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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14501/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIArdato avviso alle partij,) /1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] C 1 cuoio Pierlu,i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C ELLER/A 13.4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIArdato avviso alle partij,) /1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] C 1 cuoio Pierlu,i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C ELLER/A 13.4
Sentenza Cassazione n. 14501/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris