CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 13250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 15/09/2022 nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rettifica dell'errore ai sensi degli artt. 611 e 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di arresto in relazione al reato di cui agli artt. 612, comma secondo, 339 cod. pen., in Misilmeri il 23/09/2019. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre, in data 04/10/2022, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 612, comma secondo, 339 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo stata applicata una pena illegale, trattandosi di reato punto con la pena della reclusione e non con quella dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo è fondato, apparendo evidente l'applicazione, nel caso di specie, di una pena di specie diversa - l'arresto - rispetto a quella prevista dalla norma incriminatrice per la fattispecie di minaccia grave, commessa con l'uso di arma, ossia la reclusione. Senza alcun dubbio, quindi, sussistono gli estremi per annullare la sentenza di patteggiamento, ricorrendo il caso previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Non appare in alcun modo possibile, inoltre, procedere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., non emergendo affatto, in maniera chiara, quale fosse la volontà concordata tra le parti circa la determinazione della pena: ed infatti, dal verbale di udienza non risulta specificata la specie della pena finale concordata, ma solo la misura della stessa; la stessa procura speciale risulta poco chiara quanto alla specifica determinazione della pena. Ne consegue, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10/02/2023 Il Consigliere est