solo con riferimento ad una parte dell'immobile, quella edificata entro il 1981: per questo motivo ad essa sono allegate la situazione reddituale dei genitori del Mollica dal 1967, data di acquisto del terreno, al 1981, data di ultimazione dell'immobile nella sua conformazione originaria, e le due consulenze, dirette solo a dimostrare il costo di costruzione di quella parte dell'edificio e la sua autonomia rispetto al resto dell'immobile. La Corte di appello, invece, ha interpretato l'istanza come se richiedesse la revoca dell'intero immobile, valutando perciò la "novità" della questione con riferimento all'intero provvedimento di confisca. I giudici hanno escluso tale novità con argomenti non pertinenti, come la successiva trasformazione dell'immobile, la sua disponibilità in capo al proposto o la sua pericolosità sociale. In conseguenza di tale errore, la Corte ha ritenuto non allegata la situazione reddituale dei genitori del proposto solo perché quella depositata si ferma al 1981, volendo dimostrare la loro capacità reddituale all'epoca di costruzione della sola parte di cui si chiede la restituzione, ha ritenuto irrilevante la consulenza del 2005 perché non tiene conto della trasformazione successiva, e ha ritenuto irrilevante la consulenza del 2021 perché i due immobili sarebbero oggi ormai fusi insieme, continuando quindi a valutare la legittimità della confisca con riferimento all'immobile nel suo complesso e non alla sola parte per cui è richiesta la revoca della confisca. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti nonché manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 1.1. Nel procedimento di prevenzione i provvedimenti emessi dalla corte di appello sono ricorribili in cassazione solo «per violazione di legge», ai sensi degli artt. 10 e 28 d.lgs. n. 159/2011, e la Corte di cassazione ha precisato che «In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119). La ricorrente ha presentato il ricorso prospettando la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato, ma la sua affermazione che la Corte di appello non abbia risposto alla richiesta di revoca, perché avrebbe omesso di considerare che essa era limitata ad una parte dell'immobile confiscato, è manifestamente infondata. La Corte di appello, infatti, ha esattamente individuato e delimitato l'oggetto di tale richiesta, alla pagina 2 del decreto impugnato, ed ha escluso la sussistenza di elementi idonei per accogliere l'istanza facendo specifico riferimento alla parte di immobile che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene essere ancora individuabile come a lei riconducibile, sottolineando come anche tale parte sia risultata riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso risulta quindi inammissibile perché presentato non per violazione di legge, non sussistendo l'asserita apparenza della motivazione. 2. Il ricorso è peraltro manifestamente infondato per l'insussistenza dei necessari elementi di novità, richiesti dall'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 per disporre la revocazione della confisca disposta con provvedimento definitivo. 2.1. La Corte di cassazione ha recentemente ribadito e precisato che «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U. n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707). 2.2. Il decreto impugnato ha approfonditamente valutato se dalle prove fornite dalla ricorrente, specificamente le due consulenze depositate, emergesse una novità idonea a modificare, nel limite richiesto, il provvedimento di confisca adottato in via definitiva, ed ha motivatamente risposto in senso negativo. La notizia dell'essere stato l'immobile originariamente realizzato dai genitori del proposto, tra cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è un elemento già noto al Tribunale della prevenzione, e già allora valutato escludendone la rilevanza, avendo quel giudice 4 f ritenuto che esso fosse stato completamente ristrutturato in epoca successiva con denaro del proposto, trasformandolo in una villa di rilevante valore occupata da quest'ultimo e dai suoi familiari, e quindi posta integralmente nella sua disponibilità, anche se rimasta fittiziamente intestata alla madre. 2.3. La Corte di appello ha quindi ritenuto che le consulenze depositate come 'prova nuova' non apportano il necessario elemento di novità proprio perché non incidono sugli elementi posti a base del provvedimento di confisca, cioè il fatto che quell'immobile, dopo l'iniziale edificazione da parte della ricorrente e di suo marito, sia stato quanto meno trasformato, in modo molto rilevante, con denaro proveniente dal solo proposto, e il fatto che esso fosse integralmente nella disponibilità di quest'ultimo. Il ricorso non contesta e neppure si confronta con queste valutazioni, che rapportano l'intero immobile, comprensivo della parte originariamente costruita dalla [OSCURATO:PERSONA] anch'essa però ristrutturata e trasformata con «rilevantissimi capitali», al possesso o quanto meno alla disponibilità del proposto, così come ritenuto nel provvedimento definitivo di confisca. Il ricorso risulta quindi inammissibile anche per tale sua manifesta infondatezza e genericità. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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