CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 30655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9393/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 1648/2022 depositata i l 19/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che ill sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di correzione materiale dell’ordinanza n. 1648/2022, emessa da questa Corte di Cassazione, pronunciata nell’ambito dei procedimenti riuniti nn. RRGG 21430/20 e 23125/20, evidenziando che, nell’intestazione del predetto provvedimento, lo stesso risulta “elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]”; che, in realtà, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era mera domiciliataria e non codifensore, alla luce delle procure speciali rilasciate dal ricorrente in data 8 maggio 2020, nelle quali veniva conferito mandato alla rappresentanza e alla difesa in giudizio al solo avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, l’istante chiede la correzione dell’errore materiale nel senso che nella predetta ordinanza di questa Corte sia indicato il ricorrente come “ elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]”; che, dall’esame delle procure speciali alle liti rilasciate in entrambi i procedimenti riuniti nn. RRGG 21430/20 e 23125/20, emerge che effettivamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era mera domiciliatari a e codifensore del ricorrente, con la conseguenza che l’istanza di correzione materiale deve essere accolta nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione materiale dell’intestazione dell’ordinanza n. 1648/2022, emessa da questa Corte di Cassazione, nel senso che sia indicato il ricorrente come elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e dif