CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale, nella forma della custodia in carcere e, successivamente, in quella degli arresti domiciliari, in relazione ad un procedimento nel quale era gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. peri. e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza la difesa del Provenzano propone ricorso sollevando due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale posto a base del rigetto le frequentazioni con pregiudicati appartenenti alla criminalità organizzata, desunte da intercettazioni tra terzi irrilevanti ai fini investigativi, da un'intercettazione personale e da quanto sostenuto da alcuni collaboratori di giustizia. In particolare, l'intercettazione tra terzi (i congiunti Adolfo e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio) non offre la prova di alcuna frequentazione; quella con [OSCURATO:PERSONA], è breve e neutra; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non avendo mai avuto alcun riscontro né essendo state sottoposte ad alcun confronto, non possiedono alcuna forza dimostratrice, trattandosi comunque di narrati che non hanno avuto alcuna valenza perché assenti nel processo conclusosi con l'assoluzione. L'ordinanza di misura cautelare, infatti, non menziona nessuno dei collaboratori indicati dal Giudice della riparazione; non si vede, pertanto, come possano aver inciso e determinato un comportamento doloso o colposo da cui possa essere derivata la privazione della libertà personale. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione non ha fornito, si sostiene, adeguata motivazione della loro oggettiva inidoneità ad essere interpretate come indizi di complicità; 2.2. Con il secondo motivo, la difesa propone eccezione di incostituzionalità parziale dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 27, commi 1 e 2, 76 Cost.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto ostativa all'indennizzo, perché connotata da colpa grave, la condotta dell'istante rappresentata dalla sua stretta frequentazione con affiliati alla consorteria mafiosa capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ed operante in Cosenza e nel territorio della provincia e, più nello specifico, con [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco di detta consorteria, e con [OSCURATO:PERSONA], entrambi autori dell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], esercente una macelleria, e condannati in via definitiva per tale delitto, oggetto del procedimento penale nei confronti del Provenzano. Ha evidenziato come la costante frequentazione del Provenzano con il Gatto e il Mazzulla sia emersa dai dialoghi tra D'[OSCURATO:PERSONA] - condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso - e il figlio D'[OSCURATO:PERSONA], durante i colloqui in carcere; ha ricordato che, nel corso di un'intercettazione ambientale, captata a bordo dell'autovettura Fiat 500 in uso al Gatto, questi interloquendo con il Provenzano, commentava l'operato del Mazzulla; ha dato conto di come l'identificazione del Provenzano con lo pseudonimo "Maverick" sia emersa da alcuni colloqui carcerari, nonché dalla circostanza, affermata in un colloquio in carcere tra i D'Ambrosio padre e figlio e confermata dalle indagini, dell'acquisto da parte del Provenzano di un veicolo Audi A3 Sportback. Oltre ad evocare intercettazioni che riferirebbero di un suo coinvolgimento nella raccolta dei proventi delle estorsioni, l'ordinanza impugnata ha diffusamente richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che confermano lo stretto legame e le assidue frequentazioni dell'istante con affiliati del clan "Ruà-Lanzino", in specie i predetti Gatto e Mazzulla, responsabili dell'estorsione a danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso investe l'ordinanza impugnata in particolare sotto quest'ultimo specifico profilo. Sostiene il ricorrente che le anzidette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono state oggetto di alcun riscontro o confronto, non risultando menzionate nell'ordinanza di misura cautelare, derivandone la mancanza di causalità rispetto alla stessa. Sul punto, il Giudice della riparazione - nel legittimo esercizio dei suoi poteri officiosi di accertamento dei fatti costitutivi o preclusivi del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 9948 del 25/11/2008, dep. 2009, Gongu, Rv. 243701, secondo cui "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice, indipendentemente dalle richieste od allegazioni delle parti, dispone di poteri officiosi per l'accertamento della sussistenza delle cause ostative del dolo e della colpa grave"; Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, dep. 2003, Min. Finanze in proc. Demurtas, Rv. 226062) - ha affermato che tali «consistenti» dichiarazioni, involgenti il Provenzano, sono state rese in interrogatori i cui verbali sono stati acquisiti nel presente procedimento di riparazione. Rispetto ad essi non risulta essere intervenuta opposizione della difesa del richiedente che si è unicamente doluto del fatto che si tratterebbe di dichiarazioni prive di rapporto sinergico con la detenzione. L'assunto è tuttavia infondato in diritto perché il rapporto sinergico si pone con la condotta e non con gli elementi di prova. La Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori, che lo indicavano come inserito nel clan "Ruà-Lanzino", a supporto della prova delle frequentazioni ambigue intrattenute dal ricorrente. Sono le frequentazioni ambigue ad essere in rapporto causale con la detenzione, non gli elementi dai quali esse vengono desunte. L'impostazione difensiva sul punto è quindi del tutto errata. Rispetto a tali frequentazioni, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475); integra invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547). In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesima attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa dal Giudice della cognizione. 2.1.11 secondo motivo è privo di pregio. Il ricorrente sostiene, in termini del tutto apodittici, che sia incostituzionale, perché violativa degli artt. 2, 3, 13, 27, commi 1 e 2 e 76 Cost., la limitazione posta dall'art. 314 comma 1, cod. proc. pen., che circoscrive il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione a coloro che non vi abbiano dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave, affermando che detto diritto spetti comunque, indipendentemente da qualsiasi causa ostativa, in ragione dell'accertata incolpevolezza. Si tratta di assunto manifestamente infondato. Esso, infatti, non tiene conto del presupposto a base dell'istituto, rappresentato dall'"ingiustizia" della detenzione, conseguendone che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Il principio, infatti, rinviene un limite nel dovere di responsabilità di tutti i cittadini, i quali non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le sp