Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19688/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentatie difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania-ricorrenti-CONTROComune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaComunale-controricorrente-Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., EquitaliaS.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro-tempore-intimata-avverso la sentenza n. 264/7/2020 [OSCURATO:PERSONA] perl’Emilia-Romagna, depositata il 23/1/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/20261.

Il 19.1.2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualitàdi soci della [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., depositavano davantialla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ricorso, notificato alComune di Bologna ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:SOCIETA]), per l’impugnazione dell'intimazione di pagamento n.02020159011784153000 e delle prodromiche cartelle di pagamento n.02020050054771773000, n. 02020060055081383000, n.02020070115604453000.2.

Oggetto dell'intimazione di pagamento e delle cartelle era la pretesadi somme dovute a titolo di tassa di smaltimento rifiuti, così individuate:- cartella n. 02020050054771773000 tassa rifiuti per l'anno 2004 per €1.190,26, interessi di mora per € 760,73 e compensi di riscossione per €55,34, oltre diritti di notifica, il tutto per un totale portato dall'intimazionedi € 2.011 ,89, oltre gli ulteriori interessi;- cartella n. 02020060055081383000 tassa rifiuti per l'anno 2005 per €1.210,96, interessi di mora per € 730,78 e compensi di riscossione per €56,30, oltre ,diritti di notifica, il tutto per un totale portato dall'intimazionedi € 2.003,60, oltre gli ulteriori interessi maturati;- cartella n. 02020070115604453000 tassa rifiuti per l'anno 2006 per €1.108,50, interessi di mora per € 530,64 e compensi di riscossione per €83,14, oltre diritti di notifica, il tutto per un totale portato dall'intimazionedi € 1.727,84, oltre gli ulteriori interessi maturati al saldo.3.

L’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Bologna si costituivano.4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 57/2/2017,depositata il 19/1/2017, rigettava il ricorso.5. l ricorrenti, quindi, appellavano la sentenza con ricorso notificato il13/7/2017.Numero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/20266.

L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ad Equitalia CentroS.p.a.) si costituiva.7.

Pur non costituendosi mediante formali controdeduzioni, il [OSCURATO:PERSONA] comunicava al giudice adito da controparte di non avere mairicevuto la notifica del ricorso in appello.8. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 264,depositata il 23/1/2020, rigettava l'appello con la seguente motivazione:«In primis la Commissione ritiene di dichiarare inammissibile l'appello neiconfronti del Comune di Bologna non essendo stato ad esso notificato.Osserva poi che le cartelle impugnate sono state tutte correttamentenotificate come sopra indicato e qualsiasi vizio doveva esseretempestivamente sollevato entro sessanta giorni dalla notifica.

Anchel'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e non si puòcertamente parlare di inesistenza della notificazione, atteso che tale ipotesiricorre solo allorquando sia effettuata in modo non previsto dalla normativa.Nella fattispecie l'intimazione è pervenuta nella conoscenza legale delcontribuente e qualsiasi vizio di notificazione è stato comunque sanato dallatempestiva impugnazione dell'atto.

Qualunque vizio di notifica non può maiassumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato ai sensi eper gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma c.p.c., disciplina che perconsolidata giurisprudenza si applica alla materia tributaria.L'atto di intimazione impugnato relativo a tredici cartelle per complessivieuro 79.002 contiene tutti gli elementi normativa mente previsti e iriferimenti chiari, precisi e dettagliati per consentire al contribuente dicapire a quali cartelle ci si riferisce, gli importi richiesti, l'ente impositore etutti gli elementi utili per eseguire il pagamento o contestare l'atto e ciò èregolarmente avvenuto.

Di conseguenza l'eccezione di nullità dell'atto perviolazione della legge 21212000, al di là che non vengono indicati i motividi tali supposte irregolarità, è, comunque, infondato.

Evidenzia, infine, ilNumero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/2026Collegio che l'art. 19 del d.lgs. 546192 al comma 3 stabilisce che ognunodegli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizipropri e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo.

Conclusivamente il Collegio ritiene che i primigiudici hanno correttamente valutato le eccezioni sollevate avverso l'atto diintimazione e le cartelle esattoriali e, quindi, non può che confermare lasentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza».9.

Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione la societàcontribuente, affidando le proprie doglianze a sei motivi.10.

Il Comune di Bologna si è costituito con controricorso, mentrel’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.11.

I ricorrenti hanno depositato memoria per insisterenell’accoglimento dell’impugnazione.12.

È stata fissata per la trattazione l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta violazione dell’art. 54del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.I ricorrenti, in particolare, si dolgono del fatto che il giudice del gravameabbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso in appello per difetto di notificadell’atto al Comune di Bologna, che risultava avere appresodell’impugnazione tramite il sito dei contenziosi tributari.

Rilevano, infatti,che, nonostante la dedotta mancanza di ricezione del ricorso, la costituzionedel Comune – seppure attraverso la mera comunicazione del 26/11/2019(documento allegato col n. 5 al controricorso) - aveva sanato l’instaurazionedel contraddittorio, potendo, a questo punto, il vizio essere emendatotramite differimento dell’udienza e/o rimessione in termini.2.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/20262.1 Il collegio non ignora che la costituzione della parte rispetto allaquale sia stata omessa/effettuata in maniera irregolare la notificadell’impugnazione sana in ogni caso, per raggiungimento dello scopo, i viziche derivano dall’omissione o dalla violazione delle disposizioni sullenotifiche (v.

Cass. n. 24107/2025), anche nel caso in cui la costituzioneabbia lo scopo di sollevare la relativa eccezione (v.

Cass. n. 23086/25).Ad ogni modo, secondo questa Corte, nell’ambito di contenziosotributario con pluralità di parti, l'omessa impugnazione della sentenza neiconfronti di tutte in caso di litisconsorzio processuale – che comportal'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzionecessario di natura sostanziale – non determina l'inammissibilità delgravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione delcontraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della partepretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e dellasentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità(Cass. n. 32595/2025).2.2 Nella specie, per quanto si debba escludere – secondol’accertamento fattone dalla [OSCURATO:PERSONA] - che lacomunicazione dell’ente impositore in ordine alla omessa notificadell’appello possa intendersi alla stregua di una rituale costituzione nelprocedimento di secondo grado ex artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992,è indubbio che il giudice del gravame non poteva limitarsi a dichiararel’inammissibilità dell’appello, ma doveva ordinare l’integrazione delcontraddittorio (mediante l’assegnazione di un termine ad hoc per la notificadell’appello) nei confronti dell’ente impositore.3.

Tale esito comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, il cuiesame viene a risultare superfluo ed ultroneo.4.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi lafondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorsoNumero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/2026può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per lapreventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositoree per la successiva rinnovazione del giudizio di secondo grado acontraddittorio integrato, oltre che per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restantimotivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentatie difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania-ricorrenti-CONTROComune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaComunale-controricorrente-Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., EquitaliaS.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro-tempore-intimata-avverso la sentenza n. 264/7/2020 [OSCURATO:PERSONA] perl’Emilia-Romagna, depositata il 23/1/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/20261. Il 19.1.2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualitàdi soci della [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., depositavano davantialla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ricorso, notificato alComune di Bologna ed alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:SOCIETA]), per l’impugnazione dell'intimazione di pagamento n.02020159011784153000 e delle prodromiche cartelle di pagamento n.02020050054771773000, n. 02020060055081383000, n.02020070115604453000.2. Oggetto dell'intimazione di pagamento e delle cartelle era la pretesadi somme dovute a titolo di tassa di smaltimento rifiuti, così individuate:- cartella n. 02020050054771773000 tassa rifiuti per l'anno 2004 per €1.190,26, interessi di mora per € 760,73 e compensi di riscossione per €55,34, oltre diritti di notifica, il tutto per un totale portato dall'intimazionedi € 2.011 ,89, oltre gli ulteriori interessi;- cartella n. 02020060055081383000 tassa rifiuti per l'anno 2005 per €1.210,96, interessi di mora per € 730,78 e compensi di riscossione per €56,30, oltre ,diritti di notifica, il tutto per un totale portato dall'intimazionedi € 2.003,60, oltre gli ulteriori interessi maturati;- cartella n. 02020070115604453000 tassa rifiuti per l'anno 2006 per €1.108,50, interessi di mora per € 530,64 e compensi di riscossione per €83,14, oltre diritti di notifica, il tutto per un totale portato dall'intimazionedi € 1.727,84, oltre gli ulteriori interessi maturati al saldo.3. L’[OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Bologna si costituivano.4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 57/2/2017,depositata il 19/1/2017, rigettava il ricorso.5. l ricorrenti, quindi, appellavano la sentenza con ricorso notificato il13/7/2017.Numero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/20266. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ad Equitalia CentroS.p.a.) si costituiva.7. Pur non costituendosi mediante formali controdeduzioni, il [OSCURATO:PERSONA] comunicava al giudice adito da controparte di non avere mairicevuto la notifica del ricorso in appello.8. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 264,depositata il 23/1/2020, rigettava l'appello con la seguente motivazione:«In primis la Commissione ritiene di dichiarare inammissibile l'appello neiconfronti del Comune di Bologna non essendo stato ad esso notificato.Osserva poi che le cartelle impugnate sono state tutte correttamentenotificate come sopra indicato e qualsiasi vizio doveva esseretempestivamente sollevato entro sessanta giorni dalla notifica. Anchel'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata e non si puòcertamente parlare di inesistenza della notificazione, atteso che tale ipotesiricorre solo allorquando sia effettuata in modo non previsto dalla normativa.Nella fattispecie l'intimazione è pervenuta nella conoscenza legale delcontribuente e qualsiasi vizio di notificazione è stato comunque sanato dallatempestiva impugnazione dell'atto. Qualunque vizio di notifica non può maiassumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato ai sensi eper gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma c.p.c., disciplina che perconsolidata giurisprudenza si applica alla materia tributaria.L'atto di intimazione impugnato relativo a tredici cartelle per complessivieuro 79.002 contiene tutti gli elementi normativa mente previsti e iriferimenti chiari, precisi e dettagliati per consentire al contribuente dicapire a quali cartelle ci si riferisce, gli importi richiesti, l'ente impositore etutti gli elementi utili per eseguire il pagamento o contestare l'atto e ciò èregolarmente avvenuto. Di conseguenza l'eccezione di nullità dell'atto perviolazione della legge 21212000, al di là che non vengono indicati i motividi tali supposte irregolarità, è, comunque, infondato. Evidenzia, infine, ilNumero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/2026Collegio che l'art. 19 del d.lgs. 546192 al comma 3 stabilisce che ognunodegli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizipropri e solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo. Conclusivamente il Collegio ritiene che i primigiudici hanno correttamente valutato le eccezioni sollevate avverso l'atto diintimazione e le cartelle esattoriali e, quindi, non può che confermare lasentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza».9. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione la societàcontribuente, affidando le proprie doglianze a sei motivi.10. Il Comune di Bologna si è costituito con controricorso, mentrel’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.11. I ricorrenti hanno depositato memoria per insisterenell’accoglimento dell’impugnazione.12. È stata fissata per la trattazione l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta violazione dell’art. 54del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.I ricorrenti, in particolare, si dolgono del fatto che il giudice del gravameabbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso in appello per difetto di notificadell’atto al Comune di Bologna, che risultava avere appresodell’impugnazione tramite il sito dei contenziosi tributari. Rilevano, infatti,che, nonostante la dedotta mancanza di ricezione del ricorso, la costituzionedel Comune – seppure attraverso la mera comunicazione del 26/11/2019(documento allegato col n. 5 al controricorso) - aveva sanato l’instaurazionedel contraddittorio, potendo, a questo punto, il vizio essere emendatotramite differimento dell’udienza e/o rimessione in termini.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/20262.1 Il collegio non ignora che la costituzione della parte rispetto allaquale sia stata omessa/effettuata in maniera irregolare la notificadell’impugnazione sana in ogni caso, per raggiungimento dello scopo, i viziche derivano dall’omissione o dalla violazione delle disposizioni sullenotifiche (v. Cass. n. 24107/2025), anche nel caso in cui la costituzioneabbia lo scopo di sollevare la relativa eccezione (v. Cass. n. 23086/25).Ad ogni modo, secondo questa Corte, nell’ambito di contenziosotributario con pluralità di parti, l'omessa impugnazione della sentenza neiconfronti di tutte in caso di litisconsorzio processuale – che comportal'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzionecessario di natura sostanziale – non determina l'inammissibilità delgravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione delcontraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della partepretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e dellasentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità(Cass. n. 32595/2025).2.2 Nella specie, per quanto si debba escludere – secondol’accertamento fattone dalla [OSCURATO:PERSONA] - che lacomunicazione dell’ente impositore in ordine alla omessa notificadell’appello possa intendersi alla stregua di una rituale costituzione nelprocedimento di secondo grado ex artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992,è indubbio che il giudice del gravame non poteva limitarsi a dichiararel’inammissibilità dell’appello, ma doveva ordinare l’integrazione delcontraddittorio (mediante l’assegnazione di un termine ad hoc per la notificadell’appello) nei confronti dell’ente impositore.3. Tale esito comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, il cuiesame viene a risultare superfluo ed ultroneo.4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi lafondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorsoNumero registro generale 28066/2020Numero sezionale 4501/2026Numero di raccolta generale 19688/2026Data pubblicazione 13/06/2026può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per lapreventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositoree per la successiva rinnovazione del giudizio di secondo grado acontraddittorio integrato, oltre che per la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restantimotivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]