CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29809-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1167/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29809 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- Considerato che [OSCURATO:PERSONA] notificava atto di precetto alla società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al precetto sostenendo che la sospensione, disposta dalla Corte d'appello di Brescia, della sentenza del Tribunale di Brescia resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, comportava anche la sospensione del decreto stesso; il Tribunale accoglieva l'opposizione con pronuncia riformata dalla Corte d'appello secondo cui, posto che la sentenza di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione aveva come tale natura dichiarativa, l'esecutività del decreto ingiuntivo non poteva ritenersi sospesa dall'ordinanza ex art. 283, cod. proc. civ., avendo quest'ultima riguardato la sola parte condannatoria della sentenza relativa alle spese processuali; avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 283, 653, cod. proc. civ., e degli artt. 3, 24, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il titolo esecutivo era dato dai due provvedimenti unitariamente considerati, ovvero il decreto ingiuntivo e la sentenza di rigetto, provvisoriamente esecutiva, della relativa opposizione, sicché, attribuendosi con quest'ultima efficacia esecutiva anche al monito, la sospensione in parola non avrebbe potuto che riguardare anche l'esecutività di quello; con il secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 92, cod proc. civ., poiché la Corte d'appello avrebbe errato nel condannare la deducente a rifondere alla controparte le spese di giudizio del primo e secondo grado, sussistendo evidentemente le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione date dall'assenza di indirizzi nomofilattici univoci e stabili; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che il primo motivo è infondato; è noto che sussiste un contrasto tra giurisprudenza e varia dottrina in ordine alla ricostruzione dell'art. 653, primo comma, cod. proc. civ.; questa Corte ha pure di recente ribadito che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute, quali quelle sulle spese di lite (Cass., 26/08/2021, n. 23500); in dottrina, invece, è stato sostenuto il contrario in ragione dell'effetto sostitutivo della sentenza, e dunque che il titolo esecutivo sia la decisione dell'opposizione (come ricorda Corte cost., 10 novembre 2004, n. 335, § 2); nella fattispecie la Corte di appello ha ritenuto che il titolo era costituito dal decreto e che l'inibitoria ex art. 83, cod. proc. civ., concerneva i soli capi condannatori della sentenza di rigetto dell'opposizione, tipicamente quelli sulle spese processuali (pag. 4 della sentenza gravata) e questo in linea con quanto affermato dall'ordinanza della medesima Corte pronunciata con riguardo alla richiesta di (precisazione dell'estensione della) sospensione in parola (cfr. la decisione, riportata peraltro solo in controricorso, a pag. 14, e prodotta in allegato 11); pertanto, ferma la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la decisione del giudice della cognizione, competente sulla decisione di sospensione del titolo per ragioni attinenti al merito dello stesso, non poteva comunque essere rimessa in discussione in sede esecutiva ovvero di opposizione anche preventiva alle vie coattive; il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; è stato reiteratamente affermato che la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (C:ass., 26/04/2019, n. 11329); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 4.100,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovut