CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024
Cassazione n. 18751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42919_23 Ritenuto che, con congiunto ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto il vizio di motivazione e di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 546, lett. e), cod. proc. pen. quanto alla valutazione delle prove e il correlato vizio motivazionale; Rilevato che tali motivi devono essere dichiarati inammissibili: a) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) sia, infine, perché manifestamente infondati in quanto inerenti ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (segnatamente, come già anticipato a proposito del primo motivo, con riferimento al ragionamento logico - giuridico attraverso il quale la Corte territoriale giustifica l'affermazione di responsabilità penale per i due capi di imputazione oggetto di censura); Rilevato, infatti, che la sentenza impugnata, quanto alla posizione del Visciglia, ha chiarito le ragioni per le quali il compendio intercettativo fosse idoneo a suffragare gli elementi di responsabilità del ricorrente, non potendosi censurare l'interpretazione del loro significato in quanto connotate da chiarezza ed assenza di ambiguità, come emerge dalla lettura di quelle indicate alle pagg. 7/9 della sentenza impugnata; analogamente, quanto alla posizione colombo, i giudici territoriali hanno chiarito le ragioni dell'insostenibilità della tesi difensiva tendente a qualificare i fatti nella fattispecie del consumo di gruppo, adeguatamente qualificando in termini di genericità e lacunosità le dichiarazioni del teste Borghi a sostegno di tale assunto, come risulta dalla lettura del compendio argomentativo sviluppato alle pagg. 11/12 dell'impugnata sentenza); Rilevato, inoltre, quanto alla comune censura afferente al trattamento sanzionatorio, riferita al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il motivo debba ritenersi parimenti inammissibile, in quanto motivo inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (quanto alla posizione Visciglia, infatti, la doglianza appare del tutto distonica rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata, atteso che al predetto ricorrente le invocate attenuanti sono state riconosciute, salvo a giustificare la Corte territoriale con motivazione non manifestante illogica il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in termini di equivalenza, come risulta a pag. 10; quanto alla posizione del Colombo, invece il diniego delle invocate attenuanti generiche è giustificato per la genericità della richiesta, essendosi limitato l'allora appellante ad invocarle ed a censurare la motivazione sul diniego opposto dal primo giudice, senza tuttavia offrire alcun elemento suscettibile di positiva valutazione a supporto di tale richiesta, motivazione questa all'evidenza non sindacabile da parte di questa Corte canne emerge dalla lettura di pag. 13); Ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il c