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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15709/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso rvopcsto iell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO u,

1. Con sentenza del 19.1.2021 il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro rispettivamente ovvero in concorso ascritti sicché, ritenuto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche per entrambi e la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per il solo [OSCURATO:PERSONA], stimate complessivamente prevalenti sulle contestate aggravanti, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.500 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.100 di multa oltre, entrambi, al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

2. la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dagli imputati i quali, presenti con il difensore di fiducia, avevano formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG (il quale aveva a sua volta rinunciato all'impugnazione da lui proposta), rideterminando perciò, la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.500 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ed in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.100 di multa per [OSCURATO:PERSONA];

3. ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo difetto di motivazione ritenuta carente laddove il giudicante aveva affermato che non ricorressero cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

4. I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso rvopcsto iell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO u, 1. Con sentenza del 19.1.2021 il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro rispettivamente ovvero in concorso ascritti sicché, ritenuto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche per entrambi e la attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per il solo [OSCURATO:PERSONA], stimate complessivamente prevalenti sulle contestate aggravanti, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.500 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.100 di multa oltre, entrambi, al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere; 2. la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dagli imputati i quali, presenti con il difensore di fiducia, avevano formalizzato la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG (il quale aveva a sua volta rinunciato all'impugnazione da lui proposta), rideterminando perciò, la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.500 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ed in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.100 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; 3. ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo difetto di motivazione ritenuta carente laddove il giudicante aveva affermato che non ricorressero cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 4. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del
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