Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 528/2024
ECLI:EU:T:2024:13
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0297_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 gennaio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T-297/21) (
1
)
«Biocidi - Articoli trattati - Principio attivo carbendazim - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Direttiva 98/8/CE - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 - Approvazione - Durata dell’approvazione - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Principio di precauzione - Norme transitorie»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che approva un principio attivo – Incidenza diretta sull'impresa che assicura l’immissione sul mercato di prodotti contenenti il principio attivo in questione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 34, 35)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che approva un principio attivo – Incidenza individuale sull’autore della domanda di approvazione del principio attivo in questione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 36-38)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Condizioni di approvazione non previste da norme transitorie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 5, §§ 1 e 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, considerando 3 e art. 10, § 1)
(v. punti 68, 69, 72, 76, 81, 83-89)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Presa in considerazione di un periodo transitorio di accesso ai mercati nazionali nell’ambito del calcolo del periodo di approvazione di un principio attivo – Ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 35; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 90, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10)
(v. punti 94, 97-103, 106, 107)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Precedente prassi decisionale della Commissione – Irrilevanza
(v. punti 128-134)
6.
Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Periodo di approvazione per il carbendazim – Altri principi attivi che sono stati trattati in modo più favorevole – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012)
(v. punti 139, 140, 143)
7.
Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Durata minima di approvazione – Assenza – Approvazione di un principio attivo che si inserisce nel contesto della procedura di autorizzazione di un biocida e di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza – Necessità di preservare l’effetto utile del sistema previsto dalla normativa sui biocidi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 4, § 1, 13, § 1, 14, § 5, e 19, § 1, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10, §§ 1 e 4]
(v. punti 150-161, 165, 168, 169)
8.
Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Potere discrezionale della Commissione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 5)
(v. punti 173-177)
9.
Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche d’uso dei biocidi nella fase dell’approvazione del principio attivo in questione – Ammissibilità – Altri principi attivi che sono stati trattati in modo più favorevole – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, artt. 8, 9 e 19, § 1, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10, §§ 1 e 2]
(v. punti 194, 197, 206-209, 218-223, 227, 233-235, 240, 241, 244, 249-251)
10.
Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento n. 528/2012 – Procedura di approvazione di un principio attivo ai fini del suo utilizzo in biocidi – Imposizione di condizioni specifiche per l’immissione sul mercato e l’etichettatura di determinati articoli trattati con il principio attivo in questione o contenenti tale principio – Ammissibilità – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, considerando 2 e 52 e art. 58, §§ 2, 3 e 8; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 10)
(v. punti 272-282, 287, 291, 303)
11.
Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell'Unione
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88 e 91, b)]
(v. punti 309-311)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA]. sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-297/21 R.
3)
La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno ciascuna carico delle proprie spese.
(
1
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GU C 289 del 19.7.2021
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