CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 25536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3961/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 30 PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 641, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1333/2020 depositata il07/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione, a favore di un suo terreno intercluso, di una servitù coattiva di passaggio a piedi, a carico del confinante terreno di essa ricorrente. La Corte di Appello ha altresì posto a carico di essa ricorrente l’obbligo di eliminare un dislivello presente sul tracciato della servitù ed impeditivo del passaggio ed ha liquidato ad essa ricorrente una indennità calcolata sul valore agricolo del fondo gravato; 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso; 4.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente; 2. il motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza in epigrafe è effettiva e chiarissima: la Corte di Appello ha precisato che il fondo della attuale controricorrente era intercluso e che il percorso su cui la servitù coattiva doveva essere costituito era, come già precisato anche dal giudice di primo grado, esattamente quello individuato dalla Lofiego nell’originario atto di citazione e nel precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. trattandosi di percorso risultato, in esito a convergenti ctu disposte sia nel procedimento cautelare sia in primo grado, più breve rispetto ad altri percorsi dedotti dalla Alfano e dei quali i ctu avevano dato conto e, a differenza di tali percorsi alternativi, insistente sulla proprietà della convenuta invece che su proprietà di più persone. Non sussiste il vizio di motivazione apparente. Tale vizio, per costante giurisprudenza di legittimità, ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). In realtà il motivo di ricorso in esame sotto il riferimento formale al vizio motivazionale mira ad ottenere da questa Corte di legittimità una rilettura delle relazioni dei ctu auspicando una valutazione dello stato dei luoghi diversa rispetto a quella operata dai giudici di merito, nel senso, in particolare, della non minore utilità per il fondo intercluso e del minore aggravio per i fondi serventi in caso di scelta di uno dei percorsi alternativi. Il motivo si scontra con i principi per cui “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass, Sez.5 - ,Ordinanza n.32505 del 22/11/2023). Il motivo contrasta, in altri termini, con la statuizione per cui “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez.U - , sentenza n.34476 del 27/12/2019); 3. con il secondo motivo di ricorso viene dedotto, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., che la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare che dalle CTU era emerso che uno dei percorsi alternativi era più breve rispetto a quello individuato dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello; 4. con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell’art.1051, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.” per avere la Corte di Appello individuato il tracciato della servitù a carico della proprietà della ricorrente malgrado che tale tracciato fosse “estremamente gravoso” per il fondo servente laddove, alla luce di una lettura corretta della relazione di consulenza tecnica di primo grado, i percorsi alternativi avrebbero consentito identico vantaggio per il fondo intercluso con “aggravio praticamente nullo per i fondi serventi” alternativi; 5. con il quarto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell’art.1051, quarto comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”, per avere la Corte di Appello affermato che l’insistenza del tracciato su cortili ed aree pertinenziali al fabbricato della ricorrente non era di ostacolo alla costituzione della servitù non applicandosi il limite del quarto comma dell’art. 1051 c.c. in caso di interclusione assoluta, senza tuttavia tener conto della possibilità di costituire la servitù su uno dei percorsi alternativi senza interessare case, cortili o giardini; 6. con il quinto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione degli artt.1030, 1053, 1064 e 1069 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”, per avere la Corte di Appello ritenuto di porre a carico di essa ricorrente le spese per l’eliminazione di un dislivello di cinquanta centimetri, presente in un punto del tracciato; 7. con il sesto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell’art, 1053 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”, per avere la Corte di Appello liquidato l’indennità correlata alla costituzione della servitù avendo riguardo al valore agricolo dell’area gravata e negando rilievo al pregiudizio recato dal passaggio alla attività produttiva (“produzione di tendoni”) esercitata in loco dalla ricorrente; 8. il quarto motivo di ricorso deve essere esaminato con priorità rispetto al secondo, al terzo, al quinto e al sesto motivo. Esso è fondato e gli altri restano assorbiti. 8.1 La Corte di Appello -che pure ha dato conto della eccezione della Alfano riguardo al fatto che il tracciato poi prescelto avrebbe intersecato “cortili ed aree inerenti il fabbricato abitativo dell’appellante”- si è limitata a richiamare la decisione di questa Corte di legittimità n.10857/2016 (“In tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione "ex novo" della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità per il fondo dominante”), laddove invece avrebbe dovuto verificare se i percorsi alternativi interessavano o non interessavano le aree menzionate dalla norma. E’ stato infatti precisato che “in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez.2, ordinanza n.8660 del 02/04/2024); 9. in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione; 10.il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo; PQM la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbi