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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 13206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il gife‘iisore -?7,e-etAfe_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23/7/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino, con cui [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione degli artt. 456 e 458 cod. proc. pen.

L'esponente si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di nullità riguardante il decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell'imputato.

La Corte d'appello, dopo aver ricostruito nel dettaglio la vicenda processuale, perviene alla errata conclusione che l'imputato sia incorso nella decadenza dal termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. per chiedere il giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 16 aprile 2002, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato.

Per ultima notificazione deve intendersi, precisa la difesa, anche quella avvenuta per errore della cancelleria in due momenti diversi, con la conseguenza che il termine di 15 giorni ricomincia a decorrere dall'ultima di esse.

Nel caso in esame la designazione del difensore d'ufficio, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, non è avvenuta con semplice comunicazione della data fissata per il giudizio immediato, ma è avvenuta con la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato contenente i relativi avvisi della facoltà di chiedere un rito alternativo.

La richiesta di giudizio abbreviato, depositata in data 19/7/19, era dunque perfettamente nei termini, risalendo l'ultima notificazione del decreto di giudizio immediato alla data del 10/7/19.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.Si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La sentenza conterrebbe una elencazione di circostanze inidonee a fondare il giudizio di colpevolezza.

Il mero possesso delle chiavi del locale in cui è stato rinvenuto lo stupefacente non è elemento da solo sufficiente a ritenere dimostrato il concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente.

A sostegno della tesi difensiva militano circostanze del tutto trascurate dalla Corte di merito (dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si è assunto la responsabilità dei fatti; modalità di occultamento della sostanza; assenza di precedenti specifici). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come puntualmente rappresentato dalla Corte di merito, [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'arresto, avvenuto in data 29/4/2019, aveva nominato quale difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]; all'atto della scarcerazione, il 2/5/2019, dopo la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura del divieto di dimora, l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia.

Il primo decreto di giudizio immediato, depositato il 12/6/2019, contenente l'indicazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'avviso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato nel termine di 15 giorni, a pena di decadenza, era comunicato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con avviso telematico; in pari data era notificato anche all'imputato presso il difensore domiciliatario.

Il termine di quindici giorni veniva dunque a scadere il 12/7/2019.

In data 10/7/2019 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale, rinunciava al mandato con atto depositato in cancelleria ed in pari data si provvedeva alla nomina di un difensore d'ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

In seguito alla nomina del difensore di ufficio era rinotificato il decreto di giudizio immediato all'imputato e al nuovo difensore.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel contempo, provvedeva ad inoltrare richiesta di giudizio abbreviato in data 19/7/2019.

La difesa sostiene che dalla successiva notifica del decreto di giudizio immediato, in seguito a rinuncia al mandato del primo difensore, riprendano a decorrere, ex novo, i termini per richiedere il giudizio abbreviato, con la conseguenza che la richiesta depositata in data 19/7/2019 sarebbe tempestiva.

L'assunto è infondato.Il dies a quo, a decorrere dal quale l'imputato poteva richiedere il giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., deve essere individuato nel 27/6/2019, data nella quale il decreto di giudizio immediato è stato notificato all'imputato e al difensore nominato.

Ciò che rileva è la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato, con cui egli viene messo al corrente della imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi.

Tale interpretazione si ricava dalla lettura dell'art. 456, commi 3 e 5, cod. proc. pen., in cui è previsto che l'imputato riceva notifica del decreto di giudizio immediato, contenente l'avviso di richiedere riti alternativi e che il difensore riceva avviso della data di fissazione dell'udienza.

Nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato o dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, a pena di decadenza, l'imputato può avanzare richiesta di giudizio abbreviato.

Il suddetto termine non soffre eccezioni, non essendo previsto che esso sia suscettibile di proroga.

In base al generale principio di tassatività delle ipotesi di decadenza, stabilito dall'art. 173 cod. proc. pen., tutti i termini previsti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.

La rinotifica all'imputato e al nuovo difensore nominato d'ufficio del decreto di giudizio immediato, contenente gli avvisi circa la facoltà di avanzare istanza di riti, alternativi non era richiesta: l'imputato aveva già ricevuto tale notificazione ed il nuovo difensore doveva ricevere il solo avviso della data d'udienza, come previsto dall'art. 456, comma 5, cod. proc. pen.

Da quanto precede si ricava che l'intervenuto mutamento del difensore non comporta che il termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. ricominci a decorrere ex novo.

2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, Le deduzioni difensive in tema di responsabilità dell'imputato sono del tutto generiche; il ricorso non si confronta con la motivazione offerta in sentenza, in cui, con argomentare logico e coerente, sono indicate le ragioni poste a fondamento del decisum.

Come costantemente affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 7J,-5 P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 25 gennaio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il gife‘iisore -?7,e-etAfe_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23/7/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino, con cui [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione degli artt. 456 e 458 cod. proc. pen. L'esponente si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di nullità riguardante il decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell'imputato. La Corte d'appello, dopo aver ricostruito nel dettaglio la vicenda processuale, perviene alla errata conclusione che l'imputato sia incorso nella decadenza dal termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. per chiedere il giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 16 aprile 2002, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Per ultima notificazione deve intendersi, precisa la difesa, anche quella avvenuta per errore della cancelleria in due momenti diversi, con la conseguenza che il termine di 15 giorni ricomincia a decorrere dall'ultima di esse. Nel caso in esame la designazione del difensore d'ufficio, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, non è avvenuta con semplice comunicazione della data fissata per il giudizio immediato, ma è avvenuta con la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato contenente i relativi avvisi della facoltà di chiedere un rito alternativo. La richiesta di giudizio abbreviato, depositata in data 19/7/19, era dunque perfettamente nei termini, risalendo l'ultima notificazione del decreto di giudizio immediato alla data del 10/7/19. II) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.Si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato. La sentenza conterrebbe una elencazione di circostanze inidonee a fondare il giudizio di colpevolezza. Il mero possesso delle chiavi del locale in cui è stato rinvenuto lo stupefacente non è elemento da solo sufficiente a ritenere dimostrato il concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente. A sostegno della tesi difensiva militano circostanze del tutto trascurate dalla Corte di merito (dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che si è assunto la responsabilità dei fatti; modalità di occultamento della sostanza; assenza di precedenti specifici). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come puntualmente rappresentato dalla Corte di merito, [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'arresto, avvenuto in data 29/4/2019, aveva nominato quale difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]; all'atto della scarcerazione, il 2/5/2019, dopo la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura del divieto di dimora, l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia. Il primo decreto di giudizio immediato, depositato il 12/6/2019, contenente l'indicazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'avviso della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato nel termine di 15 giorni, a pena di decadenza, era comunicato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con avviso telematico; in pari data era notificato anche all'imputato presso il difensore domiciliatario. Il termine di quindici giorni veniva dunque a scadere il 12/7/2019. In data 10/7/2019 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale, rinunciava al mandato con atto depositato in cancelleria ed in pari data si provvedeva alla nomina di un difensore d'ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). In seguito alla nomina del difensore di ufficio era rinotificato il decreto di giudizio immediato all'imputato e al nuovo difensore. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel contempo, provvedeva ad inoltrare richiesta di giudizio abbreviato in data 19/7/2019. La difesa sostiene che dalla successiva notifica del decreto di giudizio immediato, in seguito a rinuncia al mandato del primo difensore, riprendano a decorrere, ex novo, i termini per richiedere il giudizio abbreviato, con la conseguenza che la richiesta depositata in data 19/7/2019 sarebbe tempestiva. L'assunto è infondato.Il dies a quo, a decorrere dal quale l'imputato poteva richiedere il giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., deve essere individuato nel 27/6/2019, data nella quale il decreto di giudizio immediato è stato notificato all'imputato e al difensore nominato. Ciò che rileva è la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato, con cui egli viene messo al corrente della imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi. Tale interpretazione si ricava dalla lettura dell'art. 456, commi 3 e 5, cod. proc. pen., in cui è previsto che l'imputato riceva notifica del decreto di giudizio immediato, contenente l'avviso di richiedere riti alternativi e che il difensore riceva avviso della data di fissazione dell'udienza. Nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato o dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, a pena di decadenza, l'imputato può avanzare richiesta di giudizio abbreviato. Il suddetto termine non soffre eccezioni, non essendo previsto che esso sia suscettibile di proroga. In base al generale principio di tassatività delle ipotesi di decadenza, stabilito dall'art. 173 cod. proc. pen., tutti i termini previsti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. La rinotifica all'imputato e al nuovo difensore nominato d'ufficio del decreto di giudizio immediato, contenente gli avvisi circa la facoltà di avanzare istanza di riti, alternativi non era richiesta: l'imputato aveva già ricevuto tale notificazione ed il nuovo difensore doveva ricevere il solo avviso della data d'udienza, come previsto dall'art. 456, comma 5, cod. proc. pen. Da quanto precede si ricava che l'intervenuto mutamento del difensore non comporta che il termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. ricominci a decorrere ex novo. 2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, Le deduzioni difensive in tema di responsabilità dell'imputato sono del tutto generiche; il ricorso non si confronta con la motivazione offerta in sentenza, in cui, con argomentare logico e coerente, sono indicate le ragioni poste a fondamento del decisum. Come costantemente affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 7J,-5 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 25 gennaio 2022 Il C
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