CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 14264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pordenoneicon l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato il provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] disposto con ordinanza in data 29.3.2023, rilevando che i lavori eseguiti dal medesimo erano iniziati in data 25.3.2023, non risultavano essere stati ancora ultimati ed era spirato il termine di due anni di sospensione del procedimento normativamente concedibile. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi. Con il primo deduce la violazione di legge nella parte in cui si ritiene automaticamente ostativo all'esito positivo della messa alla prova il superamento del termine di anni due decorrente dall'inizio dei lavori di pubblica utilità. , L Si assume che l'ordinanza di revoca si twe in contrasto con il precedente provvedimento con cui il Tribunale di Pordenone aveva espressamente concesso una proroga. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge nella parte in cui omette di considerare i rinvii d'ufficio che hanno determinato il superamento del termine di anni due decorrente dall'inizio dei lavori di pubblica utilità. Si assume che l'ordinanza impugnata b-A. applicato l'art. 464 octies cod.proc.pen. in modo meramente formale e meccanico, omettendo di considerare i rinvii d'ufficio non imputabili all'imputato che hanno inciso sul decorso del termine, integrando tale circostanza una violazione di legge. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge nella parte in cui omette di considerare l'attuale esecuzione dei lavori di pubblica utilità in ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per violazione dell'art. 464 octies, comma 2, cod.proc.pen. in vista della successiva udienza del 19.1.2026. Si rileva che la revoca è intervenuta proprio quando l'imputato si stava conformando all'ultima disposizione del giudice ed in assenza di ulteriori violazioni , ponendosi in aperta contraddizione con il precedente giudizio prognostico favorevole. Peraltro l'udienza non é stata fissata ai sensi dell'art. 127 per la valutazione dei presupposti della revoca ma per la mera verifica dell'andamento del programma. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge nella parte in cui omette di individuare "una grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento" intervenuta successivamente all'udienza del 29.9,2025 ai sensi dell'art. 464octies cod.proc.pen. e 168 quater cod.pen. sotto il profilo della tassatività delle cause di revoca. Si assume che il Tribunale di Pordenone non LhAyalutato il presupposto specifico della grave o reiterata violazione attuale. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminato in via prioritaria il terzo motivo di ricorso che é fondato / con assorbimento delle ulteriori censure. t 412. Si è osservato, infatti, che il proVye—dirfiehtp di revoca ai sensi dell'art. 464 octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Rv. 271875; nello stesso senso, Sez. 5, n. 1098 del 29/11/2022, dep. 2023, non massimata). Nella specie l'udienza era stata fissata con riguardo alla richiesta di proroga della sospensione del procedimento avanzata nell'interesse dell'imputato quindi non aveva ad oggetto la valutazione della revoca della messa alla prova. Né la circostanza che la revoca della sospensione del processo con messa alla prova non sia stata adottata de plano vale ad elidere l'eccepito vulnus arrecato al contraddittorio, posto che per l'udienza in cui il relativo provvedimento è stato pronunciato, fissata per la proroga della sospensione, l'interessato aveva differentemente approntato la propria difesa in relazione ad un diverso oggetto. 3. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone. P.Q P.Q.MMarina iht-9. iito [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT T0 R4 ERK 3 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa i Caliendo