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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 30150/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 5154/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoCarlo Amoruso; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoGaetano Viciconte; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 22 luglio 2021 n. 5473 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2016 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 1° ottobre 2019 n. 18540 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

3. Con sentenza 22 luglio 2021 n. 5473 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con tre distinti ricorsi, proposti (in ordine cronologico) da: a) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri diciassette ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Caputi”), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 21.2.2022); b) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi (ricorso notificato il 22.2.2022alle 12:11); c) da Pier guido Ciabatti con ricorso fondato su un motiv o (ricorso notificato il 22.2.2022 alle 19:25).

5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con tre distinti controricorsi alle impugnazioni sopra elencate.

6. Il ricorso, originariamente assegnato alla Prima Sezione di questa Corte, con provvedimento presidenziale del 16.6.2023 è stato rimesso a questa Sezione, tabellarmentecompetente ratione materiae.

7. I ricorrenti del “gruppo Caputi” ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorsodel “gruppo Caputi”.

Con l’unico motivo di ricorso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione , individuando l’ exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia formulata dai ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in duecentoquattro fattispecie identiche e, in ben ventisette casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022, alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

1.3. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti del “gruppo Caputi” nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Secondo l’ardita tesi deiricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 91.

Tale norma recita: “1.

È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.

2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente.

Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

1.4. E’ arduo comprendere – questa Corte ha già avuto modo di rilevarlo nell’ordinanza n. 22445 del 2025 - in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistichein materia di prescrizione.

In primo luogo essa non è retroattiva.

In secondo luogo non si occupa di prescrizione.

In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”.

In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”.

E va da sé che una N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica.

2. Il primo motivo del ricorso Ceroni-Costa.

Col primo motivo del ricorso Ceroni - Costa i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., perché “non ha fornito alcuna ragione giuridica utile e valida a chiarire la posizione assunta”.

2.1. La censura è temeraria.

La corte d’appello harigettato la domanda per intervenuta prescrizioneed ha ben chiarito quale fosse il termine applicabile e quale l’exordium praescriptionis.

2.2. Quanto alla “doglianza” con la quale i ricorrenti sostengono che il giudice di merito non avrebbe pronunciato su “tutta la domanda”, per non avere sottoposto il caso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, basterà ricordare che sollevare la pregiudiziale comunitaria non è un obbligo per il giudice di merito, e che comunque nel presente caso non v’è materia da sottoporre alla Corte di Lussemburgo, per le ragioni già indicate al precedente § 1.2.

3. Il secondo motivo del ricorso Ceroni-Costa. col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2935 c.c..

Deducono i ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino a quando quella direttiva non sia pienamente ed integralmente recepita, e nel caso di specie il recepimento non poteva dirsi avvenuto nel 1999.

3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bisn. 1, c.p.c., per le ragioni già indicate al precedente § 1.1..

4. Il terzo motivo del ricorso Ceroni-Costa.

N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 I ricorrenti alle pp. 24-26 del proprio ricorso prospettano come “terzo motivo” la riproposizione delle questioni rimaste assorbite (la sussistenza o meno della legittimazione passiva dei tre ministeri indicati in epigrafe).

4.1. Quello in esame non è un motivo di impugnazione: esso solleva infatti questioni non esaminate dalla sentenza impugnate, e che nel caso di favorevole esito dei precedenti motivi, si sarebbero dovute esaminarein sede di rinvio.

5. Il quarto motivo del ricorso Ceroni-Costa.

Col quarto motivo sono formulate due censure: la sentenza d’appello è impugnata sia nella parte in cui ha rigettato il gravame concernente la statuizione di condanna alle spese pronunciate dal tribunale; sia nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del grado d’appello.

I ricorrenti deducono che i giudici di merito avrebbero dovuto compensare le spese sia del primo che del secondo grado, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del contendere.

5.1. Il motivo è manifestamente infondato.

All’epoca dell’introduzione del primo grado di giudizio (2016) questa Corte aveva già da cinque anni stabilito i principi poi puntualmente applicati tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello.

Aggiungasi che non può ritenersi “contrastata” una questione di diritto già affrontata e decisa da questa Corte, sol perché si riscontrino isolate opinioni dissenzienti nella giurisprudenza di merito.Se così fosse, l’art. 65 ord. giud. non avrebbe alcun senso, e ne resterebbe “svisata” la funzione stessa di questa Corte.

In ogni caso l’omessa compensazione delle spese giudiziali non è censurabile davanti a questa Corte: si veda il risalente principio di diritto affermato da Cass., Sez.

Un., n. 14989 del 2005.

N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza impugnata avrebbe violatogli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.; nonché la legge 370/99 ed il d. lgs. 368/99.

Nell’illustrazione del motivo è esposta una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA] conseguì due specializzazioni: l’una negli anni 1981- 1984; l’altra negli anni 1984-1987; -) lo Stato italiano, con la l. 370/99, intese disciplinare la sola posizione di due categorie di medici: (a) coloro che avevano ottenuto un provvedimento favorevole da parte del giudice amministrativo; (b) coloro che “avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° ottobre 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991”; -) [OSCURATO:PERSONA] non rientrava in alcune di queste categorie; -) poiché dunque la l. 370/99 non s’occupò di quanti avessero iniziato la scuola di specializzazione prima del 1983, come l’odierno ricorrente, il credito risarcitorio di quest’ultimo iniziò a prescriversinon dal 1999, ma solo dal momento in cui lo stato italiano diede completa attuazione agli obblighi derivanti dalle Direttive, e cioè dal 2007.

6.1. Il motivo è manifestamente infondatoalla luce dei princìpi già richiamati al precedente §

1.1. Resta solo da aggiungere che non può condividersi la tesi sostenuta da l ricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione.

Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione.

Ed il diritto al risarcimento del danno aquiliano di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16137 del 16.6.2025).

4. Sulle spese.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come segue.

5. Le spese del “gruppo Caputi”.

Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.

5.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”[cfr. atto di citazione in primo grado, p. 13, lettera (a)], e la più risalente delle specializzazioni (ad es., quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1989, al valore della domanda (come s’è detto,euro 55.519,1) si devono sommare trentasei anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 79.503,35 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1989pari a 2,432); b) euro 114.427,92a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione).

N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1di capitale, più euro 79.503,35 di rivalutazione, più euro 114.427,92di interessi, ovvero euro 249.450,37.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.

5.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (3 aprile 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.800, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 18°, e così complessivamente del 350%.

Il totale ascende dunque ad euro 2.800 più (2.800 x 35 0% ) , ovvero euro 12.600, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.

6. Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei criteri indicati nei §§ precedenti, vanno liquidate in euro 2.800 più (2.800 x30%), ovvero euro 3.640.

7. Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei criteri indicati nei §§ precedenti, vanno liquidate in euro 2.800.

8. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata.

E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria.

N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata.

Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del “gruppo Caputi”, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultat o soccombenti in decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi.

Tutti i ricorsi qui riuniti furono dunque proposticon evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza.

P.q.m. (-) dichiara inammissibili tutti i ricorsi; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.600, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], CarbiniMaria Assunta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridella somma di euro 6.300 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.640, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri della somma di euro 1.820 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.800, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridella somma di euro 1.400 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 5154/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoCarlo Amoruso; -ricorrenti - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoGaetano Viciconte; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 22 luglio 2021 n. 5473 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1989; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 1° ottobre 2019 n. 18540 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 3. Con sentenza 22 luglio 2021 n. 5473 la Corte d’appello rigettò tutti gli appelli e condannò i soccombenti alla rifusione delle spese. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con tre distinti ricorsi, proposti (in ordine cronologico) da: a) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri diciassette ricorrenti (d’ora innanzi, per brevità, “il gruppo Caputi”), con ricorso fondato su un motivo (ricorso notificato il 21.2.2022); b) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su quattro motivi (ricorso notificato il 22.2.2022alle 12:11); c) da Pier guido Ciabatti con ricorso fondato su un motiv o (ricorso notificato il 22.2.2022 alle 19:25). 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con tre distinti controricorsi alle impugnazioni sopra elencate. 6. Il ricorso, originariamente assegnato alla Prima Sezione di questa Corte, con provvedimento presidenziale del 16.6.2023 è stato rimesso a questa Sezione, tabellarmentecompetente ratione materiae. 7. I ricorrenti del “gruppo Caputi” ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsodel “gruppo Caputi”. Con l’unico motivo di ricorso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione , individuando l’ exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia formulata dai ricorrenti è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in duecentoquattro fattispecie identiche e, in ben ventisette casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022, alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.). 1.3. Manifestamente irrilevanti sono, sul punto qui in esame, le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrenti del “gruppo Caputi” nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Secondo l’ardita tesi deiricorrenti, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, né potrebbe darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte cui quella sentenza si è uniformata, per effetto dell’introduzione dell’art. 3 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 91. Tale norma recita: “1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero. 2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”. 1.4. E’ arduo comprendere – questa Corte ha già avuto modo di rilevarlo nell’ordinanza n. 22445 del 2025 - in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistichein materia di prescrizione. In primo luogo essa non è retroattiva. In secondo luogo non si occupa di prescrizione. In terzo luogo non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica. 2. Il primo motivo del ricorso Ceroni-Costa. Col primo motivo del ricorso Ceroni - Costa i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe nulla ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., perché “non ha fornito alcuna ragione giuridica utile e valida a chiarire la posizione assunta”. 2.1. La censura è temeraria. La corte d’appello harigettato la domanda per intervenuta prescrizioneed ha ben chiarito quale fosse il termine applicabile e quale l’exordium praescriptionis. 2.2. Quanto alla “doglianza” con la quale i ricorrenti sostengono che il giudice di merito non avrebbe pronunciato su “tutta la domanda”, per non avere sottoposto il caso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, basterà ricordare che sollevare la pregiudiziale comunitaria non è un obbligo per il giudice di merito, e che comunque nel presente caso non v’è materia da sottoporre alla Corte di Lussemburgo, per le ragioni già indicate al precedente § 1.2. 3. Il secondo motivo del ricorso Ceroni-Costa. col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2935 c.c.. Deducono i ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino a quando quella direttiva non sia pienamente ed integralmente recepita, e nel caso di specie il recepimento non poteva dirsi avvenuto nel 1999. 3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bisn. 1, c.p.c., per le ragioni già indicate al precedente § 1.1.. 4. Il terzo motivo del ricorso Ceroni-Costa. N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 I ricorrenti alle pp. 24-26 del proprio ricorso prospettano come “terzo motivo” la riproposizione delle questioni rimaste assorbite (la sussistenza o meno della legittimazione passiva dei tre ministeri indicati in epigrafe). 4.1. Quello in esame non è un motivo di impugnazione: esso solleva infatti questioni non esaminate dalla sentenza impugnate, e che nel caso di favorevole esito dei precedenti motivi, si sarebbero dovute esaminarein sede di rinvio. 5. Il quarto motivo del ricorso Ceroni-Costa. Col quarto motivo sono formulate due censure: la sentenza d’appello è impugnata sia nella parte in cui ha rigettato il gravame concernente la statuizione di condanna alle spese pronunciate dal tribunale; sia nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del grado d’appello. I ricorrenti deducono che i giudici di merito avrebbero dovuto compensare le spese sia del primo che del secondo grado, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del contendere. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato. All’epoca dell’introduzione del primo grado di giudizio (2016) questa Corte aveva già da cinque anni stabilito i principi poi puntualmente applicati tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello. Aggiungasi che non può ritenersi “contrastata” una questione di diritto già affrontata e decisa da questa Corte, sol perché si riscontrino isolate opinioni dissenzienti nella giurisprudenza di merito.Se così fosse, l’art. 65 ord. giud. non avrebbe alcun senso, e ne resterebbe “svisata” la funzione stessa di questa Corte. In ogni caso l’omessa compensazione delle spese giudiziali non è censurabile davanti a questa Corte: si veda il risalente principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005. N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza impugnata avrebbe violatogli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.; nonché la legge 370/99 ed il d. lgs. 368/99. Nell’illustrazione del motivo è esposta una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA] conseguì due specializzazioni: l’una negli anni 1981- 1984; l’altra negli anni 1984-1987; -) lo Stato italiano, con la l. 370/99, intese disciplinare la sola posizione di due categorie di medici: (a) coloro che avevano ottenuto un provvedimento favorevole da parte del giudice amministrativo; (b) coloro che “avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° ottobre 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991”; -) [OSCURATO:PERSONA] non rientrava in alcune di queste categorie; -) poiché dunque la l. 370/99 non s’occupò di quanti avessero iniziato la scuola di specializzazione prima del 1983, come l’odierno ricorrente, il credito risarcitorio di quest’ultimo iniziò a prescriversinon dal 1999, ma solo dal momento in cui lo stato italiano diede completa attuazione agli obblighi derivanti dalle Direttive, e cioè dal 2007. 6.1. Il motivo è manifestamente infondatoalla luce dei princìpi già richiamati al precedente § 1.1. Resta solo da aggiungere che non può condividersi la tesi sostenuta da l ricorrente, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione. Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione. Ed il diritto al risarcimento del danno aquiliano di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16137 del 16.6.2025). 4. Sulle spese. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come segue. 5. Le spese del “gruppo Caputi”. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. 5.1. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”[cfr. atto di citazione in primo grado, p. 13, lettera (a)], e la più risalente delle specializzazioni (ad es., quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1989, al valore della domanda (come s’è detto,euro 55.519,1) si devono sommare trentasei anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 79.503,35 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1989pari a 2,432); b) euro 114.427,92a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione). N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1di capitale, più euro 79.503,35 di rivalutazione, più euro 114.427,92di interessi, ovvero euro 249.450,37. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro. 5.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (3 aprile 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.800, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e quindi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 18°, e così complessivamente del 350%. Il totale ascende dunque ad euro 2.800 più (2.800 x 35 0% ) , ovvero euro 12.600, cui i ricorrenti vanno condannati in solido. 6. Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei criteri indicati nei §§ precedenti, vanno liquidate in euro 2.800 più (2.800 x30%), ovvero euro 3.640. 7. Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese a carico di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei criteri indicati nei §§ precedenti, vanno liquidate in euro 2.800. 8. Sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata. E’ fondata e va accolta la domanda di condanna di tutti i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una lite temeraria. N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 Infatti al momento della proposizione del presente giudizio di legittimità (2022) questa Corte da 11 anni veniva ripetendo i princìpi cui puntualmente si attenne la sentenza qui impugnata. Non sarà superfluo aggiungere che il difensore dei ricorrenti del “gruppo Caputi”, al momento in cui propose il suo ricorso, era già risultat o soccombenti in decine di ricorsi proposti in fattispecie identiche e fondati su motivi analoghi. Tutti i ricorsi qui riuniti furono dunque proposticon evidente colpa grave, se non con mala fede, e ciò giustifica la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. Il relativo importo va stimato ex art. 1226 c.c. in misura pari alla metà delle spese di soccombenza, oltre ovviamente interessi dalla data della presente ordinanza. P.q.m. (-) dichiara inammissibili tutti i ricorsi; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.600, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], CarbiniMaria Assunta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridella somma di euro 6.300 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del N.R.G.: 5154/22 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.640, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri della somma di euro 1.820 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.800, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei ministridella somma di euro 1.400 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto d
Sentenza Cassazione n. 30150/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris