CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 20951/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (41 »./ -9 avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte Appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna allo stato di Germania di [OSCURATO:PERSONA], cittadino serbo, in relazione a tre Mae processuali emessi dalla Pretura di Regensburg il 28.1, il 24.1. ed il 1.2. 2022, tutti aventi ad oggetto il delitto di truffa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando due motivi. Con il primo deduce la nullità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia per lesione del diritto di difesa in quanto aveva dichiarato di essere stato sottoposto a un programma di protezione di testimoni in Austria e di essere stato trasferito in Germania e aveva formulato richiesta di acquisire la relativa documentazione. Da tali informazioni, rileva, potrebbero risultare privilegi o immunità riconosciuti dall'ordinamento italiano ex art. 17 della legge 69 del 2005. La Corte ha proceduto senza tali informazioni ritenendo che l'eventuale sottoposizione ad un programma di protezione, a differenza di una immunità, non costituirebbe ragione ostativa alla consegna. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 50 c.p. con riferimento all'art. 7 della legge n. 69 del 2005 con riguardo alla sussistenza della doppia punibilità. Nella specie non sarebbe configurabile alcun reato, trattandosi di meri inadempimenti di rilievo civilistico; la Corte ha ritenuto che detta questione sarebbe di merito e dunque destinata ad essere fatta valere davanti al giudice richiedente. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha dedotto alcun privilegio o immunità riconosciuti dall'ordinamento italiano ex art. 17 della legge 69 del 2005. Si è, invece, limitato ad affermare di essere sottoposto ad un programma di protezione testimoni nello stesso paese richiedente la consegna non chiarendo per quale motivo possa, da tale situazione, derivare alcuna situazione rilevante ai fini del rifiuto di consegna. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello, pur con una formulazione non del tutto chiara, ha rigettato una richiesta della difesa mirata ad una valutazione del merito delle accuse per ricostruire diversamente i fatti per cui l'A.g. tedesca procede ed escluderne la rilevanza penale. Il ricorrente, difatti, sostiene esplicitamente che andava valutata la situazione di "consenso dell'avente diritto" (peraltro affermata in modo del tutto generico) chiedendo l'acquisizione dei fascicoli procedimentali dell'A. G. richiedente per effettuare un giudizio di merito che, però, non è consentito in quanto l'art. 17 I. 69 del 2005, comma 4, prevede che la consegna sia disposta senza alcuna verifica del quadro indiziario. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Roma, così deciso il 25 maggio 2022 il Consigliere-estensore il Presidente etriest [OSCURATO:PERSONA] Stea90 D