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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25724/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. sono inammissibili in quanto costituiscono mera riproposizione di censura adeguatamente confutata, con corretti riferimenti in fatto e diritto, dalla Corte di appello / che ha rilevato come la ricostruzione della vicenda narrata nei motivi di gravame fosse eccentrica rispetto alla reale dinamica dei fatti con completezza e logicità descritti; che proprio su tale smentita ricostruzione il ricorrente fonda i motivi secondo cui l'attività istituzionale fosse stata già conclusa; che la stessa era, invero, in corso proprio in quanto tesa alla verifica della dinamica del sinistro - che aveva interessato l'auto del ricorrente ed altro mezzo auto -, contesto in cui veniva opposta resistenza con minacce rivolte agli operanti attraverso l'utilizzo di una forbice occultata nel pugno di una mano; rilevato che nessuna possibilità di avvertire tale attività istituzionale quale sopruso poteva sussistere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. sono inammissibili in quanto costituiscono mera riproposizione di censura adeguatamente confutata, con corretti riferimenti in fatto e diritto, dalla Corte di appello / che ha rilevato come la ricostruzione della vicenda narrata nei motivi di gravame fosse eccentrica rispetto alla reale dinamica dei fatti con completezza e logicità descritti; che proprio su tale smentita ricostruzione il ricorrente fonda i motivi secondo cui l'attività istituzionale fosse stata già conclusa; che la stessa era, invero, in corso proprio in quanto tesa alla verifica della dinamica del sinistro - che aveva interessato l'auto del ricorrente ed altro mezzo auto -, contesto in cui veniva opposta resistenza con minacce rivolte agli operanti attraverso l'utilizzo di una forbice occultata nel pugno di una mano; rilevato che nessuna possibilità di avvertire tale attività istituzionale quale sopruso poteva sussistere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25724/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris