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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04956/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22906 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppeMarini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: amministratoredi fatto -notifica atti - legitti- mazionead agire AGENZIADELLE ENTRATE, in person a del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.157/10/2019depositata il 22 gennaio 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.19449/3/16che aveva riunito e accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] vanniLombardi Stronati per l'annullamento del provvediment o di irro- gazionesanzioni emesso sul presupposto dell’avviso di accertamento notificatogliquale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] UrbaneS.r.l. ai fini IRES, IVA, IRAP per va ntaggi fiscali non spettanti relativamenteal periodo di imposta 2006. 2.Il giudice di appello riteneva dimostrato l’esercizio dell’amministra- zionedi fatto della suddetta società da parte del contribuente e, sul presuppostoche tale condizione fosse equipa rabile a quella di ammi- nistratore di diritto, riteneva il contribuente legittimato a ricevere la notificadell’atto impugnato, riformando per l’effetto la decisione del giudicedi prime cure. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso; da ultimo parte contribuente deposita memoria, ren- dendonota la costituzione di nuovo difensore in sostituzione.

Consideratoche: 4.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per aver la sentenza impugnata ritenuto legittima la notifica dell'atto di contestazione nei suoi con- fronti, benché non fosse amministratore di fatto della società e, co- munque,legale rappresentante della stessa.

Conil secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 145 cod. proc. civ., per aver il giudice d’appello mancato di rilevareche la notifica dell’atto impugnato era del tutto inesistente per- chél’atto era stato spedito e ric evuto a mezzo del servizio postale in Comunediverso da quello in cui era allocato il domicilio fiscale della società.

Ilterzo motivo - in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- prospetta l’illegittimità della sentenza per omesso esam e circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in ordine all’asserita inefficacia della notifica dell’atto impugnato, trattandosidi atto di contestazione rivolto alla società. 5.I motivi, esaminabili congiuntam ente, sono inammissibili.

Comegià affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non solo l'accertamento diuna situa zione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza diottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conse- guibilesenza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzatosolo in previsione di possibili effetti f uturi pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).

Nelcaso in esame, l’atto impositivo è stato emanato nei confronti della societàper l'adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative ed è statonotificato all'odierno ricorrente solo nella supposta qualità di am- ministratoredi fatto della stessa. 6.Quest’ultimo, pertanto, non ha alcun interesse in ordine alla legitti- mitàdell'atto impositivo, in quanto avente ad oggetto l'accertamento disituazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo.

Infatti, un siffattointeresse non può individuarsi dall’esposizione dell'ammi nistra- tore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata,attesa la diversità dei presupposti applicativi e l'assenza diun'efficacia - neanche riflessa - del giudicato che si forma sull'atto impositivorispetto al giudizi o vertente sulla responsabilità civile o am- ministrativadell'amministratore per gli atti posti in essere nell'esercizio dellefunzioni gestorie. 7.In ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) dellanotificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza,in quanto, come riferito in controricorso (pagg. 2) e non con- testato, l’atto di contestazione è stato notificato anche al legale rap- presentantedella società, e a p.2 stessa del ricorso si afferma che tra- miteil legale rappresentante la società ha impugnato l'atto, così dimo- strandoinequivocabilmente di averne avuto piena conoscenza (cfr., in proposito,Cass. 28 ottobre 2015, n. 219 6 0, nonché Cass. 29 ottobre 2020n.23883).

Per le suesposte considerazioni, pe rtanto, il ricorso non puòtrovare ingresso.

8. In conclusione, va data continuità al principio di diritto (cfr. Cass. Sez.5, Sentenza n.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo il qualel’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avvis o di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a normadi legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delleimprese, e tenuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P.R. n.600 del1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita,ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fattosolo ove non sia determinabile secondo la legge civile. 9.Alla declarator ia di inammissibilit à del ricorso segue il regolamento dellespese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre s pese prenotatea debito.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22906 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppeMarini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: amministratoredi fatto -notifica atti - legitti- mazionead agire AGENZIADELLE ENTRATE, in person a del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.157/10/2019depositata il 22 gennaio 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.19449/3/16che aveva riunito e accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] vanniLombardi Stronati per l'annullamento del provvediment o di irro- gazionesanzioni emesso sul presupposto dell’avviso di accertamento notificatogliquale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] UrbaneS.r.l. ai fini IRES, IVA, IRAP per va ntaggi fiscali non spettanti relativamenteal periodo di imposta 2006. 2.Il giudice di appello riteneva dimostrato l’esercizio dell’amministra- zionedi fatto della suddetta società da parte del contribuente e, sul presuppostoche tale condizione fosse equipa rabile a quella di ammi- nistratore di diritto, riteneva il contribuente legittimato a ricevere la notificadell’atto impugnato, riformando per l’effetto la decisione del giudicedi prime cure. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso; da ultimo parte contribuente deposita memoria, ren- dendonota la costituzione di nuovo difensore in sostituzione. Consideratoche: 4.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per aver la sentenza impugnata ritenuto legittima la notifica dell'atto di contestazione nei suoi con- fronti, benché non fosse amministratore di fatto della società e, co- munque,legale rappresentante della stessa. Conil secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza per violazionee falsa applicazione degli artt.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 145 cod. proc. civ., per aver il giudice d’appello mancato di rilevareche la notifica dell’atto impugnato era del tutto inesistente per- chél’atto era stato spedito e ric evuto a mezzo del servizio postale in Comunediverso da quello in cui era allocato il domicilio fiscale della società. Ilterzo motivo - in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- prospetta l’illegittimità della sentenza per omesso esam e circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in ordine all’asserita inefficacia della notifica dell’atto impugnato, trattandosidi atto di contestazione rivolto alla società. 5.I motivi, esaminabili congiuntam ente, sono inammissibili. Comegià affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non solo l'accertamento diuna situa zione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza diottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conse- guibilesenza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzatosolo in previsione di possibili effetti f uturi pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355). Nelcaso in esame, l’atto impositivo è stato emanato nei confronti della societàper l'adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative ed è statonotificato all'odierno ricorrente solo nella supposta qualità di am- ministratoredi fatto della stessa. 6.Quest’ultimo, pertanto, non ha alcun interesse in ordine alla legitti- mitàdell'atto impositivo, in quanto avente ad oggetto l'accertamento disituazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo. Infatti, un siffattointeresse non può individuarsi dall’esposizione dell'ammi nistra- tore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata,attesa la diversità dei presupposti applicativi e l'assenza diun'efficacia - neanche riflessa - del giudicato che si forma sull'atto impositivorispetto al giudizi o vertente sulla responsabilità civile o am- ministrativadell'amministratore per gli atti posti in essere nell'esercizio dellefunzioni gestorie. 7.In ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) dellanotificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza,in quanto, come riferito in controricorso (pagg. 2) e non con- testato, l’atto di contestazione è stato notificato anche al legale rap- presentantedella società, e a p.2 stessa del ricorso si afferma che tra- miteil legale rappresentante la società ha impugnato l'atto, così dimo- strandoinequivocabilmente di averne avuto piena conoscenza (cfr., in proposito,Cass. 28 ottobre 2015, n. 219 6 0, nonché Cass. 29 ottobre 2020n.23883). Per le suesposte considerazioni, pe rtanto, il ricorso non puòtrovare ingresso. 8. In conclusione, va data continuità al principio di diritto (cfr. Cass. Sez.5, Sentenza n.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo il qualel’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avvis o di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a normadi legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delleimprese, e tenuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P.R. n.600 del1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita,ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fattosolo ove non sia determinabile secondo la legge civile. 9.Alla declarator ia di inammissibilit à del ricorso segue il regolamento dellespese di lite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre s pese prenotatea debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presuppo
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