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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19502/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 385, 337 e 496 cod. pen.

Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen. nella fattispecie prevista dall'art. 494 cod. pen.- è manifestamente infondato perché: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Sez. 5 n. 3012 del 19/09/2019, dep.2020, Rv. 278146); - non si confronta con la sentenza impugnata che ha motivato la scelta di non configurare il meno grave reato di cui all'articolo 494 cod. pen. in considerazione della clausola di sussidiarietà espressa da tale ultima norma riguardante gli altri delitti contro la fede pubblica, tra cui appunto il 496 cod. pen., il cui elemento specializzante è costituito dal fatto che la dichiarazione riguardante il falso non è diretta verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio durante l'esercizio delle funzioni del servizio.

Nel caso di specie gli agenti in pattuglia avevano notato un volto per loro conosciuto, ma -non riuscendo a ricordarne contestualmente con certezza la identità- avevano provveduto a fermarlo e questi in quell'occasione aveva declinato false generalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il iglieréltenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 385, 337 e 496 cod. pen. Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen. nella fattispecie prevista dall'art. 494 cod. pen.- è manifestamente infondato perché: - in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Sez. 5 n. 3012 del 19/09/2019, dep.2020, Rv. 278146); - non si confronta con la sentenza impugnata che ha motivato la scelta di non configurare il meno grave reato di cui all'articolo 494 cod. pen. in considerazione della clausola di sussidiarietà espressa da tale ultima norma riguardante gli altri delitti contro la fede pubblica, tra cui appunto il 496 cod. pen., il cui elemento specializzante è costituito dal fatto che la dichiarazione riguardante il falso non è diretta verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio durante l'esercizio delle funzioni del servizio. Nel caso di specie gli agenti in pattuglia avevano notato un volto per loro conosciuto, ma -non riuscendo a ricordarne contestualmente con certezza la identità- avevano provveduto a fermarlo e questi in quell'occasione aveva declinato false generalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il iglieréltenso
Sentenza Cassazione n. 19502/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris