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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08161/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 30 giugno 2016, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., colpevole dei reati di cui ai capi e), f) g) (con riferimento alla falsa attestazione in ordine alla provenienza della merce apposta sui prodotti oggetto di sequestro), I), m), n), o), p), r) della rubrica e, assorbiti i reati di truffa contestati in quelli di contrabbando, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione ed € 494.200,33 di multa, assolvendolo dai rimanenti reati e condannandolo, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni in favore della parte civile Agenzia delle Dogane; la Corte di appello di Bari, con sentenza del 29 gennaio 2020, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili e condannando l'imputato ed il responsabile civile al pagamento delle spese in favore della parte civile Agenzia delle Dogane; le imputazioni si riferivano a reati di falso, contrabbando, omesso pagamento dell'IVA e dei diritti di confine. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Con un primo motivo, relativo ai reati di cui ai capi e), f) ed h) (falso, contrabbando, omesso pagamento IVA) il difensore eccepisce la violazione degli artt. 43 e 47 primo comma cod.pen.: nel dibattimento di primo grado erano state articolate prove testimoniali e documentali che dimostravano che la non rispondenza al vero della dichiarazione doganale di cui alla bolletta del 5 settembre 2008, che non recava l'indicazione di circa 25.000 pezzi in transito (per un valore di circa € 13.000,00) era dipesa da un mero errore verificatosi all'atto del carico delle merci dall'Albania verso l'Italia, nei termini spiegati dal teste Armeni, ma la Corte di appello aveva affermato che i documenti prodotti dalla difesa erano irrilevanti perché non si riferivano al trasporto dall'Albania della merce oggetto di reimportazione, ma erano relativi al trasporto in favore della ditta Mangiò di Napoli di merce a cura di [OSCURATO:SOCIETA]. con partenza non già da Bari, ma da [OSCURATO:PERSONA] e che tale trasporto non aveva mai avuto inizio: a prescindere dalla illogicità dell'affermazione poiché la merce era stata sequestrata, per cui nel documento di trasporto non potevano comparire l'inizio del trasporto, la data e l'ora del ritiro ed il mezzo di trasporto, il difensore eccepisce il travisamento della prova, in quanto l'elemento che era stato dedotto documentalmente era che la merce viaggiava con la bolletta doganale riportante un quantitativo erroneo e con il documento di trasporto diC già predisposto per il successivo transito che avrebbe dovuto fare in Italia verso il cliente Mangiò, riportante invece il quantitativo corretto; era quindi contrario a qualsiasi logi che, volendosi evadere i diritti doganali occultando la merce in sovrannumero, questa venisse fatta viaggiare con due documenti indicanti ciascuno quantitativi diversi.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non veniva in considerazione un falso innocuo, ma l'assenza di dolo per errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 primo comma cod.pen.; la sentenza di appello, resasi conto dell'errore del Tribunale, aveva dovuto fondare la sua motivazione su atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (in particolare la comunicazione fatta dallo spedizioniere), utilizzando solo una parte del documento e non quella che sconfessava quanto sostenuto nella motivazione e non considerando che la merce, al momento del transito doganale, viaggiava insieme ai documenti di trasporto indirizzati al cliente Mangiò; il travisamento era ancora più marcato, alla luce delle dichiarazioni del teste Armeni, che corroboravano la prova documentale.

Il difensore rileva che era stata ignorata anche la deposizione del teste Belotti, addetto al magazzino albanese dove veniva preparata la merce per [OSCURATO:SOCIETA], che aveva affermato che la merce veniva preparata con la bolla, con il totale dei capi, l'articolo, la taglia, la quantità etc. e che con tale documentazione viaggiava fino in dogana.

Viene poi osservato che vi era un travisamento della prova anche nell'affermazione che la mancanza di buona fede del ricorrente emergeva dal rilevo che neppure successivamente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rimediato all'errore, versando i diritti di confine e Viva relativi alla merce non dichiarata, elemento mai emerso in sede dibattimentale; inoltre, non vi era la minima prova che Zannier avesse in qualche modo fornito direttive o diversamente partecipato alle operazioni doganali, e quindi agli asseriti illeciti, né nella argomentazioni contenute nella motivazione vi era il minimo riferimento alla persona dell'imputato, utilizzando quindi una nozione di dolo disancorata da effettivi coefficienti psicologici. 1.2 Con riferimento ai capi di imputazione di cui ai capi I), m) e n), (falso, contrabbando, omesso pagamento IVA), il difensore rileva che la sentenza di primo grado era stata appellata anche in relazione alla violazione dei divieti di utilizzazione della prova, con impugnazione dell'ordinanza dibattimentale del 27 novembre 2014, con cui erano stati acquisiti i verbali di accertamento, R A,, constatazione contrabbando e sequestro formati dall'Agenzia delle Dogane, considerati atti irripetibili, nonostante le difese avessero prestato il consenso alla loro acquisizione purchè epurati da ogni elemento valutativo; in particolare, l'ordinanza era stata impugnata proprio in relazione all'utilizzazione di tali verbali ai fini dell'accertamento di unicircostanza essenziale relativamente ai capi I), m), n), ossia la reimportazione di merce mai precedentemente temporaneamente esportata; la Corte di appello aveva respinto l'eccezione affermando che le difese avevano prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali, mentre il Tribunale aveva rilevato che dei verbali era stata chiesta l'acquisizione dal responsabile civile, richiesta che non vi era mai stata (pag.15); si trattava poi di atti acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 514 comma 2 cod.proc.pen), la cui inutilizzabilità era rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il difensore osserva che il Tribunale aveva ritenuto che la prova della colpevolezza si fosse già formata con i verbali di sequestro, in violazione non solo dei divieti di utilizzazione previsti dal codice, ma anche con una inversione dell'onere della prova; nell'atto di appello di era dedotto che la verifica in ordine alla corrispondenza fisica della merce reimportata rispetto a quella precedentemente esportata doveva essere effettuata mediante il raffronto con i campioni della stessa mei-ce, depositati da [OSCURATO:SOCIETA] presso l'Ufficio delle Dogane di Bari; la Corte di appello non solo non aveva motivato sul fatto che per i capi i), j) k), assolutamente identici, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, ma aveva travisato la prova, sostenendo che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dei campioni, quando il teste di accusa Petrone aveva dichiarato che i campioni della merce in questione erano stati consegnati e che non era stato fatto il raffronto della merce sequestrata con i suddetti campioni, senza peraltro spiegare perché tale raffronto non era stato fatto.

Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva palesemente violato l'art. 61 del D.P.R. n. 43/73, laddove tale disposizione prevede precise modalità di controllo della corrispondenza della merce in transito doganale rispetto al 6 merce dichiarata, avendo ritenuto provata la responsabilità del prevenuto senza che da parte degli operanti fosse stata effettuata la verifica della merce con i campioni. 1.3 Con riferimento ai capi o), p) e r), il difensore eccepisce la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., il travisamento della prova, la violazione degli artt, 291, 292, 295 D.P.R. n.43/73 e dell'art. 1 comma 1 D.Lgs. n.8/2016: quanto al primo aspetto, nel caso di imputazione si contestava "la reimportazione di merce mai precedentemente temporaneamente esportata, o reimportata in numero maggiore di pezzi", contestazione relativa ad un'operazione che non era mai avvenuta, perché ne era avvenuta una diversa: si trattava, infatti, per le prime due bollette doganali contestate, di merci importate dall'Albania in via definitiva, che erano state realizzate con materie prime importate definitivamente dalla Cina e dalla Tunisia in Italia e da qui esportate, sempre in via definitiva, in Albania per la realizzazione dei prodotti finiti, fatti oggettivamente diversi e di disciplina doganale completamente diversa; il difensore ribadisce l'eccezione sulla inutilizzabilità dei verbali di sequestro.

Viene poi osservato che nella sentenza impugnata, relativamente alla prima bolletta doganale, si affermava che l'esenzione del dazio, dovuta agli accordi tra Albania e Comunità Europea, non si estendeva all'intera merce, e che nulla era stato dedotto con l'atto di appello, quando invece a pag. 25 dello stesso si era richiamato il certificato di circolazione rilasciato dalle autorità albanesi, per cui vi era stato travisamento della prova per omessa valutazione di un elemento decisivo; quanto alla seconda bolletta doganale, la Corte di appello aveva ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in quanto non era ritenuto applicabile l'abbattimento daziario, poiché era stato utilizzato lo stesso certificato Eur 1 in fotocopia che si riferiva ad una fattura differente e già utilizzata per fruire del beneficio; la Corte di appello aveva quindi violato gli artt. 291 e 292 D.P.R. n.43/73 poiché in tale condotta mancava qualsiasi mezzo fraudolento, essenziale per la configurazione del reato ivi contemplato; anche in relazione alla contestazione ai sensi dell'art. 295 D.P.R. n.43/73, non si vedeva quale potesse essere la condotta del reato contro la fede pubblica, che potesse comportare l'applicazione della citata aggravante, visto che non vi era mai stata dichiarazione di reimportazione di merce mai precedentemente esportata e che quindi non era neanche ej. astrattamente configurabile la falsità documentale in esame e, conseguentemente, l'aggravante.

Con riferimento alla terza bolletta, la Corte di appello aveva scambiato la prova di un fatto con quella di un altro, avendo confuso quanto affermato dal teste Armeni; anche in tal caso era stata violata le legge penalt /gli artt. 291, 292, 295 D.P.R. n.43/73 e 483 cod.pen., perché non era stato realizzato alcun falso documentale, in quanto era stato veridicamente dichiarato che la merce transitava in regime di importazione definitiva, pagando i relativi diritti di confine in misura piena, quindi non si vedeva come fosse ipotizzabile una falsità documentale, posto che [OSCURATO:SOCIETA] non godeva di alcun beneficio; in relazione a tutte le operazioni contestate nel capo in esame si trattava in ogni caso di fatti non più previsti dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.Lgs. n.8 del 15 gennaio 20'16, essendo pacifico che alcun delitto contro la fede pubblica era stato realizzato. 1.4 Il difensore ribadisce che in tutto il processo non vi era un solo elemento che potesse ricondurre le asserite violazioni doganali alla persona dell'imputato. 1.5 Il difensore rileva, con riferimento alla disposta confisca relativamente alle fideiussioni, che la sostituzione del sequestro della merce con il rilascio delle fideiussioni aveva surrettizziamente trasformato la misura patrimoniale da sequestro finalizzato alla confisca diretta a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, potendo la misura patrimoniale essere disposta unicamente su una somma di denaro asseritamente corrispondente al profitto del reato; era stato quindi disposto, nei fatti, un sequestro per equivalente del tutto illegittimo, in quanto il reato di contrabbando non prevede l'applicabilità di tale misura patrimoniale; inoltre, non era stata disposta la restituzione delle fideiussioni rilasciate a garanzia della merce relativa ai capi di imputazione per i quali era intervenuta assoluzione, e non si poteva considerare la confisca delle fideiussioni come confisca diretta, non sussistendo alcun nesso di derivazione diretta e di pertinenzialità tra la fideiussione e il reato contestato; neppure poteva avere applicazione l'art. 578 bis cod.proc.pen., non applicabile ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2019. 1.6 Il difensore osserva che la Corte di appello non aveva proceduto all'esame dei motivi di appello relativamente al capo di imputazione g), pronunciando non luogo a procedere e ritenendo che non vi fosse la prova evidente dell'innocenza dell'imputato: in realtà, l'evidenza della prova doveva riferirsi alla prova del fatto di reato, e non alla qualificazione giuridico-penale dello stesso: pertanto questa Corte, a giudizio del difensore, avrebbe dovuto stabilire se le diciture "[OSCURATO:PERSONA]", nonché "Made in Albania" apposta sui prodotti integrassero il reato di cui agli artt. 56, 517 cod.pen. e, in caso negativo, annullare la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane, depositava memoria con la quale chiedeva dichiarare l'infondatezza del ricorso, con conferma della sentenza della Corte di appello ed ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese. 2.1 Il difensore della parte civile osserva jTr l'assenza di significatività probatoria dei documenti prodotti dalla parte ricorrente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6 5-, Cy‹,/,,\, dichiarazione doganale nella quale erano stati indicati 25.054 pezzi in meno rispetto a quelli effettivamente importati, eludendo le norme sui diritti di confine e lucrando il mancato pagamento dell'IVA; osserva che la responsabilità dell'imputato si fondava sul rapporto di immedesimazione organica che lo stesso aveva con [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto suo rappresentante legale. 2.2 Sui reati di cui ai capi di imputazione I), m), n), il difensore contesta poi l'affermazione contenuta in ricorso secondo la quale i verbali di accertamento, constatazione e sequestro acquisiti dal fascicolo del dubattimento sarebbero atti inutilizzabili, sia perché era stato dato il consenso all'acquisizione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia perché si trattava di atti irripetibili; contesta gli asseriti travisamenti, osservando che non vi era alcun obbligo in capo agli operatori doganali di verificare la merce con i campioni depositati, tale da escludere la responsabilità dell'azienda per le dichiarazioni doganali rilasciate, in caso di suo mancato adempimento. 2.3 Sui reati di cui ai capi di imputazione o), p), r), il difensore rileva come fosse prOva di qualsiasi fondamento la censura di parte ricorrente in merito alla presunta violazione degli artt. 521 e 516 cod.proc.pen. 2.4 Il difensore osserva che il principio di responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. risultava ampiamente rispettato, in quanto la falsità delle attestazioni compiute dallo spedizioniere era stata determinata dall'induzione in errore operata dal provato (Zannier), il quale rispondeva quindi di una condotta personale. 2.5 II difensore osserva che erroneamente la confisca era stata qualificata come per equivalente: l'accertamento dell'illecita introduzione di merce nel territorio dello Stato in violazione dei diritti di confine e dell'IVA configurava un'ipotesi di contrabbando, in cui la confisca era sempre obbligatoria, anche se era intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata" (Sez. 4 - , Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01).

Ciò premesso, relativamente ai reati di cui ai capi e), f), h), costituisce dato incontroverso quello secondo cui nella dichiarazione doganale di reimportazione (bolletta doganale (IM/A Reg. 6 n.2524-N del 5.9.2018) relativa a merce proveniente da Cina e Tunisia, che doveva essere commercializzata temporaneamente in Albania per l'esecuzione di lavorazioni varie/non erano stati dichiarati circa 25.00 pezzi; la valutazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto non provata la asserita buona fede da parte del ricorrente, ha fatto leva sul fatto che l'errore dovuto alla manca indicazione di un lotto di merce fuori collezione indirizzato ad un cliente di Napoli non potesse considerarsi tale, sia perché tale merce, contrariamente a quanto dichiarato, era conforme al resto del carico, sia perché i documenti di trasporto facevano riferimento ad un luogo di partenza diverso, con consegna a mezzo di [OSCURATO:SOCIETA]. e sia perché l'unica documentazione commerciale a corredo della reimportazione era relativa ad una fattura emessa dalla ditta albanese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, l'errore è stato rilevato soltanto dopo il riconteggio della merce effettuata e dopo una verifica interna effettuata dalla società.

Su tali aspetti, il motivo di ricorso propone censure 4i merito, prospettando una diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Nei capi l), m) e n) viene contestata la falsa dichiarazione contenuta nella bolletta IM/A reg.6 n.31326/Q del 4.11.2008 relativa a reimportazione di merce mai precedentemente temporaneamente esportata, con conseguente mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA: i ricorrenti contestano innanzitutto l'inutilizzabilità degli atti di P.G. e dei verbali di accertamento formati dall'agenzia delle dogane.

Sul punto di deve innanzitutto osservare che era stato dato il consenso da parte delle difese alla acquisizione, anche se limitatamente alla descrizione delle operazioni compiute; si deve rilevare che la censura sul punto è generica, non indicando la parte quale parte dei verbali acquisiti consisterebbero in valutazioni e quindi sarebbero inutilizzabili; a prescindere da ogni questione sul consenso, si deve rilevare come non vi possa essere dubbio che il verbale di sequestro sia atto irripetibile, che dunque deve far parte del fascicolo del dibattimento, ed è su quello che si è fondata l'affermazione di responsabilità.

Nel merito, come spiegato dalla Corte di appello nelle pagine 13 e seguenti della sentenza impugnata, secondo il [OSCURATO:PERSONA], le merci possono essere temporaneamente esportate per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento, e i prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi dell'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione; per dimostrare che la merce temporaneamente esportata sia la stessa che viene poi reintrodotta nello stato italiano è necessario che vi sia una assoluta identità qualitativa e quantitativa della merce, e quindi una corrispondenza tra i codici doganali della merce in entrata e quella in uscita, e nel caso in esame i codici doganali identificativi della merce riportati nelle bollette doganali di esportazione temporanea erano diversi dai codici doganali riportati nelle bollette di reimportazione (si vedano pag. 66 e 67 sentenza di primo grado, dove si precisa che i pezzi reimportati erano differenti per colore e materiale, come emergeva dall'etichetta); inoltre, a seguito di tale divergenza, l'Ufficio delle Dogane di Bari aveva proceduto alla verifica fisica di tutta la merce, così verificando che la stessa non corrispondeva a quanto indicato nella bolletta (pag.16 sentenza impugnata); la sentenza ha anche rilevato che in sede di riconteggio della merce, non era mai stata chiesto un confronto con i campioni della merce asseritamente depositati in dogana, ritenendo sufficiente la comparazione con quanto risultava dalla bolletta; sul punto, il motivo di ricorso tende ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, ed è, come tale, inammissibile.

Quanto al fatto che la Corte di appello non aveva motivato sul fatto che per i capi i), j) k), assolutamente identici, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, la sentenza di primo grado, a pag.64, aveva osservato che in questo caso non era stato fatto il controllo sui codici. (IO r, Non risulta poi applicabile l'art. 61 D.P.R: 43/1973 in quanto la stessa prevede l'esame di laboratorio solo in caso di dubbio o di impossibilità a determinare natura, caratteri e composizione delle merci. 1.3 Con riferimento ai reati di cui ai capi o), p) e r), la Corte di appello, premesso che presupposto per ottenere la totale esenzione del dazio è che il prodotto finito ricevuto in Italia sia stato realizzato con la materia prima in precedenza inviata dall'Italia, e che già il Tribunale aveva accertato che mancava la dichiarazione di valore che avrebbe dovuto essere allegata alle bollette, la certificazione presentata non estendeva l'abbattimento all'intera merce, per cui l'invocata esenzione totale del dazio sulla merce relativa alla bolletta IM/4 n.2102-Z non poteva essere concessa, anche alla luce del fatto che la verifica fisica della merce effettuata dall'Agenzia delle Dogane aveva riscontrato quantitativi maggiori ed origini della merce completamente diversi da quelli dichiarati; quanto alla bolletta doganale IM/A Reg.4 n.2104/-D, oltre al fatto che alla bolletta era stata allegata la fotocopia dello stesso certificato utilizzato per l'altra bolletta, la stessa faceva riferimento alla fattura n.13, relativa alla merce di cui alla importazione con bolletta n.2102-Z, mentre la merce di cui alla bolletta doganale n.2104-D era stata importata con la fattura n.15/2009, per cui anche in questo caso l'esenzione da dazio e IVA era ingiustificata; quanto alla terza bolletta n. 2465/Q, dove si indicava merce che la ditta albanese [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dalla Cina e dalla Tunisia e poi venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. in Italia, non sono stati prodotti né il co.ntratto di acquisto, né fatture relative alle spese di trasporto da Cina e Tunisia verso l'Albania.

Quanto alla censura secondo la quale non vi sarebbe mai alcun riferimento alla persona dell'imputato nel ritenere la sua responsabilità dei reati ascritti, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la stessa gsR; appare del tutto incoerente con le deduzioni difensive (cfr. primo motivo) secondo le quali l'imputato sarebbe incorso in errore sul fatto, giacchè siffatta affermazione presuppone l'attribuibilità della condotta materiale all'imputato; inoltre, a pag. 21 della sentenza impugnata si dà atto che Zannier era anche proprietario della ditta albanese dalla quale la merce veniva importata (come ben spiegato a pag. 72 della sentenza di primo grado), e su tale aspetto nulla viene detto in ricorso.

Relativamente alla omessa motivazione sull'aggravante di cui all'art. 295 dpr 43/73, a fronte della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado a pag.97, il motivo di appello contenuto a pag.15 dell'atto di appello era estremamente generico, per cui nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.

Quanto alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., premesso che la Corte d'appello ha espressamente affermato che non trattavasi di operazioni di perfezionamento passivo, ma delle operazioni descritte dall'appellante riguardante prodotti finiti lavorati in Albania su materie prime comunitarie, si i yl Ita,th.91,t t deve rilevare come le parti ricorrenti siano state messe fin dall'inizióVdi difendersi dalle contestazioni mosse: sul punto di deve ribadire che da tempo nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez.3, sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01). 1.5 Relativamente alla confisca, come osservato dal Procuratore generale, la difesa si duole della confisca delle fideiussioni bancarie, evidenziando che trattasi di confisca per equivalente, potendo la misura patrimoniale disporsi solo su una somma di denaro asseritamente corrispondente al profitto del reato, e sostenendo l'incompatibilità della confisca per equivalente con la pronuncia di estinzione del reato , dal momento che essa ha carattere sanzionatorio penale ed è pertanto incompatibile con una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Va premesso che secondo questa Corte "in tema di reati doganali, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca disposta ai sensi dell'ad. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento - già operato in primo grado - in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato" (Sez. 3, Sentenza n. 34537 del 21/04/2017 Ud. (dep. 14/07/2017) Rv. 270963 - 01).

Ciò posto, si deve reputare corretta in diritto la decisione sul punto adottata dalla Corte territoriale, laddove ha ritenuto che la confisca delle fideiussioni non abbia mutato la natura giuridica del sequestro e della confisca; infatti essa non si configura come "confisca per equivalente" ab origine, essendo stata disposta su istanza dello stesso imputato in sostituzione della merce originariamente in sequestro: sarebbe infatti illogico, contrario ai principi generali dell'ordinamento e non conforme alla ratio dell'ad. 338 DPR 43/1973 li consentire allo stesso tempo, sia la restituzione della garanzia bancaria offerta dall'imputato in cambio della merce, sia che non siano versati i diritti doganali.

Ad ogni modo, anche laddove la confisca dovesse intendersi per equivalente, tenuto conto che tra i reati contestati all'imputato vi è anche il reato di truffa aggravata, dichiarato assorbito in quello di contrabbando ma non insussistente, opererebbe il principio affermato da codesta Corte (v.

Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021) Rv. 281421 - 02) secondo cui "La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna".

Relativamente, infine alla censura sulla sussistenza del reato di cui agli artt. 56 e 517 cod.pen., si deve rilevare la estrema genericità del motivo, con conseguente sua infondatezza, in quanto lo stesso si limita ad affermare che dagli atti emergeva l'insussistenza del reato, senza alcuna altra specificazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; le parti ricorrenti devono inoltre essere condannate, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo respingersi il ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 30 giugno 2016, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., colpevole dei reati di cui ai capi e), f) g) (con riferimento alla falsa attestazione in ordine alla provenienza della merce apposta sui prodotti oggetto di sequestro), I), m), n), o), p), r) della rubrica e, assorbiti i reati di truffa contestati in quelli di contrabbando, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione ed € 494.200,33 di multa, assolvendolo dai rimanenti reati e condannandolo, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni in favore della parte civile Agenzia delle Dogane; la Corte di appello di Bari, con sentenza del 29 gennaio 2020, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili e condannando l'imputato ed il responsabile civile al pagamento delle spese in favore della parte civile Agenzia delle Dogane; le imputazioni si riferivano a reati di falso, contrabbando, omesso pagamento dell'IVA e dei diritti di confine. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Con un primo motivo, relativo ai reati di cui ai capi e), f) ed h) (falso, contrabbando, omesso pagamento IVA) il difensore eccepisce la violazione degli artt. 43 e 47 primo comma cod.pen.: nel dibattimento di primo grado erano state articolate prove testimoniali e documentali che dimostravano che la non rispondenza al vero della dichiarazione doganale di cui alla bolletta del 5 settembre 2008, che non recava l'indicazione di circa 25.000 pezzi in transito (per un valore di circa € 13.000,00) era dipesa da un mero errore verificatosi all'atto del carico delle merci dall'Albania verso l'Italia, nei termini spiegati dal teste Armeni, ma la Corte di appello aveva affermato che i documenti prodotti dalla difesa erano irrilevanti perché non si riferivano al trasporto dall'Albania della merce oggetto di reimportazione, ma erano relativi al trasporto in favore della ditta Mangiò di Napoli di merce a cura di [OSCURATO:SOCIETA]. con partenza non già da Bari, ma da [OSCURATO:PERSONA] e che tale trasporto non aveva mai avuto inizio: a prescindere dalla illogicità dell'affermazione poiché la merce era stata sequestrata, per cui nel documento di trasporto non potevano comparire l'inizio del trasporto, la data e l'ora del ritiro ed il mezzo di trasporto, il difensore eccepisce il travisamento della prova, in quanto l'elemento che era stato dedotto documentalmente era che la merce viaggiava con la bolletta doganale riportante un quantitativo erroneo e con il documento di trasporto diC già predisposto per il successivo transito che avrebbe dovuto fare in Italia verso il cliente Mangiò, riportante invece il quantitativo corretto; era quindi contrario a qualsiasi logi che, volendosi evadere i diritti doganali occultando la merce in sovrannumero, questa venisse fatta viaggiare con due documenti indicanti ciascuno quantitativi diversi. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non veniva in considerazione un falso innocuo, ma l'assenza di dolo per errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 primo comma cod.pen.; la sentenza di appello, resasi conto dell'errore del Tribunale, aveva dovuto fondare la sua motivazione su atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (in particolare la comunicazione fatta dallo spedizioniere), utilizzando solo una parte del documento e non quella che sconfessava quanto sostenuto nella motivazione e non considerando che la merce, al momento del transito doganale, viaggiava insieme ai documenti di trasporto indirizzati al cliente Mangiò; il travisamento era ancora più marcato, alla luce delle dichiarazioni del teste Armeni, che corroboravano la prova documentale. Il difensore rileva che era stata ignorata anche la deposizione del teste Belotti, addetto al magazzino albanese dove veniva preparata la merce per [OSCURATO:SOCIETA], che aveva affermato che la merce veniva preparata con la bolla, con il totale dei capi, l'articolo, la taglia, la quantità etc. e che con tale documentazione viaggiava fino in dogana. Viene poi osservato che vi era un travisamento della prova anche nell'affermazione che la mancanza di buona fede del ricorrente emergeva dal rilevo che neppure successivamente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rimediato all'errore, versando i diritti di confine e Viva relativi alla merce non dichiarata, elemento mai emerso in sede dibattimentale; inoltre, non vi era la minima prova che Zannier avesse in qualche modo fornito direttive o diversamente partecipato alle operazioni doganali, e quindi agli asseriti illeciti, né nella argomentazioni contenute nella motivazione vi era il minimo riferimento alla persona dell'imputato, utilizzando quindi una nozione di dolo disancorata da effettivi coefficienti psicologici. 1.2 Con riferimento ai capi di imputazione di cui ai capi I), m) e n), (falso, contrabbando, omesso pagamento IVA), il difensore rileva che la sentenza di primo grado era stata appellata anche in relazione alla violazione dei divieti di utilizzazione della prova, con impugnazione dell'ordinanza dibattimentale del 27 novembre 2014, con cui erano stati acquisiti i verbali di accertamento, R A,, constatazione contrabbando e sequestro formati dall'Agenzia delle Dogane, considerati atti irripetibili, nonostante le difese avessero prestato il consenso alla loro acquisizione purchè epurati da ogni elemento valutativo; in particolare, l'ordinanza era stata impugnata proprio in relazione all'utilizzazione di tali verbali ai fini dell'accertamento di unicircostanza essenziale relativamente ai capi I), m), n), ossia la reimportazione di merce mai precedentemente temporaneamente esportata; la Corte di appello aveva respinto l'eccezione affermando che le difese avevano prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali, mentre il Tribunale aveva rilevato che dei verbali era stata chiesta l'acquisizione dal responsabile civile, richiesta che non vi era mai stata (pag.15); si trattava poi di atti acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 514 comma 2 cod.proc.pen), la cui inutilizzabilità era rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il difensore osserva che il Tribunale aveva ritenuto che la prova della colpevolezza si fosse già formata con i verbali di sequestro, in violazione non solo dei divieti di utilizzazione previsti dal codice, ma anche con una inversione dell'onere della prova; nell'atto di appello di era dedotto che la verifica in ordine alla corrispondenza fisica della merce reimportata rispetto a quella precedentemente esportata doveva essere effettuata mediante il raffronto con i campioni della stessa mei-ce, depositati da [OSCURATO:SOCIETA] presso l'Ufficio delle Dogane di Bari; la Corte di appello non solo non aveva motivato sul fatto che per i capi i), j) k), assolutamente identici, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, ma aveva travisato la prova, sostenendo che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dei campioni, quando il teste di accusa Petrone aveva dichiarato che i campioni della merce in questione erano stati consegnati e che non era stato fatto il raffronto della merce sequestrata con i suddetti campioni, senza peraltro spiegare perché tale raffronto non era stato fatto. Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva palesemente violato l'art. 61 del D.P.R. n. 43/73, laddove tale disposizione prevede precise modalità di controllo della corrispondenza della merce in transito doganale rispetto al 6 merce dichiarata, avendo ritenuto provata la responsabilità del prevenuto senza che da parte degli operanti fosse stata effettuata la verifica della merce con i campioni. 1.3 Con riferimento ai capi o), p) e r), il difensore eccepisce la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., il travisamento della prova, la violazione degli artt, 291, 292, 295 D.P.R. n.43/73 e dell'art. 1 comma 1 D.Lgs. n.8/2016: quanto al primo aspetto, nel caso di imputazione si contestava "la reimportazione di merce mai precedentemente temporaneamente esportata, o reimportata in numero maggiore di pezzi", contestazione relativa ad un'operazione che non era mai avvenuta, perché ne era avvenuta una diversa: si trattava, infatti, per le prime due bollette doganali contestate, di merci importate dall'Albania in via definitiva, che erano state realizzate con materie prime importate definitivamente dalla Cina e dalla Tunisia in Italia e da qui esportate, sempre in via definitiva, in Albania per la realizzazione dei prodotti finiti, fatti oggettivamente diversi e di disciplina doganale completamente diversa; il difensore ribadisce l'eccezione sulla inutilizzabilità dei verbali di sequestro. Viene poi osservato che nella sentenza impugnata, relativamente alla prima bolletta doganale, si affermava che l'esenzione del dazio, dovuta agli accordi tra Albania e Comunità Europea, non si estendeva all'intera merce, e che nulla era stato dedotto con l'atto di appello, quando invece a pag. 25 dello stesso si era richiamato il certificato di circolazione rilasciato dalle autorità albanesi, per cui vi era stato travisamento della prova per omessa valutazione di un elemento decisivo; quanto alla seconda bolletta doganale, la Corte di appello aveva ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in quanto non era ritenuto applicabile l'abbattimento daziario, poiché era stato utilizzato lo stesso certificato Eur 1 in fotocopia che si riferiva ad una fattura differente e già utilizzata per fruire del beneficio; la Corte di appello aveva quindi violato gli artt. 291 e 292 D.P.R. n.43/73 poiché in tale condotta mancava qualsiasi mezzo fraudolento, essenziale per la configurazione del reato ivi contemplato; anche in relazione alla contestazione ai sensi dell'art. 295 D.P.R. n.43/73, non si vedeva quale potesse essere la condotta del reato contro la fede pubblica, che potesse comportare l'applicazione della citata aggravante, visto che non vi era mai stata dichiarazione di reimportazione di merce mai precedentemente esportata e che quindi non era neanche ej. astrattamente configurabile la falsità documentale in esame e, conseguentemente, l'aggravante. Con riferimento alla terza bolletta, la Corte di appello aveva scambiato la prova di un fatto con quella di un altro, avendo confuso quanto affermato dal teste Armeni; anche in tal caso era stata violata le legge penalt /gli artt. 291, 292, 295 D.P.R. n.43/73 e 483 cod.pen., perché non era stato realizzato alcun falso documentale, in quanto era stato veridicamente dichiarato che la merce transitava in regime di importazione definitiva, pagando i relativi diritti di confine in misura piena, quindi non si vedeva come fosse ipotizzabile una falsità documentale, posto che [OSCURATO:SOCIETA] non godeva di alcun beneficio; in relazione a tutte le operazioni contestate nel capo in esame si trattava in ogni caso di fatti non più previsti dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.Lgs. n.8 del 15 gennaio 20'16, essendo pacifico che alcun delitto contro la fede pubblica era stato realizzato. 1.4 Il difensore ribadisce che in tutto il processo non vi era un solo elemento che potesse ricondurre le asserite violazioni doganali alla persona dell'imputato. 1.5 Il difensore rileva, con riferimento alla disposta confisca relativamente alle fideiussioni, che la sostituzione del sequestro della merce con il rilascio delle fideiussioni aveva surrettizziamente trasformato la misura patrimoniale da sequestro finalizzato alla confisca diretta a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, potendo la misura patrimoniale essere disposta unicamente su una somma di denaro asseritamente corrispondente al profitto del reato; era stato quindi disposto, nei fatti, un sequestro per equivalente del tutto illegittimo, in quanto il reato di contrabbando non prevede l'applicabilità di tale misura patrimoniale; inoltre, non era stata disposta la restituzione delle fideiussioni rilasciate a garanzia della merce relativa ai capi di imputazione per i quali era intervenuta assoluzione, e non si poteva considerare la confisca delle fideiussioni come confisca diretta, non sussistendo alcun nesso di derivazione diretta e di pertinenzialità tra la fideiussione e il reato contestato; neppure poteva avere applicazione l'art. 578 bis cod.proc.pen., non applicabile ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2019. 1.6 Il difensore osserva che la Corte di appello non aveva proceduto all'esame dei motivi di appello relativamente al capo di imputazione g), pronunciando non luogo a procedere e ritenendo che non vi fosse la prova evidente dell'innocenza dell'imputato: in realtà, l'evidenza della prova doveva riferirsi alla prova del fatto di reato, e non alla qualificazione giuridico-penale dello stesso: pertanto questa Corte, a giudizio del difensore, avrebbe dovuto stabilire se le diciture "[OSCURATO:PERSONA]", nonché "Made in Albania" apposta sui prodotti integrassero il reato di cui agli artt. 56, 517 cod.pen. e, in caso negativo, annullare la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane, depositava memoria con la quale chiedeva dichiarare l'infondatezza del ricorso, con conferma della sentenza della Corte di appello ed ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese. 2.1 Il difensore della parte civile osserva jTr l'assenza di significatività probatoria dei documenti prodotti dalla parte ricorrente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6 5-, Cy‹,/,,\, dichiarazione doganale nella quale erano stati indicati 25.054 pezzi in meno rispetto a quelli effettivamente importati, eludendo le norme sui diritti di confine e lucrando il mancato pagamento dell'IVA; osserva che la responsabilità dell'imputato si fondava sul rapporto di immedesimazione organica che lo stesso aveva con [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto suo rappresentante legale. 2.2 Sui reati di cui ai capi di imputazione I), m), n), il difensore contesta poi l'affermazione contenuta in ricorso secondo la quale i verbali di accertamento, constatazione e sequestro acquisiti dal fascicolo del dubattimento sarebbero atti inutilizzabili, sia perché era stato dato il consenso all'acquisizione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia perché si trattava di atti irripetibili; contesta gli asseriti travisamenti, osservando che non vi era alcun obbligo in capo agli operatori doganali di verificare la merce con i campioni depositati, tale da escludere la responsabilità dell'azienda per le dichiarazioni doganali rilasciate, in caso di suo mancato adempimento. 2.3 Sui reati di cui ai capi di imputazione o), p), r), il difensore rileva come fosse prOva di qualsiasi fondamento la censura di parte ricorrente in merito alla presunta violazione degli artt. 521 e 516 cod.proc.pen. 2.4 Il difensore osserva che il principio di responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. risultava ampiamente rispettato, in quanto la falsità delle attestazioni compiute dallo spedizioniere era stata determinata dall'induzione in errore operata dal provato (Zannier), il quale rispondeva quindi di una condotta personale. 2.5 II difensore osserva che erroneamente la confisca era stata qualificata come per equivalente: l'accertamento dell'illecita introduzione di merce nel territorio dello Stato in violazione dei diritti di confine e dell'IVA configurava un'ipotesi di contrabbando, in cui la confisca era sempre obbligatoria, anche se era intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata" (Sez. 4 - , Sentenza n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01). Ciò premesso, relativamente ai reati di cui ai capi e), f), h), costituisce dato incontroverso quello secondo cui nella dichiarazione doganale di reimportazione (bolletta doganale (IM/A Reg. 6 n.2524-N del 5.9.2018) relativa a merce proveniente da Cina e Tunisia, che doveva essere commercializzata temporaneamente in Albania per l'esecuzione di lavorazioni varie/non erano stati dichiarati circa 25.00 pezzi; la valutazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto non provata la asserita buona fede da parte del ricorrente, ha fatto leva sul fatto che l'errore dovuto alla manca indicazione di un lotto di merce fuori collezione indirizzato ad un cliente di Napoli non potesse considerarsi tale, sia perché tale merce, contrariamente a quanto dichiarato, era conforme al resto del carico, sia perché i documenti di trasporto facevano riferimento ad un luogo di partenza diverso, con consegna a mezzo di [OSCURATO:SOCIETA]. e sia perché l'unica documentazione commerciale a corredo della reimportazione era relativa ad una fattura emessa dalla ditta albanese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, l'errore è stato rilevato soltanto dopo il riconteggio della merce effettuata e dopo una verifica interna effettuata dalla società. Su tali aspetti, il motivo di ricorso propone censure 4i merito, prospettando una diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Nei capi l), m) e n) viene contestata la falsa dichiarazione contenuta nella bolletta IM/A reg.6 n.31326/Q del 4.11.2008 relativa a reimportazione di merce mai precedentemente temporaneamente esportata, con conseguente mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA: i ricorrenti contestano innanzitutto l'inutilizzabilità degli atti di P.G. e dei verbali di accertamento formati dall'agenzia delle dogane. Sul punto di deve innanzitutto osservare che era stato dato il consenso da parte delle difese alla acquisizione, anche se limitatamente alla descrizione delle operazioni compiute; si deve rilevare che la censura sul punto è generica, non indicando la parte quale parte dei verbali acquisiti consisterebbero in valutazioni e quindi sarebbero inutilizzabili; a prescindere da ogni questione sul consenso, si deve rilevare come non vi possa essere dubbio che il verbale di sequestro sia atto irripetibile, che dunque deve far parte del fascicolo del dibattimento, ed è su quello che si è fondata l'affermazione di responsabilità. Nel merito, come spiegato dalla Corte di appello nelle pagine 13 e seguenti della sentenza impugnata, secondo il [OSCURATO:PERSONA], le merci possono essere temporaneamente esportate per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento, e i prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi dell'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione; per dimostrare che la merce temporaneamente esportata sia la stessa che viene poi reintrodotta nello stato italiano è necessario che vi sia una assoluta identità qualitativa e quantitativa della merce, e quindi una corrispondenza tra i codici doganali della merce in entrata e quella in uscita, e nel caso in esame i codici doganali identificativi della merce riportati nelle bollette doganali di esportazione temporanea erano diversi dai codici doganali riportati nelle bollette di reimportazione (si vedano pag. 66 e 67 sentenza di primo grado, dove si precisa che i pezzi reimportati erano differenti per colore e materiale, come emergeva dall'etichetta); inoltre, a seguito di tale divergenza, l'Ufficio delle Dogane di Bari aveva proceduto alla verifica fisica di tutta la merce, così verificando che la stessa non corrispondeva a quanto indicato nella bolletta (pag.16 sentenza impugnata); la sentenza ha anche rilevato che in sede di riconteggio della merce, non era mai stata chiesto un confronto con i campioni della merce asseritamente depositati in dogana, ritenendo sufficiente la comparazione con quanto risultava dalla bolletta; sul punto, il motivo di ricorso tende ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, ed è, come tale, inammissibile. Quanto al fatto che la Corte di appello non aveva motivato sul fatto che per i capi i), j) k), assolutamente identici, era stata pronunciata sentenza di assoluzione, la sentenza di primo grado, a pag.64, aveva osservato che in questo caso non era stato fatto il controllo sui codici. (IO r, Non risulta poi applicabile l'art. 61 D.P.R: 43/1973 in quanto la stessa prevede l'esame di laboratorio solo in caso di dubbio o di impossibilità a determinare natura, caratteri e composizione delle merci. 1.3 Con riferimento ai reati di cui ai capi o), p) e r), la Corte di appello, premesso che presupposto per ottenere la totale esenzione del dazio è che il prodotto finito ricevuto in Italia sia stato realizzato con la materia prima in precedenza inviata dall'Italia, e che già il Tribunale aveva accertato che mancava la dichiarazione di valore che avrebbe dovuto essere allegata alle bollette, la certificazione presentata non estendeva l'abbattimento all'intera merce, per cui l'invocata esenzione totale del dazio sulla merce relativa alla bolletta IM/4 n.2102-Z non poteva essere concessa, anche alla luce del fatto che la verifica fisica della merce effettuata dall'Agenzia delle Dogane aveva riscontrato quantitativi maggiori ed origini della merce completamente diversi da quelli dichiarati; quanto alla bolletta doganale IM/A Reg.4 n.2104/-D, oltre al fatto che alla bolletta era stata allegata la fotocopia dello stesso certificato utilizzato per l'altra bolletta, la stessa faceva riferimento alla fattura n.13, relativa alla merce di cui alla importazione con bolletta n.2102-Z, mentre la merce di cui alla bolletta doganale n.2104-D era stata importata con la fattura n.15/2009, per cui anche in questo caso l'esenzione da dazio e IVA era ingiustificata; quanto alla terza bolletta n. 2465/Q, dove si indicava merce che la ditta albanese [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato dalla Cina e dalla Tunisia e poi venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. in Italia, non sono stati prodotti né il co.ntratto di acquisto, né fatture relative alle spese di trasporto da Cina e Tunisia verso l'Albania. Quanto alla censura secondo la quale non vi sarebbe mai alcun riferimento alla persona dell'imputato nel ritenere la sua responsabilità dei reati ascritti, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la stessa gsR; appare del tutto incoerente con le deduzioni difensive (cfr. primo motivo) secondo le quali l'imputato sarebbe incorso in errore sul fatto, giacchè siffatta affermazione presuppone l'attribuibilità della condotta materiale all'imputato; inoltre, a pag. 21 della sentenza impugnata si dà atto che Zannier era anche proprietario della ditta albanese dalla quale la merce veniva importata (come ben spiegato a pag. 72 della sentenza di primo grado), e su tale aspetto nulla viene detto in ricorso. Relativamente alla omessa motivazione sull'aggravante di cui all'art. 295 dpr 43/73, a fronte della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado a pag.97, il motivo di appello contenuto a pag.15 dell'atto di appello era estremamente generico, per cui nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto. Quanto alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., premesso che la Corte d'appello ha espressamente affermato che non trattavasi di operazioni di perfezionamento passivo, ma delle operazioni descritte dall'appellante riguardante prodotti finiti lavorati in Albania su materie prime comunitarie, si i yl Ita,th.91,t t deve rilevare come le parti ricorrenti siano state messe fin dall'inizióVdi difendersi dalle contestazioni mosse: sul punto di deve ribadire che da tempo nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez.3, sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01). 1.5 Relativamente alla confisca, come osservato dal Procuratore generale, la difesa si duole della confisca delle fideiussioni bancarie, evidenziando che trattasi di confisca per equivalente, potendo la misura patrimoniale disporsi solo su una somma di denaro asseritamente corrispondente al profitto del reato, e sostenendo l'incompatibilità della confisca per equivalente con la pronuncia di estinzione del reato , dal momento che essa ha carattere sanzionatorio penale ed è pertanto incompatibile con una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere. Va premesso che secondo questa Corte "in tema di reati doganali, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca disposta ai sensi dell'ad. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento - già operato in primo grado - in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato" (Sez. 3, Sentenza n. 34537 del 21/04/2017 Ud. (dep. 14/07/2017) Rv. 270963 - 01). Ciò posto, si deve reputare corretta in diritto la decisione sul punto adottata dalla Corte territoriale, laddove ha ritenuto che la confisca delle fideiussioni non abbia mutato la natura giuridica del sequestro e della confisca; infatti essa non si configura come "confisca per equivalente" ab origine, essendo stata disposta su istanza dello stesso imputato in sostituzione della merce originariamente in sequestro: sarebbe infatti illogico, contrario ai principi generali dell'ordinamento e non conforme alla ratio dell'ad. 338 DPR 43/1973 li consentire allo stesso tempo, sia la restituzione della garanzia bancaria offerta dall'imputato in cambio della merce, sia che non siano versati i diritti doganali. Ad ogni modo, anche laddove la confisca dovesse intendersi per equivalente, tenuto conto che tra i reati contestati all'imputato vi è anche il reato di truffa aggravata, dichiarato assorbito in quello di contrabbando ma non insussistente, opererebbe il principio affermato da codesta Corte (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021) Rv. 281421 - 02) secondo cui "La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna". Relativamente, infine alla censura sulla sussistenza del reato di cui agli artt. 56 e 517 cod.pen., si deve rilevare la estrema genericità del motivo, con conseguente sua infondatezza, in quanto lo stesso si limita ad affermare che dagli atti emergeva l'insussistenza del reato, senza alcuna altra specificazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; le parti ricorrenti devono inoltre essere condannate, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre i ricor
Sentenza Cassazione n. 08161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris