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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 31458/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 09 febbraio 2023 il Tribunale di Catanzaro, quale Tribunale del riesame, ha accolto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (rectius il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), in data 26 luglio 2022, aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e concorrenza illecita aggravati dall'art. 416-bis.1 cod.pen., con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ed ha ripristinato, a carico del predetto, la misura detentiva.

Secondo il Tribunale del riesame, fermi restando i gravi indizi di colpevolezza, sui quali si è formato il giudicato cautelare, permangono le esigenze cautelari che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto attenuate dal periodo di custodia già subito, dal 26/07/2020 in carcere e dal 13/08/2020 agli arresti domiciliari, e dal rispetto delle prescrizioni imposte.

Pur tenuto conto della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli indagati per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui non valorizza la diversa posizione del mero concorrente esterno nell'associazione mafiosa, gli elementi prospettati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei a giustificare una ulteriore attenuazione della misura cautelare.

La revoca o l'attenuazione di una misura cautelare possono essere adottate in presenza di elementi di novità, ma il mero decorso del 1:empo in stato di restrizione e il comportamento corretto tenuto in tale periodo non sono di per sé idonei a rivalutare le esigenze cautelari, a fronte della gravità dei reati contestati e della personalità mostrata dall'indagato.

Come ritenuto dalla Corte di cassazione, si tratta di elementi neutri, rilevanti solo se accompagnati da fatti sintomatici della cessazione o attenuazione del pericolo di recidivanza.

E' irrilevante anche il tempo trascorso dai fatti, che peraltro in questo caso non è significativo, essendo attribuiti allo Stillitani delitti commessi per quindici anni e perduranti fino al 2019, con applicazione della misura cautelare nel 2020.

Il pericolo di recidivanza, poi, consiste non nell'imminenza della commissione di nuovi reati, ma in una valutazione prognostica di concretizzazione del rischio di loro commissione.

Nel presente caso, la pervicace inclinazione mostrata dall'indagato, che per ben quindici anni ha scelto di avvalersi delle modalità operative della cosca criminale [OSCURATO:PERSONA] per perseguire i propri interessi economici, e l'assenza di elementi nuovi che ìl modifichino il quadro indiziario, non consente di formulare un giudizio di adeguatezza della misura meno afflittiva concessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non sono emersi elementi che consentano di escludere che egli possa riallacciare i contatti con esponenti di quella cosca e nuovamente mettere a loro disposizione le proprie attività, pericolo non escluso dal sequestro già disposto su quelle conosciute.

L'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. stabilisce una presunzione di persistenza delle esigenze cautelari, salvo prova contraria.

La prospettazione di un'attività lavorativa da svolgere in un'azienda agricola e l'impegno in iniziative solidaristiche dimostrano che l'indagato può contare su molte attività e su vaste relazioni sociali, situazione che rende ancora attuale il pericolo di recidivanza.

In ordine alla personalità del ricorrente, deve valorizzarsi il fatto che egli sia attualmente in carcere perché colpito da altra misura cautelare per un diverso delitto di estorsione, mentre non è significativo il fatto che un'ordinanza relativa alla posizione del fratello sia stata annullata dalla Corte di cassazione, atteso che, al contrario, il ricorso proposto da questo imputato contro un'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare è stato dichiarato inammissibile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si censura la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

L'ordinanza è affetta da nullità assoluta perché adottata in violazione dell'art. 310, comma 2, cod.proc.pen., e in violazione dei principi costituzionali in merito al contraddittorio e ai diritti difensivi.

Il Tribunale, infatti, ha basato la sua decisione anche su un'ordinanza cautelare che sarebbe stata applicata al ricorrente in relazione ad un diverso reato, ma tale provvedimento non è in atti e quindi non è conoscibile e valutabile dal Tribunale del riesame.

Alla richiesta della difesa di indicare in che modo tale ordinanza fosse confluita nel fascicolo, la cancelleria ha risposto che essa è nota al Tribunale perché sono pendenti le procedure di riesame, confermando così c:he i giudici hanno utilizzato atti estranei al fascicolo, senza acquisirli e senza far svolgere su di essi il necessario contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione, in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.

La sua illogicità e contraddittorietà sono dimostrate già dall'errore commesso nell'incipit, ove il provvedimento impugnato dal procuratore della Repubblica viene indicato come un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], mentre essa è stata emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame sembra avere confuso tale provvedimento con l'ordinanza genetica, e confonde anche le esigenze cautelari con i gravi indizi di colpevolezza, tanto da fare spesso riferimento a questi ultimi per giustificare le esigenze cautelari, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi.

La difesa ha infatti prospettato molteplici elementi nuovi, cioè il decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare, il sequestro preventivo delle società riconducibili al prevenuto, la perfetta osservanza delle prescrizioni imposte, il contegno processuale, la relazione psicologica di una consulente, la distanza temporale dai fatti contestati, i provvedimenti cautelari favorevoli adottati a carico del fratello, coimputato, le numerose iniziative solidaristiche intraprese prima della misura cautelare.

L'ordinanza impugnata è illogica nel suo tentativo di svilire tutte queste circostanze.

Il decorso del tempo, secondo la Corte di cassazione, è un elemento di novità da valutare, così come lo è il comportamento tenuto nel periodo della custodia.

Il ripristino di una misura custodiale dopo la sua sostituzione, poi, impone una valutazione ancora più profonda delle esigenze cautelari, valutazione che invece manca nel provvedimento impugnato.

Illogica è la svalutazione delle iniziative solidaristiche intraprese dal prevenuto, valutate addirittura come un possibile strumento per riallacciare i rapporti con la cosca, mentre esse dimostrano il distanziarsi dall'operato del sodalizio criminoso, con i cui appartenenti lo Stillitani non ha rapporti, quanto meno dall'epoca di sottoposizione alle misure cautelari.

E' illogico sostenere che egli potrebbe di nuovo mettere a disposizione della cosca le sue attività, essendo queste, da anni, sottoposte a misure ablative, e nessun pericolo di recidivanza può venire dalla sua eventuale gestione di un'azienda agricola, trattandosi solo del piccolo terreno con cui soddisfare i bisogni alimentari della famiglia.

E' contraddittoria la motivazione relativa alla posizione del fratello, la cui diversità di trattamento viene ritenuta irrilevante, mentre le posizioni di entrambi sono state sempre equiparabili e vengono considerate unitariarnente dallo stesso Tribunale.

Infine, la motivazione ha del tutto omesso di analizzare alcuni elementi cruciali, come il silenzio del pubblico ministero quando è stato richiesto il suo parere sull'istanza di revoca della misura, la sua mancata impugnazione dell'ordinanza che ha accolto la richiesta di revoca o attenuazione della misura presentata dal fratello del ricorrente (e accolta), la consulenza psicologica in merito alla condizione di ansia indotta dallo stato di detenzione, le acquisizioni dibattimentali verificatesi nel processo di primo grado in corso, nel quale i collaboratori di giustizia hanno descritto gli Stillitani come soggetti 'nelle mani delle cosche'.

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha citato il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente, emesso in un diverso procedimento, solo con un mero richiamo condensato in pochissime righe, e solo per trarne una conferma della personalità del ricorrente sopra esaminata, ma non ha basato su di esso la sua decisione.

Il richiamo era peraltro indispensabile per spiegare la ragione per cui lo Stillitani si trovava detenuto, e in carcere, benché a seguito del provvedimento impugnato dal pubblico ministero dovesse trovarsi libero, e sottoposto solo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Non si è verificata, pertanto, la nullità lamentata, e quel diverso provvedimento non doveva essere acquisito, né su di esso doveva svolgersi alcun contraddittorio, essendo il suo contenuto rimasto estraneo alla decisione assunta.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

3.1. In primo luogo è del tutto irrilevante, e non dimostrativo di una illogicità della motivazione, l'errore, evidenziato dal ricorrente, circa l'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato: il Tribunale del riesame cita il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anziché il Tribunale di tale località, nell'epigrafe della sua ordinanza, ma nel corpo di questa dimostra di ben conoscere il contenuto del provvedimento che è chiamato a valutare, senza confonderlo con l'ordinanza applicativa della misura stessa, e nel dispositivo dichiara, esattamente, di annullare «l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

3.2. Quanto al merito dell'impugnazione, occorre ricordare che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

Tale principio, dettato per la verifica dei vizi inerenti il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è applicabile anche alla verifica della sussistenza delle esigenze cautelari, come stabilito da Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628, secondo cui « In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».

3.3. L'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata su tutti i punti su cui si è incentrato l'appello del pubblico ministero, e non é manifestamente illogica, né contraddittoria, in particolare alla luce della brevità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari solo per la durata della detenzione preventiva già sofferta, per l'incensuratezza del prevenuto, e per la puntuale osservanza delle prescrizioni a lui imposte, stanti anche le prospettate esigenze lavorative.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tali elementi non contenessero i requisiti di novità la cui richiesta è desumibile dall'art. 299, comma 2, cod.proc.pen., stante anche la sussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

In particolare ha ritenuto che non rappresenti un elemento di novità il mero decorso del tempo trascorso in esecuzione della misura cautelare, e tale motivazione è logica e adeguata, sia con riferimento all'astratta applicazione dei principi giurisprudenziali, sia con riferimento al caso concreto.

Quanto ai principi dettati da questa Corte, richiamati già dall'ordinanza impugnata, anche recentemente è stato ribadito che «La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato ca altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)» (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766), e che «In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo)» (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835).

Anche la sentenza Sez. 4, n. 37224 del 14/07/2022, non massimata, citata solo in parte dal ricorrente, afferma in motivazione che «il tempo decorso dall'applicazione della misura costituisce un dato di novità ... purché sia accompagnato da altri elementi idonei a indurre il mutamento della situazione complessiva accertata ... e quindi a far ritenere la cessazione del pericolo di reiterazione di reati» Con riferimento al caso concreto, poi, il Tribunale del riesame ha valutato che il tempo di circa due anni e sei mesi di applicazione della misura cautelare non sia significativo, alla luce della gravità dei reati contestati e delle pene ad essi applicabili, e che è breve anche il tempo trascorso dalla commissione di tali delitti, in quanto contestati sino al 2019.

Tale valutazione appare non illogica né contraddittoria, dovendo essa necessariamente tenere conto anche della natura e gravità dei delitti contestati, e delle ricordate presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, e alla adeguatezza di una misura detentiva.

3.4. La valutazione di insussistenza del carattere di novità degli altri elementi indicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza appellata è poi logica, e conforme a precisi indirizzi giurisprudenziali, puntualmente richiamati, ai quali l'ordinanza impugnata mostra di aderire motivatamente e non in modo acritico: l'incensuratezza del ricorrente era preesistente alla stessa applicazione della misura cautelare ed è quindi priva di ogni rilevanza in merito alla sua attenuazione, ed anche il rispetto delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari è stato valutato e ritenuto, con argomentazione ragionata e fondata sui citati indirizzi, avere un carattere neutro, essendo caso mai rilevante, in termini negativi, la loro violazione.4.

Il Tribunale del riesame ha poi nuovamente valutato il pericolo di recidiva, ritenendolo ancora attuale alla luce della pervicace inclinazione criminosa manifestata dallo Stillitani nella scelta, protrattasi per quindici anni, di avvalersi di un sodalizio criminale al fine di perseguire i propri interessi economici.

Anche tale valutazione è logica e basata su elementi oggettivi, nonché sull'assenza di elementi che dimostrino con certezza l'allontanamento del soggetto dal predetto sodalizio criminale.

4.1. E' logica e non contraddittoria, nonché conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, anche l'affermazione che l'avvenuto sequestro delle aziende non rende impossibile la reiterazione del reato: l'ordinanza impugnata ha sottolineato, infatti, che il pericolo di recidiva di reati della stessa specie non deve essere inteso come il pericolo di una nuova commissione dello stesso fatto- reato, e che, nel caso concreto, la prospettazione di una possibilità di lavoro consistente nella gestione di un'azienda agricola dimostra l'astratta possibilità dello Stillitani di svolgere attività imprenditoriali, con le quali potrebbe reiterare l'accordo criminale contestato e le sue conseguenti condotte (si vedano, in ordine al pericolo di reiterazione del reato, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991)

4.2. Il ricorrente sostiene di avere prospettato al Tribunale del riesame numerosi elementi di novità, che i giudici non avrebbero neppure esaminato, nonostante la loro decisività.

Tale affermazione è infondata: quanto al decorso del tempo, si è già sottolineato come il Tribunale ne abbia negato la rilevanza, con motivazione non illogica né contraddittoria; anche la rilevanza del sequestro preventivo delle aziende del ricorrente è stata negata con motivazione adeguata; la distanza temporale dai fatti contestati è stata esaminata, e fondatamente ritenuta ancora breve; sono stati valutati anche il rispetto delle prescrizioni e il contegno processuale, e la valutazione di irrilevanza di questi elementi, sopra esaminata, risulta non illogica, conforme ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, e adeguata rispetto al caso concreto.

Del tutto irrilevante è il richiamo alla relazione psicologica di una consulente, il cui parere non può incidere sull'autonoma valutazione del giudice in merito al persistere della pericolosità sociale del soggetto, e irrilevante è pure il richiamo alle iniziative solidaristiche intraprese dal ricorrente.

La motivazione del Tribunale, che queste ultime dimostrino il permanere di forti e diffuse relazioni sociali del ricorrente, le quali consolidano la valutazione circa il persistere del pericolo di recidivanza, è ugualmente logica e non contraddittoria, e comunque esse non sono idonee a dimostrare un allontanamento dalle logiche criminali al medesimo attribuite, anche perché precedenti alle misure cautelar.5.

Non sussiste, infine, alcuna contraddittorietà della motivazione nell'omesso rilievo attribuito alla posizione del fratello del ricorrente, coimputato nel medesimo procedimento.

Il Tribunale ha correttamente affermato l'autonomia delle rispettive posizioni, specialmente nell'esame delle esigenze cautelari, che possono essere valutate diversamente alla luce dei diversi comportamenti e delle diverse personalità dei vari coimputati.

Il ricorrente lamenta tale contraddittorietà sostenendo che le posizioni dei due fratelli sono state sempre equiparabili, ma nella presente procedura è, al contrario, evidente l'autonomia di dette posizioni.

Appare sufficiente richiamare, sul punto, il principio secondo cui «In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante» (Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, Rv. 278203) Il ricorrente non ha neppure indicato quali elementi, acquisiti nelle diverse procedure relative al fratello, rivestano rilevanza anche in relazione alla propria posizione.

Peraltro, i passaggi dell'ordinanza che vengono sottolineati per indicare l'asserita equiparazione della posizione dei due fratelli riguardano solo gli indizi di colpevolezza, che l'ordinanza impugnata non ha esaminato, in quanto non devoluti.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Conseguendo, alla presente decisione, il ripristino di una misura cautelare, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di un estratto del provvedimento al pubblico ministero, per la sua esecuzione, ai sensi dell'art. 28 disp.reg.cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09 febbraio 2023 il Tribunale di Catanzaro, quale Tribunale del riesame, ha accolto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (rectius il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), in data 26 luglio 2022, aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e concorrenza illecita aggravati dall'art. 416-bis.1 cod.pen., con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ed ha ripristinato, a carico del predetto, la misura detentiva. Secondo il Tribunale del riesame, fermi restando i gravi indizi di colpevolezza, sui quali si è formato il giudicato cautelare, permangono le esigenze cautelari che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto attenuate dal periodo di custodia già subito, dal 26/07/2020 in carcere e dal 13/08/2020 agli arresti domiciliari, e dal rispetto delle prescrizioni imposte. Pur tenuto conto della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli indagati per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui non valorizza la diversa posizione del mero concorrente esterno nell'associazione mafiosa, gli elementi prospettati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei a giustificare una ulteriore attenuazione della misura cautelare. La revoca o l'attenuazione di una misura cautelare possono essere adottate in presenza di elementi di novità, ma il mero decorso del 1:empo in stato di restrizione e il comportamento corretto tenuto in tale periodo non sono di per sé idonei a rivalutare le esigenze cautelari, a fronte della gravità dei reati contestati e della personalità mostrata dall'indagato. Come ritenuto dalla Corte di cassazione, si tratta di elementi neutri, rilevanti solo se accompagnati da fatti sintomatici della cessazione o attenuazione del pericolo di recidivanza. E' irrilevante anche il tempo trascorso dai fatti, che peraltro in questo caso non è significativo, essendo attribuiti allo Stillitani delitti commessi per quindici anni e perduranti fino al 2019, con applicazione della misura cautelare nel 2020. Il pericolo di recidivanza, poi, consiste non nell'imminenza della commissione di nuovi reati, ma in una valutazione prognostica di concretizzazione del rischio di loro commissione. Nel presente caso, la pervicace inclinazione mostrata dall'indagato, che per ben quindici anni ha scelto di avvalersi delle modalità operative della cosca criminale [OSCURATO:PERSONA] per perseguire i propri interessi economici, e l'assenza di elementi nuovi che ìl modifichino il quadro indiziario, non consente di formulare un giudizio di adeguatezza della misura meno afflittiva concessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non sono emersi elementi che consentano di escludere che egli possa riallacciare i contatti con esponenti di quella cosca e nuovamente mettere a loro disposizione le proprie attività, pericolo non escluso dal sequestro già disposto su quelle conosciute. L'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. stabilisce una presunzione di persistenza delle esigenze cautelari, salvo prova contraria. La prospettazione di un'attività lavorativa da svolgere in un'azienda agricola e l'impegno in iniziative solidaristiche dimostrano che l'indagato può contare su molte attività e su vaste relazioni sociali, situazione che rende ancora attuale il pericolo di recidivanza. In ordine alla personalità del ricorrente, deve valorizzarsi il fatto che egli sia attualmente in carcere perché colpito da altra misura cautelare per un diverso delitto di estorsione, mentre non è significativo il fatto che un'ordinanza relativa alla posizione del fratello sia stata annullata dalla Corte di cassazione, atteso che, al contrario, il ricorso proposto da questo imputato contro un'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare è stato dichiarato inammissibile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si censura la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. L'ordinanza è affetta da nullità assoluta perché adottata in violazione dell'art. 310, comma 2, cod.proc.pen., e in violazione dei principi costituzionali in merito al contraddittorio e ai diritti difensivi. Il Tribunale, infatti, ha basato la sua decisione anche su un'ordinanza cautelare che sarebbe stata applicata al ricorrente in relazione ad un diverso reato, ma tale provvedimento non è in atti e quindi non è conoscibile e valutabile dal Tribunale del riesame. Alla richiesta della difesa di indicare in che modo tale ordinanza fosse confluita nel fascicolo, la cancelleria ha risposto che essa è nota al Tribunale perché sono pendenti le procedure di riesame, confermando così c:he i giudici hanno utilizzato atti estranei al fascicolo, senza acquisirli e senza far svolgere su di essi il necessario contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione, in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. La sua illogicità e contraddittorietà sono dimostrate già dall'errore commesso nell'incipit, ove il provvedimento impugnato dal procuratore della Repubblica viene indicato come un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], mentre essa è stata emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame sembra avere confuso tale provvedimento con l'ordinanza genetica, e confonde anche le esigenze cautelari con i gravi indizi di colpevolezza, tanto da fare spesso riferimento a questi ultimi per giustificare le esigenze cautelari, senza confrontarsi con gli argomenti difensivi. La difesa ha infatti prospettato molteplici elementi nuovi, cioè il decorso del tempo dall'applicazione della misura cautelare, il sequestro preventivo delle società riconducibili al prevenuto, la perfetta osservanza delle prescrizioni imposte, il contegno processuale, la relazione psicologica di una consulente, la distanza temporale dai fatti contestati, i provvedimenti cautelari favorevoli adottati a carico del fratello, coimputato, le numerose iniziative solidaristiche intraprese prima della misura cautelare. L'ordinanza impugnata è illogica nel suo tentativo di svilire tutte queste circostanze. Il decorso del tempo, secondo la Corte di cassazione, è un elemento di novità da valutare, così come lo è il comportamento tenuto nel periodo della custodia. Il ripristino di una misura custodiale dopo la sua sostituzione, poi, impone una valutazione ancora più profonda delle esigenze cautelari, valutazione che invece manca nel provvedimento impugnato. Illogica è la svalutazione delle iniziative solidaristiche intraprese dal prevenuto, valutate addirittura come un possibile strumento per riallacciare i rapporti con la cosca, mentre esse dimostrano il distanziarsi dall'operato del sodalizio criminoso, con i cui appartenenti lo Stillitani non ha rapporti, quanto meno dall'epoca di sottoposizione alle misure cautelari. E' illogico sostenere che egli potrebbe di nuovo mettere a disposizione della cosca le sue attività, essendo queste, da anni, sottoposte a misure ablative, e nessun pericolo di recidivanza può venire dalla sua eventuale gestione di un'azienda agricola, trattandosi solo del piccolo terreno con cui soddisfare i bisogni alimentari della famiglia. E' contraddittoria la motivazione relativa alla posizione del fratello, la cui diversità di trattamento viene ritenuta irrilevante, mentre le posizioni di entrambi sono state sempre equiparabili e vengono considerate unitariarnente dallo stesso Tribunale. Infine, la motivazione ha del tutto omesso di analizzare alcuni elementi cruciali, come il silenzio del pubblico ministero quando è stato richiesto il suo parere sull'istanza di revoca della misura, la sua mancata impugnazione dell'ordinanza che ha accolto la richiesta di revoca o attenuazione della misura presentata dal fratello del ricorrente (e accolta), la consulenza psicologica in merito alla condizione di ansia indotta dallo stato di detenzione, le acquisizioni dibattimentali verificatesi nel processo di primo grado in corso, nel quale i collaboratori di giustizia hanno descritto gli Stillitani come soggetti 'nelle mani delle cosche'. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha citato il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente, emesso in un diverso procedimento, solo con un mero richiamo condensato in pochissime righe, e solo per trarne una conferma della personalità del ricorrente sopra esaminata, ma non ha basato su di esso la sua decisione. Il richiamo era peraltro indispensabile per spiegare la ragione per cui lo Stillitani si trovava detenuto, e in carcere, benché a seguito del provvedimento impugnato dal pubblico ministero dovesse trovarsi libero, e sottoposto solo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non si è verificata, pertanto, la nullità lamentata, e quel diverso provvedimento non doveva essere acquisito, né su di esso doveva svolgersi alcun contraddittorio, essendo il suo contenuto rimasto estraneo alla decisione assunta. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. In primo luogo è del tutto irrilevante, e non dimostrativo di una illogicità della motivazione, l'errore, evidenziato dal ricorrente, circa l'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato: il Tribunale del riesame cita il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], anziché il Tribunale di tale località, nell'epigrafe della sua ordinanza, ma nel corpo di questa dimostra di ben conoscere il contenuto del provvedimento che è chiamato a valutare, senza confonderlo con l'ordinanza applicativa della misura stessa, e nel dispositivo dichiara, esattamente, di annullare «l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 3.2. Quanto al merito dell'impugnazione, occorre ricordare che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». Tale principio, dettato per la verifica dei vizi inerenti il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è applicabile anche alla verifica della sussistenza delle esigenze cautelari, come stabilito da Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628, secondo cui « In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». 3.3. L'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata su tutti i punti su cui si è incentrato l'appello del pubblico ministero, e non é manifestamente illogica, né contraddittoria, in particolare alla luce della brevità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari solo per la durata della detenzione preventiva già sofferta, per l'incensuratezza del prevenuto, e per la puntuale osservanza delle prescrizioni a lui imposte, stanti anche le prospettate esigenze lavorative. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tali elementi non contenessero i requisiti di novità la cui richiesta è desumibile dall'art. 299, comma 2, cod.proc.pen., stante anche la sussistenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. In particolare ha ritenuto che non rappresenti un elemento di novità il mero decorso del tempo trascorso in esecuzione della misura cautelare, e tale motivazione è logica e adeguata, sia con riferimento all'astratta applicazione dei principi giurisprudenziali, sia con riferimento al caso concreto. Quanto ai principi dettati da questa Corte, richiamati già dall'ordinanza impugnata, anche recentemente è stato ribadito che «La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato ca altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)» (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766), e che «In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo)» (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835). Anche la sentenza Sez. 4, n. 37224 del 14/07/2022, non massimata, citata solo in parte dal ricorrente, afferma in motivazione che «il tempo decorso dall'applicazione della misura costituisce un dato di novità ... purché sia accompagnato da altri elementi idonei a indurre il mutamento della situazione complessiva accertata ... e quindi a far ritenere la cessazione del pericolo di reiterazione di reati» Con riferimento al caso concreto, poi, il Tribunale del riesame ha valutato che il tempo di circa due anni e sei mesi di applicazione della misura cautelare non sia significativo, alla luce della gravità dei reati contestati e delle pene ad essi applicabili, e che è breve anche il tempo trascorso dalla commissione di tali delitti, in quanto contestati sino al 2019. Tale valutazione appare non illogica né contraddittoria, dovendo essa necessariamente tenere conto anche della natura e gravità dei delitti contestati, e delle ricordate presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, e alla adeguatezza di una misura detentiva. 3.4. La valutazione di insussistenza del carattere di novità degli altri elementi indicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ordinanza appellata è poi logica, e conforme a precisi indirizzi giurisprudenziali, puntualmente richiamati, ai quali l'ordinanza impugnata mostra di aderire motivatamente e non in modo acritico: l'incensuratezza del ricorrente era preesistente alla stessa applicazione della misura cautelare ed è quindi priva di ogni rilevanza in merito alla sua attenuazione, ed anche il rispetto delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari è stato valutato e ritenuto, con argomentazione ragionata e fondata sui citati indirizzi, avere un carattere neutro, essendo caso mai rilevante, in termini negativi, la loro violazione.4. Il Tribunale del riesame ha poi nuovamente valutato il pericolo di recidiva, ritenendolo ancora attuale alla luce della pervicace inclinazione criminosa manifestata dallo Stillitani nella scelta, protrattasi per quindici anni, di avvalersi di un sodalizio criminale al fine di perseguire i propri interessi economici. Anche tale valutazione è logica e basata su elementi oggettivi, nonché sull'assenza di elementi che dimostrino con certezza l'allontanamento del soggetto dal predetto sodalizio criminale. 4.1. E' logica e non contraddittoria, nonché conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, anche l'affermazione che l'avvenuto sequestro delle aziende non rende impossibile la reiterazione del reato: l'ordinanza impugnata ha sottolineato, infatti, che il pericolo di recidiva di reati della stessa specie non deve essere inteso come il pericolo di una nuova commissione dello stesso fatto- reato, e che, nel caso concreto, la prospettazione di una possibilità di lavoro consistente nella gestione di un'azienda agricola dimostra l'astratta possibilità dello Stillitani di svolgere attività imprenditoriali, con le quali potrebbe reiterare l'accordo criminale contestato e le sue conseguenti condotte (si vedano, in ordine al pericolo di reiterazione del reato, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991) 4.2. Il ricorrente sostiene di avere prospettato al Tribunale del riesame numerosi elementi di novità, che i giudici non avrebbero neppure esaminato, nonostante la loro decisività. Tale affermazione è infondata: quanto al decorso del tempo, si è già sottolineato come il Tribunale ne abbia negato la rilevanza, con motivazione non illogica né contraddittoria; anche la rilevanza del sequestro preventivo delle aziende del ricorrente è stata negata con motivazione adeguata; la distanza temporale dai fatti contestati è stata esaminata, e fondatamente ritenuta ancora breve; sono stati valutati anche il rispetto delle prescrizioni e il contegno processuale, e la valutazione di irrilevanza di questi elementi, sopra esaminata, risulta non illogica, conforme ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, e adeguata rispetto al caso concreto. Del tutto irrilevante è il richiamo alla relazione psicologica di una consulente, il cui parere non può incidere sull'autonoma valutazione del giudice in merito al persistere della pericolosità sociale del soggetto, e irrilevante è pure il richiamo alle iniziative solidaristiche intraprese dal ricorrente. La motivazione del Tribunale, che queste ultime dimostrino il permanere di forti e diffuse relazioni sociali del ricorrente, le quali consolidano la valutazione circa il persistere del pericolo di recidivanza, è ugualmente logica e non contraddittoria, e comunque esse non sono idonee a dimostrare un allontanamento dalle logiche criminali al medesimo attribuite, anche perché precedenti alle misure cautelar.5. Non sussiste, infine, alcuna contraddittorietà della motivazione nell'omesso rilievo attribuito alla posizione del fratello del ricorrente, coimputato nel medesimo procedimento. Il Tribunale ha correttamente affermato l'autonomia delle rispettive posizioni, specialmente nell'esame delle esigenze cautelari, che possono essere valutate diversamente alla luce dei diversi comportamenti e delle diverse personalità dei vari coimputati. Il ricorrente lamenta tale contraddittorietà sostenendo che le posizioni dei due fratelli sono state sempre equiparabili, ma nella presente procedura è, al contrario, evidente l'autonomia di dette posizioni. Appare sufficiente richiamare, sul punto, il principio secondo cui «In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante» (Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, Rv. 278203) Il ricorrente non ha neppure indicato quali elementi, acquisiti nelle diverse procedure relative al fratello, rivestano rilevanza anche in relazione alla propria posizione. Peraltro, i passaggi dell'ordinanza che vengono sottolineati per indicare l'asserita equiparazione della posizione dei due fratelli riguardano solo gli indizi di colpevolezza, che l'ordinanza impugnata non ha esaminato, in quanto non devoluti. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Conseguendo, alla presente decisione, il ripristino di una misura cautelare, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di un estratto del provvedimento al pubblico ministero, per la sua esecuzione, ai sensi dell'art. 28 disp.reg.cod. pro
Sentenza Cassazione n. 31458/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris