CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08905/2022
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5848 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di PALOMBI Nicola (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) avvocato costituito in giudizio personalmente ai sensi dell’art.86 c.p.c. e rappresentato e difeso altresì, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49T12 E783L) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di An- cona n. 2618/2018, pubblicata in data 23 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di Ar- turo Pucciarelli, ha instaurato un procedimento di esecuzione forzata nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], notificando atto di pignoramento presso terzi. Ric. n. 5848/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5848/2019 Numero sezionale 199/2022 Dopo la proposizione di una opposizione da parte del debitore Numero di raccolta generale 8905/2022Data pubblicazione 18/03/2022 esecutato, il giudice dell’esecuzione, rilevato che il Pucciarelli era in realtà deceduto anteriormente alla notificazione dell’atto di pignoramento, ha dichiarato l’inefficacia di quest’ultimo e l’estinzione della procedura esecutiva, con svincolo delle somme pignorate, condannando l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., nonché al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione il Conti ha pro- posto reclamo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., innanzi al Tribunale di Fermo in composizione collegiale. Il Tribunale di Fermo ha dichiarato inammissibile il reclamo, in quanto tardivo. La Corte di Appello di Ancona, ritenuto tempestivo il suddetto reclamo, lo ha rigettato nel merito, annullando peraltro la con- danna del Conti ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e compensando par- zialmente le spese processuali. Ricorre il Conti, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso il Palombi. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Assume carattere pregiudiziale ed assorbente il rilievo – che può essere operato anche di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. – dell’originaria inammissibilità del reclamo proposto dal Conti ai sensi dell’art. 630 c.p.c., og- getto del presente giudizio, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la domanda non poteva essere proposta. Come emerge dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato al Palombi un atto di Ric. n. 5848/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5848/2019 pignoramento (presso terzi), quale difensore di un soggetto già Numero sezionale 199/2022Numero di raccolta generale 8905/2022 deceduto in precedenza. Data pubblicazione 18/03/2022 Proposta (ma non coltivata, per quanto emerge dal ricorso) una opposizione dal debitore, il giudice dell’esecuzione ha infine ri- levato di ufficio e dichiarato l’inefficacia del pignoramento per tale ragione (cioè per essere lo stesso proveniente da un sog- getto giuridico inesistente, in quanto deceduto), disponendo lo svincolo delle somme pignorate e l’”estinzione” della procedura esecutiva. Si tratta di un provvedimento che certamente non ha ad og- getto la sussistenza di una delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c. e che, quindi, determina semplicemente la chiusura anticipata (ovvero l’im- procedibilità) dell’esecuzione, a causa dell’inefficacia del pigno- ramento: di conseguenza, esso poteva e doveva essere impu- gnato esclusivamente con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e non con il reclamo al collegio di cui all’art. 630 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 – 01), in confor- mità alla costante giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo cui «i provvedi- menti con i quali venga dichiarata l’estinzione del processo ese- cutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono im- pugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’ufficio» (ex mul- tis, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2674 del 03/02/2011, Rv. 616515 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv. 601765 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606105 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6391 del 01/04/2004, Rv. 571702 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15951 del 19/12/2000, Ric. n. 5848/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5848/2019 Rv. 542738 – 01; Sez. U, Sentenza n. 413 del 18/01/1983, Rv. Numero sezionale 199/2022Numero di raccolta generale 8905/2022 425214 – 01; cfr. altresì, nel medesimo senso: Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 18/03/2022 dinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13108 del 24/05/2017, Rv. 644389 – 01). È poi appena il caso di rilevare che non è possibile ipotizzare, nella presente sede, una eventuale conversione del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari. È sufficiente considerare, in proposito, che, come del resto pre- cisato nella stessa esposizione contenuta nel ricorso, il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. è stato proposto dal Conti al tribunale in composizione collegiale (non viene in verità chiarito nel ri- corso se il relativo ricorso sia stato in origine rivolto al giudice dell’esecuzione e se al collegio che ha assunto la decisione ab- bia partecipato anche quest’ultimo, ai sensi dell’art. 178 c.p.c.) e, comunque, dal medesimo tribunale risulta direttamente de- ciso con sentenza, mentre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (come le altre opposizioni esecutive), in ra- gione della struttura bifasica della sua fase introduttiva, oltre a dover essere proposta con ricorso diretto al giudice dell’esecu- zione, comporta il necessario svolgimento davanti a quest’ul- timo della fase sommaria del procedimento, in mancanza della quale non è ammissibile la successiva (e inderogabilmente di- stinta) instaurazione del giudizio di merito a cognizione piena, davanti a giudice monocratico diverso (quale persona fisica) dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c.: il mancato svolgimento della fase sommaria del giudizio oppositivo esclude dunque in radice, in questa fase, la possibi- lità di una conversione del reclamo proposto al collegio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 Ric. n. 5848/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5848/2019 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. Numero sezionale 199/2022Numero di raccolta generale 8905/2022 651505 – 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. Data pubblicazione 18/03/2022 11291 del 12/06/2020, Rv. 658098 – 01; Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 39234 del 10/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 41748 del 28/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022). L’inammissibilità originaria del reclamo del Conti va rilevata di ufficio nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.: essa comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la causa non poteva essere proposta, senza che possa procedersi all’esame dei motivi del ricorso, il cui con- tenuto non è pertanto neanche necessario esporre. 2. Decidendo sul ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché il reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. non poteva essere proposto. Per quanto riguarda le spese del giudizio, la Corte ritiene equa la compensazione integrale di quelle relative al doppio grado del giudizio di merito, sia in considerazione del rilievo di ufficio della ragione di improponibilità del reclamo (che peraltro ha fatto seguito ad una impropria qualificazione terminologica del proprio provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione), sia in considerazione delle concrete circostanze di fatto che hanno dato luogo alla vicenda processuale, sia, infine, perché l’anda- mento del giudizio è stato per alcuni aspetti alterno. Per le spese del giudizio di legittimità si provvede, invece, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione im- pugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito. Ric. n. 5848/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 5848/2019 Numero sezionale 199/2022 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio Numero di raccolta generale 8905/2022di Data pubblicazione 18/03/2022 legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 1° febbraio 2022. Il presidente Franco [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 5848/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r