Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 358/1992
ECLI:IT:COST:1992:358
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 12 settembre 1991, n. 274, con il quale sono
state dettate direttive intese a definire l'assetto strutturale e
funzionale del servizio ispettivo tecnico.
A giudizio della ricorrente, il decreto impugnato sarebbe lesivo
della competenza concorrente in materia di istruzione elementare e
secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale e artistica) ad essa attribuita dall'art. 9, n. 2,
dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso decreto,
inoltre, contrasterebbe
con le previsioni contenute nell'art. 19 dello Statuto, come attuato
dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, il quale detta norme speciali per
la disciplina dell'ordinamento scolastico nella Provincia autonoma di
Bolzano, preordinate, fra l'altro, alla tutela delle minoranze
linguistiche e all'amministrazione della scuola in lingua italiana,
in lingua tedesca e delle località ladine, ed in particolare con gli
artt. 14, 15 e 18 del citato d.P.R.
[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano impugna, in particolare, le
disposizioni dell'art. 1, secondo comma, lett. a), b), c), e), f), h)
e l) e degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, le quali disciplinerebbero le
finalità della funzione ispettiva in modo estremamente dettagliato,
in contrasto con i citati parametri statutari in base ai quali, in
ambito provinciale, questo compito spetterebbe solo alla Provincia.
La ricorrente censura, anche, le disposizioni di cui all'art. 2,
secondo e quarto comma, le quali, prevedendo che i corpi ispettivi,
in sede centrale e nelle sedi regionali, debbano redigere una
relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei
relativi servizi, relazioni destinate a confluire in una relazione
generale da presentarsi al Ministro, comprimerebbero indebitamente le
sue competenze.
E, ancora, la ricorrente censura le disposizioni contenute
nell'art. 3 del decreto impugnato, le quali disciplinano
l'organizzazione del servizio ispettivo e la funzione ispettiva
stabilendo che "gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente dal
Ministro" e configurando un disegno organizzativo compiuto e
dettagliato, all'interno del quale al Ministro è riservato un ruolo
di assoluta preminenza.
Analoghe censure la ricorrente muove nei confronti del capoverso
dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevede l'istituzione
della Conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di
Bolzano, e del quarto comma del medesimo articolo, che attribuisce
alle Conferenze regionali, e quindi anche alla Conferenza della
Provincia di Bolzano, il compito di definire i criteri per
l'attuazione delle linee direttive impartite dal Ministro.
In ogni caso, la ricorrente rileva che tutta la disciplina
organizzativa del servizio ispettivo e dell'"amministrazione del
ruolo unico degli ispettori tecnici" non potrebbe essere
legittimamente applicata in ambito provinciale, sia per le
peculiarità dell'ordinamento scolastico provinciale e della funzione
ispettiva, sia perché di fatto pretende di sovrapporsi alle norme di
attuazione, realizzando, in luogo di quelle, il coordinamento
previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 89 del 1983.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il
quale, riservandosi di sviluppare ulteriormente le proprie difese,
contesta comunque la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.
L'Avvocatura dello Stato osserva infatti che, ove il ricorso fosse
ritenuto ammissibile, superandosi la eccessiva genericità delle
conclusioni prospettate dalla ricorrente, lo stesso sarebbe non
fondato, dal momento che l'art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983
stabilisce che "le scuole di istruzione elementare e secondaria nella
Provincia di Bolzano hanno carattere statale" e che l'art. 12 dello
stesso decreto ribadisce che "il personale ispettivo, direttivo e
docente della scuola elementare e della scuola ed istituti di
istruzione secondaria è statale a tutti gli effetti".
3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano
ha depositato un'ampia memoria difensiva, con la quale contesta le
deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed insiste per l'accoglimento
del ricorso.
In particolare, la ricorrente sottolinea che con il proprio
ricorso ha inteso contestare non già il potere di direttiva del
Ministro, ma l'estensione di questo potere al proprio territorio,
perché in tal modo risultano disattese le esigenze di
differenziazione della disciplina dell'ordinamento scolastico
provinciale.
[OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto in data 12
settembre 1991, n. 274, con il quale il Ministro della pubblica
istruzione ha dettato "direttive intese a definire l'assetto
strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico", deducendo
la violazione delle competenze di tipo concorrente ad essa attribuite
dall'art. 9, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in materia di istruzione elementare
e secondaria, nell'attuazione ad esso data dal d.P.R. 10 febbraio
1983, n. 89.
Premesso che le censure mosse dalla ricorrente si appuntano
sull'assetto organizzativo della funzione ispettiva e, in
particolare, sulla Conferenza per gli ispettori della Provincia di
Bolzano, a causa dei riflessi che quell'assetto produce
sull'ordinamento scolastico provinciale, si deve dichiarare la
cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in
quanto con il successivo decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emesso in data 5 febbraio 1992, sono state apportate
modificazioni al decreto ministeriale impugnato tali da far ritenere
venuto meno l'interesse della ricorrente ad una decisione sul merito
della controversia.
Il decreto da ultimo citato, infatti, mentre ha modificato diversi
commi dell'art. 3 del decreto impugnato concernenti l'organizzazione
del servizio ispettivo, ha introdotto un ulteriore comma, il
diciassettesimo, il quale dispone: "Nulla è innovato per la Regione
Sicilia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attesa
della emanazione di specifiche disposizioni in materia". Inoltre, lo
stesso decreto ha soppresso il capoverso dell'art. 5 del decreto
impugnato, il quale prevedeva l'istituzione di un'apposita conferenza
per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano.
Risulta, dunque, evidente che il decreto ministeriale oggetto del
presente giudizio, a seguito delle ricordate modificazioni, non può
determinare alcuna lesione delle competenze provinciali garantite
dall'art. 9, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA].
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]