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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04703/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARI— (dato avviso alle_parti4.2) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v 27765/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la omessa motivazione s'Ah qualificazione giuridica del fatto, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13.12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARI— (dato avviso alle_parti4.2) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v 27765/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la omessa motivazione s'Ah qualificazione giuridica del fatto, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12