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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38264/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 11 giugno 2020 la Corte di appello dì Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché, espulso in data 28 giugno 2018, rientrava nel territorio dello Stato senza alcuna autorizzazione; per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

Si afferma che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ritenere la condotta di particolare tenuità, in quanto l'imputato è incensurato e ha agito con scarsa intensità del dolo, non arrecando alcun danno da risarcire.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a riproporre una questione adeguatamente scrutinata in sede di merito. 3.1 Ed invero, la Corte di Appello ha congruamente motivato il diniego applicativo della particolare causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., evidenziando la piena consapevolezza da parte dell'imputato del divieto di reingresso - correlato ad una prima violazione della disciplina normativa in tema di immigrazione - e l'assenza di motivi che avrebbero, in ipotesi, attenuato la particolare intensità del dolo.

Si tratta di aspetti che in modo del tutto logico e immune da vizi in diritto hanno sostenuto la decisione sfavorevole.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 giugno 2020 la Corte di appello dì Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che, in esito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 perché, espulso in data 28 giugno 2018, rientrava nel territorio dello Stato senza alcuna autorizzazione; per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si afferma che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ritenere la condotta di particolare tenuità, in quanto l'imputato è incensurato e ha agito con scarsa intensità del dolo, non arrecando alcun danno da risarcire. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a riproporre una questione adeguatamente scrutinata in sede di merito. 3.1 Ed invero, la Corte di Appello ha congruamente motivato il diniego applicativo della particolare causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., evidenziando la piena consapevolezza da parte dell'imputato del divieto di reingresso - correlato ad una prima violazione della disciplina normativa in tema di immigrazione - e l'assenza di motivi che avrebbero, in ipotesi, attenuato la particolare intensità del dolo. Si tratta di aspetti che in modo del tutto logico e immune da vizi in diritto hanno sostenuto la decisione sfavorevole. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38264/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris