CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 1964
Cassazione n. 05912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel procedimento in cui è parte civile: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26.2.20254, la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 595 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ascrivibilità a sé dell’articolo, essendo stato condannato quale responsabile del sito online “iacchitè blog” senza che sia stato accertato chi sia l’autore dell’articolo, asseritamente diffamatorio; al più poteva quindi essere il ricorrente imputato ai sensi dell’art. 57 c.p. In ogni caso rileva che si tratta di critica politica. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è nel suo complesso infondato. Esso lamenta la mancanza di prova dell’attribuibilità dello scritto al [OSCURATO:PERSONA], come già eccepito in appello, rappresentando che al più il fatto avrebbe potuto essere addebitabile, ex art. 57 c.p. al [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di responsabile del sito online “iacchitè blog”. Occorre preventivamente precisare come secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che l’amministratore di un sito internet non è identificabile con una delle figure previste dall’art. 57 cod. pen., orientandosi pertanto per la non riconducibilità dell’attività on-line nel concetto di stampa periodica ex art.1 l. n.47/1948 (cfr. Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo e altro, Rv. 264090 – 01; Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 272685 – 01, nonché da ultimo Sez. 5, n. network, dovendo rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturali e finalistici che li caratterizzano, sono riconducibili alla nozione più estesa di "stampa", coerente col progresso tecnologico. Ciò detto, è evidente come nel caso di specie non emerga alcun elemento, non evidenziato neppure dal ricorrente, tale da far ritenere che la pubblicazione del contenuto diffamatorio, peraltro avvenuta anche sul social network facebook, sia stata effettuata su testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo. Si pone, in tal senso, e a priori, l’esclusione di una eventuale operatività dell’articolo 57 cod. pen. e, di conseguenza, della qualificazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], quale direttore di quotidiano, per non aver impedito la pubblicazione di articoli diffamatori di altri soggetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa. Ciò detto, occorre verificare la corretta applicazione, da parte della Corte di Appello, dell’art. 595 cod. pen. che, a parere del ricorrente, avrebbe dato per scontata la paternità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto allo scritto diffamatorio. Sul punto, basta in questa sede evidenziare come nell’affermare ciò il ricorrente non si sia confrontato con la sentenza impugnata, che, in evidente risposta a tale doglianza, già proposta con l’atto di appello, espone che la certezza dell'attribuibilità al ricorrente dello scritto è emersa pienamente dagli esiti nelle indagini, che hanno accertato la presenza dell'articolo diffamatorio non solo sul detto blog ma anche sul profilo facebook riconducibile anch’esso all'imputato, su cui erano altresì presenti un collegamento ipertestuale al sito www.iacchite.com e le foto dell'imputato. La Corte territoriale ha, in buona sostanza, valorizzato il materiale probatorio acquisito, che ha permesso di collegare con certezza l’articolo alla persona del ricorrente, per essere non solo responsabile del sito, come ammette lo stesso ricorso, ma anche titolare del profilo facebook in cui lo scritto è stato pubblicato. Il fatto che l’articolo risulta essere stato pubblicato sia su di una pagina facebook del [OSCURATO:PERSONA], sia sul sito riportante il suo nome, con relative fotografie che ritraggono l’imputato, non consente di avere dubbi sulla paternità. Dunque, proprio la convergenza e la contestualità delle due pubblicazioni, contenute su di un social network ed un sito formalmente riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] - pagine e siti non disconosciuti - consente di fugare ogni e qualsiasi dubbio in punto di paternità. Ha poi, nel valutare la offensività oggettiva delle frasi di cui all'imputazione, la Corte di merito, messo in luce come il contenuto dell’articolo fosse oggettivamente offensivo e gravemente lesivo della reputazione personale e professionale dell’onorevole [OSCURATO:PERSONA], avendo mosso specifici addebiti che adombrano, neppure troppo velatamente, la disponibilità della persona offesa a distribuire favori in cambio di percentuali in denaro. Ha altresì reso congrua motivazione in ordine alla non applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, mettendo in luce come le espressioni utilizzate, gravemente offensive dell'onore e del decoro della persona, non rispettano il principio di verità e della continenza, risolvendosi in un attacco gratuito alla figura politica della persona offesa, che, senza alcun riferimento ad un episodio realmente verificatosi, appare piuttosto concepito come un pretesto per delegittimare la persona presa di mira. Si tratta di argomentazioni coerenti e puntuali, che non vengono scalfite dalle critiche, peraltro del tutto generiche, formulate in ricorso. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]