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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01202/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 50/21 della Corte di appello di Bologna del 09/07/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Modena n. 582/13 emessa il giorno 1 giugno 2017, irrevocabile il 17 settembre 2020, con cui era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 585, 577 n. 4 e 61 n. 2 cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza effettuata ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e alla ritenuta sua colpevole ignoranza del processo.

Si sostiene che, a dispetto delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per rigettare l'istanza, la situazione processuale è la stessa di quella presa in considerazione da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 (elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio), sicché del tutto inopinatamente è stato ignorato l'insegnamento derivante da detta pronuncia, avendo ancora una volta prevalso nel caso di specie le formalità processuali sulla sostanza e sull'effettività sostanziale del contraddittorio.

Nonostante, infatti, l'indagato avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore nominatogli d'ufficio in occasione dell'identificazione avvenuta nella fase preliminare delle indagini e sebbene tale difensore avesse presenziato a tutti i gradi del processo fino in cassazione, redigendo anche il presente ricorso, il legale non era mai riuscito, nonostante i plurimi tentativi documentati, a mettersi in contatto con l'assistito.

3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale segnala che dagli atti del procedimento emerge che il condannato ha rilasciato procura speciale per l'originaria richiesta di rescissione, ma non per proporre il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione (art. 591 lett. _ cod. proc. pen.) del difensore, che ha proposto il ricorso senza essere munito di procura speciale.

2. L'esame del fascicolo processuale dimostra, infatti, la correttezza del rilievo del Procuratore generale secondo cui la procura speciale a suo tempo (9 dicembre 2020) rilasciata dal condannato al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta conferita all'esclusivo fine di presentare l'istanza di rescissione del giudicato, ma non per proporre ricorso per cassazione, semplicemente sottoscritto dal legale in forma digitale.

Costituisce, infatti, principio consolidato della Corte di legittimità quello secondo cui in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoun, Rv. 279480; conf.

Sez. 2, ord. n. 33625 del 11/06/2021; Sez. 6, ord. n. 17620 del 27/04/2021; Sez. 5, n. 9599 del 3/02/2021, tutte non massimate)

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, i d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 50/21 della Corte di appello di Bologna del 09/07/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Modena n. 582/13 emessa il giorno 1 giugno 2017, irrevocabile il 17 settembre 2020, con cui era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 337, 582, 585, 577 n. 4 e 61 n. 2 cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza effettuata ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e alla ritenuta sua colpevole ignoranza del processo. Si sostiene che, a dispetto delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per rigettare l'istanza, la situazione processuale è la stessa di quella presa in considerazione da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 (elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio), sicché del tutto inopinatamente è stato ignorato l'insegnamento derivante da detta pronuncia, avendo ancora una volta prevalso nel caso di specie le formalità processuali sulla sostanza e sull'effettività sostanziale del contraddittorio. Nonostante, infatti, l'indagato avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore nominatogli d'ufficio in occasione dell'identificazione avvenuta nella fase preliminare delle indagini e sebbene tale difensore avesse presenziato a tutti i gradi del processo fino in cassazione, redigendo anche il presente ricorso, il legale non era mai riuscito, nonostante i plurimi tentativi documentati, a mettersi in contatto con l'assistito. 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale segnala che dagli atti del procedimento emerge che il condannato ha rilasciato procura speciale per l'originaria richiesta di rescissione, ma non per proporre il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione (art. 591 lett. _ cod. proc. pen.) del difensore, che ha proposto il ricorso senza essere munito di procura speciale. 2. L'esame del fascicolo processuale dimostra, infatti, la correttezza del rilievo del Procuratore generale secondo cui la procura speciale a suo tempo (9 dicembre 2020) rilasciata dal condannato al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta conferita all'esclusivo fine di presentare l'istanza di rescissione del giudicato, ma non per proporre ricorso per cassazione, semplicemente sottoscritto dal legale in forma digitale. Costituisce, infatti, principio consolidato della Corte di legittimità quello secondo cui in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoun, Rv. 279480; conf. Sez. 2, ord. n. 33625 del 11/06/2021; Sez. 6, ord. n. 17620 del 27/04/2021; Sez. 5, n. 9599 del 3/02/2021, tutte non massimate) 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i d
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