CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 16394/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8932/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. ZANARDELLI, 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1542/2018 depositata il10/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: § 1. Pietro, Chiara ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (salvo che in punto sanzioni) l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate – con riferimento alla successione di [OSCURATO:PERSONA] - recuperava a tassazione, in assorbimento della franchigia ex art. 2, co. 47^ , d.l . n.262/06, le donazioni eseguite dalla de cuius, a favore dei suddetti eredi, in data 26.5.2006. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11677/17), l’istituto del coacervo tra relictume donatum (art. 8, co. 4^ TUS) deve ritenersi espunto dall’Ordinamento, anche ai fini della franchigia, con l’introduzione della nuova imposta proporzionale di successione di cui al su citato d.l. del 2006. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla intimata Agenzia delle Entrate. Considerato che § 2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno lamentato – ex art.360, co. 1^ , n.4) cod.proc.civ. - nullità della sentenza per insanabile contrasto tra una motivazione che inequivocabilmente accoglieva la tesi degli eredi (superamento legale del coacervo con l’introduzione della nuova imposta di successione), ed un dispositivo che invece riteneva legittima l’applicazione dell’imposta, seppure con esclusione della sanzione. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce –ex art. 360, co. 1^ , n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.8, co. 4^, TUS di cui al d.lgs. n.346/90; in ciò richiamandosi l’ormai consolidato indirizzo di legittimità circa l’effettiva espunzione dell’istituto (antielusivo) del coacervo delle donazioni disposte in vita dal de cuius, e ciò ai fini non solo delle aliquote (oggi non più progressive ma diversificate in ragione del grado di parentela) ma anche della stessa franchigia (Cass. nn. 24940/16, 26050/16, 12779/18, 758/19). § 3.Con nota depositata telematicamente il 25 ottobre 2023 i ricorrenti chiedono che questa Corte rilevi la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla coltivazione del ricorso stante la correzione della sentenza qui impugnata, come operata dalla Commissione tributaria regionale il 3.4.2019 (successivamente alla proposizione, a scopo cautelativo, del presente ricorso). Correzione in esito alla quale essi ricorrenti sono risultati totalmente vittoriosi nel giudizio d’appello, onde non sussiste più interesse alla coltivazione del presente giudizio . Preso atto di ciò e della mancata partecipazione al presente processo della intimata Agenzia delle Entrate, sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso per carenza di interesse. L’esito peculiare della lite, indotto dal sopravvenire del su richiamato provvedimento correttivo, depone sia per la compensazione delle spese del presente procedimento, sia per la non debenza da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM - d ichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; - c ompensa le spese del presente procedimento. Così deciso ne