CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 08344/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21176/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1145/2021depositata il 19/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) S.p.A. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 48.772,80, versata a titolo di IVA sulle fatture relative alla Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] (TIA) nel periodo compreso tra la il 13.05.2003 e il 28.10.2010. Alla luce di successivi orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto che la TIA costituisse un tributo e, in quanto tale, esente da IVA. Di conseguenza, ha agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società incaricata della riscossione, per ottenere la restituzione dell’importo indebitamente versato a titolo di imposta non dovuta. Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda e condannava Veritas a restituire alla controparte la somma di € 48.772,80 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. 2.Con la sentenza n. 1145/2021, del 20.4.2021 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza impugnata. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. con un solo motivo. 3.1.L’intimata non ha svolto attività difensiva. 3.2. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, per i suoi riscontrati profili di inammissibilità; in esito al deposito della procura a chiedere la decisione del ricorso, ne è disposta la trattazione in adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio, infatti, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente principale. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.). P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della S