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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 528/2024

ECLI:EU:T:2024:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0297_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 gennaio 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T-297/21) ( 1 ) «Biocidi - Articoli trattati - Principio attivo carbendazim - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Direttiva 98/8/CE - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 - Approvazione - Durata dell’approvazione - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Principio di precauzione - Norme transitorie»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che approva un principio attivo – Incidenza diretta sull'impresa che assicura l’immissione sul mercato di prodotti contenenti il principio attivo in questione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 34, 35)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che approva un principio attivo – Incidenza individuale sull’autore della domanda di approvazione del principio attivo in questione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 36-38)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Condizioni di approvazione non previste da norme transitorie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 5, §§ 1 e 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, considerando 3 e art. 10, § 1) (v. punti 68, 69, 72, 76, 81, 83-89)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Presa in considerazione di un periodo transitorio di accesso ai mercati nazionali nell’ambito del calcolo del periodo di approvazione di un principio attivo – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 35; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 90, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10) (v. punti 94, 97-103, 106, 107)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Precedente prassi decisionale della Commissione – Irrilevanza (v. punti 128-134)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Periodo di approvazione per il carbendazim – Altri principi attivi che sono stati trattati in modo più favorevole – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012) (v. punti 139, 140, 143)

7. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Durata minima di approvazione – Assenza – Approvazione di un principio attivo che si inserisce nel contesto della procedura di autorizzazione di un biocida e di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza – Necessità di preservare l’effetto utile del sistema previsto dalla normativa sui biocidi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 4, § 1, 13, § 1, 14, § 5, e 19, § 1, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10, §§ 1 e 4] (v. punti 150-161, 165, 168, 169)

8. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 5) (v. punti 173-177)

9. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche d’uso dei biocidi nella fase dell’approvazione del principio attivo in questione – Ammissibilità – Altri principi attivi che sono stati trattati in modo più favorevole – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 8, 9 e 19, § 1, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10, §§ 1 e 2] (v. punti 194, 197, 206-209, 218-223, 227, 233-235, 240, 241, 244, 249-251)

10. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche per l’immissione sul mercato e l’etichettatura di determinati articoli trattati con il principio attivo in questione o contenenti tale principio – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, considerando 2 e 52 e art. 58, §§ 2, 3 e 8; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10) (v. punti 272-282, 287, 291, 303)

11. Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell'Unione [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88 e 91, b)] (v. punti 309-311) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA]. sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-297/21 R. 3) La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno ciascuna carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 289 del 19.7.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0297_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 gennaio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T-297/21) ( 1 ) «Biocidi - Articoli trattati - Principio attivo carbendazim - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Direttiva 98/8/CE - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 - Approvazione - Durata dell’approvazione - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Principio di precauzione - Norme transitorie» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che approva un principio attivo – Incidenza diretta sull'impresa che assicura l’immissione sul mercato di prodotti contenenti il principio attivo in questione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 34, 35) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che approva un principio attivo – Incidenza individuale sull’autore della domanda di approvazione del principio attivo in questione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 36-38) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Condizioni di approvazione non previste da norme transitorie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 5, §§ 1 e 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, considerando 3 e art. 10, § 1) (v. punti 68, 69, 72, 76, 81, 83-89) 4. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Presa in considerazione di un periodo transitorio di accesso ai mercati nazionali nell’ambito del calcolo del periodo di approvazione di un principio attivo – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 35; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 90, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10) (v. punti 94, 97-103, 106, 107) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Precedente prassi decisionale della Commissione – Irrilevanza (v. punti 128-134) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Periodo di approvazione per il carbendazim – Altri principi attivi che sono stati trattati in modo più favorevole – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012) (v. punti 139, 140, 143) 7. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Durata minima di approvazione – Assenza – Approvazione di un principio attivo che si inserisce nel contesto della procedura di autorizzazione di un biocida e di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza – Necessità di preservare l’effetto utile del sistema previsto dalla normativa sui biocidi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 4, § 1, 13, § 1, 14, § 5, e 19, § 1, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10, §§ 1 e 4] (v. punti 150-161, 165, 168, 169) 8. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 5) (v. punti 173-177) 9. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche d’uso dei biocidi nella fase dell’approvazione del principio attivo in questione – Ammissibilità – Altri principi attivi che sono stati trattati in modo più favorevole – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 8, 9 e 19, § 1, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10, §§ 1 e 2] (v. punti 194, 197, 206-209, 218-223, 227, 233-235, 240, 241, 244, 249-251) 10. Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche per l’immissione sul mercato e l’etichettatura di determinati articoli trattati con il principio attivo in questione o contenenti tale principio – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, considerando 2 e 52 e art. 58, §§ 2, 3 e 8; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10) (v. punti 272-282, 287, 291, 303) 11. Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell'Unione [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88 e 91, b)] (v. punti 309-311) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA]. sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-297/21 R. 3) La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno ciascuna carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 289 del 19.7.2021 .
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