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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09189/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena inflitta da ridimensionare in anni 26, provvedendo alla relativa rettifica; l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena della multa inflitta da ridimensionare in euro 37.500,00; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio quantomeno in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per singoli episodi di importazione di sostanza stupefacente, consumata e tentata, mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del solo concorso nella tentata importazione di cocaina contestata al capo 3).

Nella sentenza si dava atto delle ragioni da cui veniva desunta l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, nell'ambito della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumevano il ruolo di capi e promotori, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a disposizione i capitali necessari per l'acquisto di cospicue partite di droga, mentre [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato del reperimento in sud America e del trasporto in Italia, celando lo stupefacente all'interno di spedizioni appositamente organizzate. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto solo in una di tali spedizioni (descritta al capo 3), avvalendosi della sua attività di brokeraggio e predisponendo l'invio di una fornitura di parquet, formalmente destinato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., all'interno del quale era celato lo stupefacente, successivamente non pervenuto in Italia in quanto sottoposto a sequestro in [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati con motivi solo in parte comuni. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattordici motivi di ricorso con i quali deduce:

2.1. violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del collegio giudicante di primo grado, non vi sarebbe stata la dovuta rinnovazione dell'istruttoria;

2.2. violazione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., essendosi ritenute utilizzabili le dichiarazioni dinanzi al collegio in diversa composizione, senza considerare che tale norma è applicabile unicamente ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., tra i quali non è ricompreso il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

2.3. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, ove si trova la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per dissimulare le importazioni di stupefacenti;

2.4. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata 2 -2(7 importazione contestata al capo 3), evidenziando, in particolare, che non erano emersi contatti diretti con i soggetti risultati in possesso dello stupefacente; le intercettazioni telefoniche erano del tutto generiche e dal contenuto non sicuramente riferibile all'attività illecita; i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardavano una tipologia di parquet diverso da quello all'interno del quale risultava occultato lo stupefacente;

2.5. mancata valutazione di elementi decisivi a favore dell'imputato;

2.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata importazione contestata al capo 4), in relazione alla quale le intercettazioni telefoniche non risulterebbero di per sé idonee a fondare un quadro indiziario certo, vi sarebbero, inoltre, motivi leciti alla base dei contatti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti operanti in Bolivia, aventi ad oggetto importazioni di legname;

2.7. mancata valutazione della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, basata anche sulla modifica del sigillo posto a chiusura del container nel quale veniva rinvenuto lo stupefacente;

2.8. mancanza di motivazione in ordine ai motivi posti a sostegno dell'insussistenza dell'associazione, avendo omesso la Corte di appello di valutare in concreto la possibilità che i fatti fossero riconducibili al mero concorso di persone nel reato;

2.9. manifesta illogicità in merito alla ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonostante la comprovata esistenza di plurimi errori e falsi ricordi; 2.10 inutilizzabilità della relazione del laboratorio doganale dell'Agenzia delle Imposte di Amsterdam all'atto del sequestro dello stupefacente, atto non qualificabile quale accertamento tecnico irripetibile e, quindi, non utilizzabile ai fini del dibattimento; inutilizzabilità delle note trasmesse dalla polizia boliviana, dovendosi escludere la natura di atti irripetibili e la conseguente acquisizione al fascicolo del dibattimento;

2.11. omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante l'espletamento di una perizia sul sistema di comunicazione fondato sulle "nnail in bozza", nonché mancata rinnovazione della deposizione del teste Rubiu;

2.12. errato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, in mancanza dell'accertamento del principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata di cui ai capi 3) e 4);

2.13. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

2.14. errato calcolo della pena finale, determinata in anni 29, anziché in anni 26, come risultante dalla sommatoria degli aumenti a titolo di continuazione indicati in sentenza. 3 Thr:3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sette articolati motivi di ricorso con i quali deduce:

3.1. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per dissimulare le importazioni di stupefacenti

3.2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta detenzione di sostanza stupefacente contestata al capo 2), in particolare, si contesta sotto plurimi aspetti l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe indicato circostanze indimostrate e, inoltre, vanterebbe motivi di astio e risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tali da inficiarne l'attendibilità soggettiva; infine, si deduce l'assenza di adeguati riscontri;

3.3. vizio di motivazione in ordine alla tentata importazione di stupefacente contestZub 3), rispetto alla quale non vi sarebbe prova del concorso materiale fornito da [OSCURATO:PERSONA], non emergendo l'avvenuto finanziamento dell'acquisto, né potendo assumere rilievo il presunto incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in aperta campagna e che, secondo la tesi recepita in sentenza, dimostrerebbe l'accordo tra i predetti;

3.4. vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento del principio attivo dello stupefacente, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

3.5. vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla tentata importazione di cocaina contestata sub capo 4), essendo stata la prova dedotta sulla base delle inattendibili dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in assenza di adeguati riscontri;

3.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, difettando l'individuazione di una stabile organizzazione e non potendo rilevare la semplice ripetitività dei contatti tra alcuni dei presunti associati, tanto più se i reati mezzo si sono verificati a notevole distanza tra di loro; si assume, inoltre, che l'attività di finanziamento sarebbe stata al più realizzata in favore dello [OSCURATO:PERSONA] e non già dell'inesistente associazione.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati due distinti ricorsi da parte dei difensori dell'imputato.

Il ricorso proposto dall'avv.

D'Ascola si compone di quattro motivi, con i quali si deduce:

4.1. vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta partecipazione al tentativo in importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), sostenendosi che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nello svolgimento della sua ordinaria attività di importazione di parquet dal sud America, essendo del tutto ignaro del fatto che il carico spedito alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. celasse lo stupefacente; a riprova di ciò si richiamano sia le interlocuzioni che hanno preceduto la spedizione, aventi un contenuto pienamente compatibile anche con la tesi della legittimità dell'attività in essere, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non era mai venuto in contatto con i presunti fornitori della droga, né è stato indicato dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto compartecipe all'illecita attività dello [OSCURATO:PERSONA], si sostiene, anzi, che proprio [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di come [OSCURATO:PERSONA] fosse solito servirsi di spedizionieri ignari del traffico di droga.

A riprova di ciò si richiama la conversazione captata presso la Casa circondariale in cui Scuderi era detenuto, lì dove quest'ultimo avrebbe affermato l'estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA];

4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'impossibilità di qualificare i fatti posti in essere come diretti in modo non univoco alla commissione del reato, posto che a fronte della sicura disponibilità della cocaina da parte dei venditori, non corrisponde l'idoneità degli atti posti in essere dai presunti destinatari dello stupefacente, le cui condotte si sarebbero arrestate alla soglia degli atti preparatori non punibili;

4.3. vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi, con i quali deduce:

5.1. vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari a carico dell'imputato, sia in ordine all'interpretazione delle intercettazione che alla valorizzazione di fatti ritenuti neutri; in particolare, si deduce che l'intera vicenda andrebbe riletta alla luce della sentenza assolutoria emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], teste a difesa del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di come l'acquisto e la spedizione del parquet curato dall'imputato rientrava nell'ordinaria attività d'impresa della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; 5.2 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza che siano stati esaminati i rilievi difensivi sollevati dinanzi alla Corte di appello; si contesta, inoltre, con il terzo motivo di ricorso, l'erroneo aumento della pena apportato a fronte della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posto che la pena detentiva e quella pecuniaria venivano aumentate in maniera disomogenea. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono parzialmente fondati.

2. Si può procedere all'esame congiunto dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) in ordine alla ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Locri in favore di quello di Vercelli.

Entrambi gli imputati, sostanzialmente con le medesime argomentazioni, sostengono che la presunta associazione finalizzata all'importazione di stupefacente non sarebbe radicata nel territorio di Locri, posto che [OSCURATO:PERSONA] operava da Santhià, ove ha sede la [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, la società impiegata per celare le importazioni di droga.

I ricorrenti ripropongono la medesima doglianza già esaminata e risolta dai giudici di merito, i quali hanno condivisibilmente valorizzato il fatto che l'associazione, in base all'imputazione, è sorta nel territorio di Gioiosa ionica, ove dimora [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] ha stabili contatti.

L'atto costitutivo della presunta associazione, pertanto, si sarebbe consumato proprio in quel territorio, allorchè [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concordato di svolgere l'attività di importazione di stupefacenti, stabilendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe finanziato gli acquisti, mentre [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato del materiale reperimento della droga e dell'invio in Italia; sempre nel territorio calabrese, inoltre, sarebbero intervenuti gli accordi per la gestione dell'attività illecita, anche mediante incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto detto induce a ritenere che in Calabria è ubicato non solo il luogo in cui si è concluso il pactum sceleris, ma anche la sede decisionale dell'associazione, a nulla rilevando che, una parte della condotta illecita concernente le singole condotte di importazione di stupefacente, sia avvenuta in Santhià.

3. Procedendo all'esame dei motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi con i quali si deduce la nullità derivante dalla mancata rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative, nonostante le plurime modifiche intervenute nella composizione del collegio giudicante di primo grado.

3.1. I motivi sono manifestamente infondati, posto che nel caso di specie trova applicazione la previsione dell'art. 190-bis cod. proc. pen. secondo il quale, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione della prova dichiarativa è ammessa solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

La giurisprudenza, peraltro, ha sottolineato come la rinnovazione dell'istruttoria in tali ipotesi è condizionata all'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi, senza che la disciplina dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen. possa ritenersi in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU (Sez.6, n. 29660 del 10/4/2018, Condello, Rv. 273443).

Parimenti infondata è l'eccezione di nullità sollevata con riferimento al fatto che l'art. 190-bis cod. proc. pen. sia stato applicato anche in relazione a reati - nel caso di specie quello di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - non contemplati dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

Anche tale doglianza, infatti, non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, in base al quale la regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art.51 cod.proc.pen.

A tale conclusione si giunge evidenziando come l'art.190-bis cod.proc.pen. fa riferimento al procedimento e non ai singoli reati in esso trattati e l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta (Sez.6, n. 3609 del 3/10/2018, dep.2019, Furnari, Rv. 275880).

4. In relazione al capo 3 dell'imputazione, avente ad oggetto il tentativo di importazione di 392 chili di cocaina, non pervenuti in Italia in quanto oggetto di sequestro in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha formulato il quarto e quinto motivo di ricorso.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con i motivi di impugnazione omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto contatti con i soggetti coinvolti nel trasporto della cocaina; che vi erano elementi idonei a sostenere un suo viaggio in Bolivia e non in [OSCURATO:PERSONA]; che le intercettazioni telefoniche non erano sufficient4 a fondare un quadro indiziario idoneo a condurre alla condanna e, infine, non era stata valutata la ricostruzione alternativa formulata dalla difesa.

4.1. I suddetti motivi di ricorso si risolvono in una censura di merito, senza che dal loro esame emergano elementi per sostenere l'illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Sul punto, i giudici di primo e secondo grado hanno fornito una lettura delle risultanze istruttorie immune da censure e fondata, in gran parte, sull'interpretazione delle intercettazioni captate, integrante una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; si veda anche Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

4.2. La Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, non si è affatto limitata a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado, bensì le ha valutate in senso critico (si veda pg.97-100) fornendo adeguata risposta alle doglianze sollevate dagli appellanti.

Né rileva il fatto che le intercettazioni telefoniche assumono una valenza indiziante, posto che il giudizio in merito alla gravità, precisione e concordanza è stato compiutamente svolto, sia valorizzando l'effettivo sequestro dello stupefacente, sia ponendo in correlazione le modalità della condotta emergenti dalle intercettazioni con quelle riferite dal collaborante, dando atto della piena convergenza di tali elementi.

4.3. Parimenti infondata è la doglianza in merito alla ricostruzione dell'incontro avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il terreno di Focà.

Sul punto, le conformi sentenze di merito hanno fornito un'ampia, logica e probatoriannente supportata ricostruzione dell'incontro e delle modalità mediante le quali la polizia giudiziaria ha eseguito il monitoraggio.

A fronte di tali elementi, la difesa si limita a dedurre elementi di dubbio che, tuttavia, non risultano idonei a far ritenere la sussistenza del vizio di motivazione.

Invero, le conformi sentenze di merito hanno ricostruito l'episodio in modo puntuale sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, dando atto di come [OSCURATO:PERSONA] si sia recato presso il terreno in contrada Focà assieme a Vallelonga, sull'autovettura condotta da quest'ultimo.

I due venivano notati dai carabinieri in appostamento.

Successivamente, il solo [OSCURATO:PERSONA] $i recava in un aranceto nel quale era presente un'altra autovettura.

Precisano i giudici di appello che, subito dopo il termine dell'incontro, i militari procedevano a fermare le autovetture a bordo delle quali si erano allontanati lo [OSCURATO:PERSONA] e l'altro interlocutore, individuato quest'ultimo nello [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione resa sul punto, pertanto, deve ritenersi immune da vizi.

4.4. Il ricorrente propone anche una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non era in alcun modo coinvolto nell'importazione del legname all'interno del quale è stato successivamente rinvenuta la cocaina.

Si tratta di motivo inammissibile, in quanto tende ad avvalorare una ricostruzione in fatto esclusa dai giudici di merito, con motivazione immune da vizi e, quindi, non sindacabile in questa sede.

A tal fine, basti considerare che lo [OSCURATO:PERSONA] era pienamente a conoscenza ed interessato alla spedizione del carico (sul punto vanno richiamate le conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA]), all'interno del quale è stato successivamente rinvenuta la cocaina.

Il modus operandi seguito nel caso di specie, peraltro, risulta del tutto conforme a quello descritto dal collaborante, il che corrobora ulteriormente la correttezza della motivazione sulla quale si fonda l'impugnata sentenza.

Né appare dirimente il rilievo difensivo secondo cui gli accordi intercorsi tra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto un diverso tipo di legname rispetto a quello all'interno del quale è risultata celata la cocaina.

La ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo un percorso pienamente logico, si fonda sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano in programma un unico invio di merce dal [OSCURATO:PERSONA], sicchè non vi sono fondati elementi per dubitare che il carico sequestrato fosse quello oggetto degli accordi in precedenza presi.

Del resto, nella prospettiva dello [OSCURATO:PERSONA] era sostanzialmente irrilevante il tipo di legno che sarebbe stato spedito, essendo questi interessato esclusivamente all'invio della cocaina.

5. Considerazioni analoghe a quelle sopra svolte vanno richiamate anche in relazione al sesto e settimo motivo di ricorso, relativi al tentativo di importazione di 70 chilogrammi di cocaina, rinvenuti presso il porto di Rotterdam all'interno di un container partito da un porto sito in Perù e destinato alla ditta Elsuronn di [OSCURATO:PERSONA] n.

Nel caso di specie, la cocaina era celata all'interno di materiale ferroso.

Anche con riferimento a tale imputazione, la difesa enuclea elementi asseritamente non considerati dai giudici di merito, sostenendo che la trattativa si era svolta in maniera del tutto palese e lecita; che lo [OSCURATO:PERSONA] era interessato all'invio di legname e non già di materiale ferroso; che le comunicazioni con i soggetti boliviani e [OSCURATO:PERSONA] non si erano svolte mediante il sistema delle c.d.

"mail in bozza", idoneo a celare il contenuto delle mail, bensì utilizzando account di mail riferiti ai diversi soggetti coinvolti ed agevolmente suscettibili di captazione.

La difesa, invero, si limita a sollevare profili di dubbio senza confrontarsi con la logica e coerente ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dalla quale emergono i plurimi contatti tra i soggetti interessati, l'abituale ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] ad utenze pubbliche per le comunicazioni con [OSCURATO:PERSONA], nonché con i soggetti boliviani; l'utilizzo del cellulare di Mohan da parte di [OSCURATO:PERSONA] per contattare i soggetti boliviani che avrebbero dovuto inviare la merce; i costanti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'imminenza dell'invio del carico contenente la cocaina.

In definitiva, può ben dirsi che i dedotti profili di contraddittorietà ed illogicità della motivazione non sussistano.

Parimenti infondata è la tesi alternativa prospettata con il settimo motivo, con il quale si ipotizza che la sostanza stupefacente non fosse destinata allo Scaféri e che la stessa dovesse essere rimossa dal container, in un momento anteriore rispetto allo sdoganamento.

Si tratta di una prospettazione che non trova alcun concreto aggancio fattuale e che è stata implicitamente esclusa dalla Corte d'appello nel momento stesso in cui è stata accertata la sicura riferibilità del carico di stupefacente allo [OSCURATO:PERSONA].

6. Con il nono motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la doglianza, peraltro, è stata proposta anche dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sicchè le motivazioni di seguito svolte possono valere per entrambi gli impugnanti.

6.1. I ricorrenti deducono la sussistenza di plurime circostanze riferite da [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero state smentite (in particolare: mancato ricovero di [OSCURATO:PERSONA] nel settebre 2010; viaggi in Bolivia; viaggio a Torino e noleggio dell'auto nel giugno 2011; utilizzo del sistema di comunicazione delle "mail in bozza").

La doglianza è infondata, dovendosi applicare il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale i riscontri esterni ben possono riguardare singoli segmenti della condotta, non potendosi far discendere l'inattendibilità del dichiarante dalla manca conferma di episodi marginali e, comunque, non dirimenti ai fini dell'accertamento della condotta.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valutato appieno la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come il nucleo centrale della stessa, consistente nell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'importazione di ingenti quantitativi di stupefacente, abbia trovato pieno riscontro anche e soprattutto con riguardo alle modalità operative impiegate.

A fronte di tale dato, le mere discrasie, imprecisioni o mancate acquisizioni di elementi di riscontro a fatti marginali evidenziati dalla difesa non sono idonei a sovvertire il giudizio di attendibilità.

7. Con il decimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si impugnano le ordinanze istruttore concernenti la ritenuta utilizzabilità della relazione del laboratorio doganale dell'Agenzia delle imposte olandese e l'acquisizione delle cosiddette note DCSA consistenti in annotazioni di polizia trasmesse dalla polizia boliviana a quella italiana.

7.1. Per quanto concerne le note DCSA, il motivo è manifestamente infondato, posto che il ricorrente non esamina il profilo relativo alla prova di resistenza, non indicando in alcun modo come l'eventuale espunzione di tali elementi dal materiale probatorio utilizzabile avrebbe avuto effetti determinanti sulla valutazione complessiva.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).

7.2. È infondata la dedotta inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto in Olanda sulla natura della sostanza stupefacente in sequestro.

Occorre in primo luogo ribadire che le operazioni di analisi chimico- tossicologiche su sostanze ritenute stupefacenti, svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto a sostegno delle ragioni giustificanti il sequestro della sostanza e a corredo della informativa di reato, sono riconducibili alle attività previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non richiedono il preventivo avviso al difensore (Sez.6, n. 50033 del 4/11/2015, Fuscaldo, Rv. 265932).

Nel corso del giudizio è stato, inoltre, escusso il teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario presso l'ufficio delle dogane olandese che ha seguito le operazioni di sequestro ed analisi dello stupefacente, il quale ha anche riferito in merito all'immediata distruzione della droga in conformità alla legislazione del paese estero in cui l'atto è stato compiuto (si veda pg. 78 sent. appello).

Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'analisi sia stata correttamente svolta ed il dato sia pienamente utilizzabile, anche in considerazione dell'avvenuta escussione del teste che ha provveduto al compimento dell'atto.

Deve affermarsi, infatti, il principio secondo cui l'accertamento tecnico, consistente nell'analisi chimico volta a stabilire se le sostanze in sequestro siano stupefacenti, svolto all'estero in conformità alla legislazione nazionale che preveda l'immediata distruzione del reperto, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. ed è utilizzabile, ai sensi dell'art.78 disp.att. cod. proc. pen., dopo l'esame testimoniale dell'autore dell'accertamento (per una fattispecie similare si veda Sez.4, n. 46040 del 14/10/2003, Buccolieri, Rv. 226724).

Peraltro, va anche ribadito che l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera e inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi degli artt. 431 lett. d) cod. proc. pen. e 78 comma secondo disp. att. cod. proc. pen., non si pone in contrasto con la regola del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111 comma quarto Cost., se la rogatoria si è svolta secondo i canoni dell'ordinamento processuale straniero (Sez.2, n. 13112 del 24/6/2004, dep.2005, Servello, Rv. 231312).

8. L'undicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non potendosi il ricorrente dolere del mancato svolgimento di una perizia sul sistema di comunicazione delle cosiddette "mail in bozza".

Per consolidata giurisprudenza, infatti, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.U, n. 39746 del Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105./3/2017, Rv. 270936).

8.1. Parimenti inammissibile è la doglianza concernente l'omessa rinnovazione dell'audizione del teste Rubiu, posto che la difesa si limita a dedurre l'utilità della nuova escussione del teste alla luce della documentazione che il teste avrebbe depositato, senza in alcun modo spiegare la natura e rilevanza di tale documentazione, né le ragioni per cui tale produzione avrebbe reso necessario un approfondimento istruttorio.

9. Il dodicesimo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è comune anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che entrambi hanno contestato l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Entrambi i ricorrenti sostengono che, in assenza di un accertamento sul dato ponderale attestante il quantitativo di principio attivo presente nelle sostanze stupefacenti sequestrate, non sarebbe possibile ritenere sussistenti gli elementi integranti l'aggravante dell'ingente quantità.

I motivi sono manifestamente infondati, posto che per consolidata giurisprudenza al fine di verificare la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è essenziale il ricorso alla determinazione peritale ove da altre fonti probatorie sia possibile evincere che la configurabilità dell'aggravante in considerazione del rilevantissimo quantitativo di stupefacente rinvenuto (Sez.4, n. 34255 del 15/7/2014, Fabbri, Rv. 260640).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che gli imputati erano dediti all'importazione transazionale di quantitativi elevatissimi di stupefacente (capo 2 -55 kg. di cocaina; capo 3 - 392 kg di cocaina; capo 4- 70 Kg. di cocaina).

Peraltro, la giurisprudenza è giunta anche ad affermare che il giudice, anche nel caso in cui il reato sia accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (da ultimo Sez.4, n.21377 del 9/7/2020, Alicandri, Rv. 279512).

A maggior ragione, pertanto, l'accertamento induttivo dell'ingente quantità può essere effettuato ove si disponga quanto meno del dato complessivo relativo alla sostanza stupefacente sequestrata.

10. Con gli ultimi due motivi di ricorso, Scuderi contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'erroneità nel calcolo della pena.

Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che rendono le condotte ascritte all'imputato del tutto incompatibili con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Per quanto concerne il calcolo della pena inflitta, invece, pur se risulta effettivamente sussistente il denunciato errore di calcolo, va rilevato l'assorbimento nel motivo per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, posto che la determinazione della pena finale andrà necessariamente compiuta all'esito del giudizio di rinvio.

11. Il motivo comune ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernente la ritenuta sussistenza del reato associativo, può essere esaminato unitariamente, posto che entrambi gli imputati hanno sollevato questioni sostanzialmente similari, sostenendo che sarebbe al più configurabile ii concorso di persone.

La giurisprudenza formatasi sulla differenza tra il reato associativo ed il concorso di persone è incline a ritenere che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6, n. 17467 dei 21/11/2018, dep.2019, Noure, Rv. 275550).

La costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez.6, n. 27433 del 10/1/2017, Avellino, Rv. 270396).

È pur vero che l'associazione può ritenersi sussistente anche ove sia basata su un apparato organizzativo rudimentale, salvo restando che deve ritenersi sussistente una stabilità del vincolo tale da consentire una reiterazione di condotte non altrimenti realizzabili.

Nel caso di specie, l'associazione è stata desunta dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], dai reiterati contatti tra i presunti associati, nonché dall'esecuzione dei reati fine con modalità similari.

Si tratta di elementi che devono essere letti congiuntamente ad altri dati di segno potenzialmente contrario.

In primo luogo, le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] avrebbero meritato una più attenta valutazione, posto che il predetto riferisce essenzialmente degli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicuramente dimostrativi del concorso di persone, ma non necessariamente della realizzazione di una struttura organizzativa più ampia.

Il fatto che Agostini spesso utilizzi il plurale nel descrivere le condotte poste in essere non costituisce di per sé un elemento a supporto dell'esistenza dell'associazione, trattandosi di un mero modo di esprimersi, peraltro pienamente compatibile anche con l'ipotesi concorsuale.

Occorre altresì considerare che i rapporti intrattenuti, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], con gli altri soggetti ritenuti partecipi, vanno compiutamente vagliati per stabilire se ed in che misura tali soggetti operavano essenzialmente quali correi dello [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che come sodali dell'associazione, posto che quest'ultima eventualità richiede la dimostrazione della consapevolezza della comune appartenenza alla medesima organizzazione e dell'inserimento delle proprie condotte in un più ampio contesto operativo.

Tale aspetto non appare adeguatamente valutato nelle sentenze di merito, dalle quali risultano i contatti ed i collegamenti dei coimputati con [OSCURATO:PERSONA], ma tali condotte sembrano inserirsi in rapporti bilaterali, piuttosto che in un complesso organizzativo più ampio.

Infine, va evidenziato un elemento avente particolare rilievo che, invero, non pare essere stato adeguatamente valutato dalle sentenze di merito, concernente la distanza temporale e la sostanziale autonomia dei reati fine contestati in concorso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 3 e 4).

Si tratta di due episodi che sarebbero stati rispettivamente commessi nell'agosto del 2012 e nell'aprile del 2014.

La notevole distanza temporale esistente tra i reati fine e la mancanza di emergenze processuali dalle quali sia possibile desumere la stabilità del rapporto tra i predetti imputati introduce un vulnus al ragionamento probatorio secondo cui i fatti si inserirebbero nel programma criminoso posto a base del reato associativo.

Anche in considerazione della notevole rilevanza economica dei singoli reati fine contestati, la loro commissione risulterebbe pienamente compatibile anche con l'ipotesi del mero concorso di persone nel reato, ben potendosi sostenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano di volta in volta accordati per compiere singole importazioni di stupefacenti, senza che tale condotta presupponga necessariamente l'esistenza di una struttura associativa.

In definitiva, si ritiene che la condanna per il reato associativo vada annullata con rinvio, dovendosi valutare la compatibilità con tale ipotesi di elementi che ben possono risultare compatibili anche con il mero concorso di persone, consistenti: nel numero limitato dei reati fine; nella distanza temporale dei singoli episodi; nella rilevanza economica dei singoli reati fine, di per sé sufficiente a giustificare la predisposizione di mezzi e persone; nell'assenza di elementi dai quali desumere che vi fosse una complessiva gestione delle attività illecite conseguenti all'importazione della droga; nel fatto che i restanti coimputati avevano rapporti essenzialmente con lo [OSCURATO:PERSONA], senza che emergesse la necessaria affectio societatis estesa a tutti i soggetti ritenuti compartecipi; nell'assenza di contatti tra i presunti sodali negli intervalli di tempo tra l'uno e l'altro dei reati fine; nella ritenuta commissione di fatti, astrattamente rientranti nell'oggetto dell'associazione, senza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2).

La Corte di appello, pertanto, dovrà rivalutare la sussistenza del reato associativo, tenendo conto degli specifici rilievi sollevati dalle difese e verificando la compatibilità del quadro probatorio con l'ipotesi del concorso di persone nei singoli reati fine contestati.

12. Passando ad esaminare i restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che le considerazioni svolte in precedenza in merito all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], alla sussistenza della competenza territoriale, all'aggravante dell'ingente quantitativo ed alla sussistenza del tentativo di importazione di 329 Kg. di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] sono stati già esaminati nell'affrontare i corrispondenti motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, rimane da esaminare il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla detenzione di 55 Kg. di cocaina (capo 2), commesso nel giugno 2021 in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

12.1. La prova del reato è stata desunta essenzialmente dalle dichiarazioni etero ed auto accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricostruito la vicenda, confessando la sua partecipazione.

Sostiene il ricorrente che le dichiarazioni etero-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero attendibili, oltre che per i motivi già dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche per effetto dei motivi di risentimento che il dichiarante avrebbe avuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza delle vicende legate ad un rapporto debitorio esistente tra i predetti.

Le argomentazioni difensive si limitato a riproporre le questioni già sollevate dinanzi al giudice di appello e da questi esaurientemente esaminate, con motivazione immune da censure.

In particolare, la Corte di appello ha dato atto della particolare affidabilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] che, proprio con riferimento al capo sub 2), ha consentito l'emersione di un fatto di reato altrimenti ignoto, peraltro rendendo una dichiarazione ampiamente confessoria, rispetto alla quale non sono emersi elementi di dubbio.

Né è plausibile che [OSCURATO:PERSONA], per mere ragioni di ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], abbia deciso di collaborare fornendo elementi anche auto-accusatori, per un reato gravemente punito ed altrimenti destinato a restare non conosciuto.

In definitiva, quindi, la complessiva motivazione resa sul punto dalle convergenti sentenze di merito è esaustiva ed immune da censure, sicchè le censure mosse dal ricorrente si traducono in una non consentita reiterazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

13. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del solo tentativo di importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mettendo a disposizione la società "[OSCURATO:PERSONA]" mediante la quale importare un carico di legname, all'interno del quale era celato lo stupefacente.

I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] essenzialmente valorizzando il fatto che il carico, sequestrato nel porto di partenza, era destinato alla "[OSCURATO:PERSONA]"; che [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo legale rappresentante della società, aveva poteri di gestione diretti; che le contrattazioni precedenti avevano avuto ad oggetto un tipo di parquet diverso da quello spedito; che interessato alla spedizione era lo [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] intratteneva continui contatti; che, quanto meno in un'occasione, veniva registrata una conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] redarguiva [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che non dovesse chiedere quale fosse il porto di partenza della nave; che il parquet oggetto della spedizione non era destinato ad essere rivenduto alla società indicata da [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito, inoltre, non valutavano a favore dell'imputato la deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", il quale era sottoposto a giudizio per falsa testimonianza, reato dal quale veniva assolto Il ricorrente ha eccepito l'omessa motivazione su un punto rilevante, rappresentando che, in sede di appello, aveva espressamente dedotto che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione con i familiari intercettata in carcere (RIT n.1776/14), aveva affermato l'estraneità ai fatti di [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come un "povero sfortunato" che faceva il rappresentante per lui.

13.1. I motivi di ricorso sono fondati.

Prendendo le mosse dall'omessa valutazione dell'intercettazione ambientale indicata dal ricorrente, si rileva che la Corte di appello, pur dando atto di tale circostanza nel riassumere i motivi di appello (p.108), non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui una simile affermazione, ampiamente liberatoria e sicuramente attendibile, in quanto proveniente dal correo e captata nel corso di un colloquio con i familiari, non sarebbe idonea a modificare il quadro indiziario.

È pur vero che non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez.2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741).

Tale principio, tuttavia, mal si adatta al caso di specie, in cui la circostanza di cui la Corte di appello non ha tenuto conto ha una specifica e rilevante valenza probatoria, sia per la genuinità della dichiarazione, sia perché descrive un fatto che è pienamente conforme ad una ricostruzione che, sotto altro profilo, è stata recepita dalla sentenza.

Nel riportare le dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], i giudizi di merito hanno ricostruito il modus operandi di [OSCURATO:PERSONA], il quale importava i carichi di stupefacente occultandoli all'interno di merce destinata a soggetti ignari del loro contenuto.

Tale modalità, pertanto, sembra essere pienamente in linea sia con la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA], sia con l'intercettazione ambientale nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] scagiona [OSCURATO:PERSONA], confidando ai proprio familiari che quest'ultimo era sostanzialmente all'oscuro del traffico delittuoso.

13.2. La circostanza non valutata non è l'unico motivo che induce all'annullamento con rinvio.

Tra gli altri elementi, che meritano una riconsiderazione da parte del giudice del merito, assume primaria importanza la deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stata ipotizzata la falsa testimonianza, reato dal quale il teste è stato successivamente assolto.

La deposizione non è stata valutata nel merito, proprio in considerazione della ritenuta falsità, ma una volta venuto meno tale sospetto, si rende necessario un nuovo giudizio che tenga conto anche degli elementi, a favore del [OSCURATO:PERSONA], forniti da [OSCURATO:PERSONA].

13.3. Infine, si sottolinea come nel complessivo quadro probatorio meritano una rivalutazione in punto di fatto anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta cui il parquet sarebbe stato rivenuto dalla "[OSCURATO:PERSONA]".

È vero che questi ha escluso di aver acquistato la partita di parquet, ma ha pur sempre ammesso di aver ricevuto una proposta contrattuale al riguardo, circostanza che depone a favore dell'effettività dell'operazione e che va letta congiuntamente alle dichiarazioni sul punto rese da Dotti.

14. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza del reato associativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione al reato contestato al capo 3) per il solo [OSCURATO:PERSONA].

Le imputazioni concernenti i reati fine per i quali è intervenuta condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi definitive, salvo restando che competerà al giudice del rinvio, all'esito del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena inflitta da ridimensionare in anni 26, provvedendo alla relativa rettifica; l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena della multa inflitta da ridimensionare in euro 37.500,00; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio quantomeno in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per singoli episodi di importazione di sostanza stupefacente, consumata e tentata, mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del solo concorso nella tentata importazione di cocaina contestata al capo 3). Nella sentenza si dava atto delle ragioni da cui veniva desunta l'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico, nell'ambito della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumevano il ruolo di capi e promotori, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a disposizione i capitali necessari per l'acquisto di cospicue partite di droga, mentre [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato del reperimento in sud America e del trasporto in Italia, celando lo stupefacente all'interno di spedizioni appositamente organizzate. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto solo in una di tali spedizioni (descritta al capo 3), avvalendosi della sua attività di brokeraggio e predisponendo l'invio di una fornitura di parquet, formalmente destinato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., all'interno del quale era celato lo stupefacente, successivamente non pervenuto in Italia in quanto sottoposto a sequestro in [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati con motivi solo in parte comuni. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattordici motivi di ricorso con i quali deduce: 2.1. violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del collegio giudicante di primo grado, non vi sarebbe stata la dovuta rinnovazione dell'istruttoria; 2.2. violazione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., essendosi ritenute utilizzabili le dichiarazioni dinanzi al collegio in diversa composizione, senza considerare che tale norma è applicabile unicamente ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., tra i quali non è ricompreso il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2.3. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, ove si trova la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per dissimulare le importazioni di stupefacenti; 2.4. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata 2 -2(7 importazione contestata al capo 3), evidenziando, in particolare, che non erano emersi contatti diretti con i soggetti risultati in possesso dello stupefacente; le intercettazioni telefoniche erano del tutto generiche e dal contenuto non sicuramente riferibile all'attività illecita; i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardavano una tipologia di parquet diverso da quello all'interno del quale risultava occultato lo stupefacente; 2.5. mancata valutazione di elementi decisivi a favore dell'imputato; 2.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata importazione contestata al capo 4), in relazione alla quale le intercettazioni telefoniche non risulterebbero di per sé idonee a fondare un quadro indiziario certo, vi sarebbero, inoltre, motivi leciti alla base dei contatti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti operanti in Bolivia, aventi ad oggetto importazioni di legname; 2.7. mancata valutazione della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, basata anche sulla modifica del sigillo posto a chiusura del container nel quale veniva rinvenuto lo stupefacente; 2.8. mancanza di motivazione in ordine ai motivi posti a sostegno dell'insussistenza dell'associazione, avendo omesso la Corte di appello di valutare in concreto la possibilità che i fatti fossero riconducibili al mero concorso di persone nel reato; 2.9. manifesta illogicità in merito alla ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nonostante la comprovata esistenza di plurimi errori e falsi ricordi; 2.10 inutilizzabilità della relazione del laboratorio doganale dell'Agenzia delle Imposte di Amsterdam all'atto del sequestro dello stupefacente, atto non qualificabile quale accertamento tecnico irripetibile e, quindi, non utilizzabile ai fini del dibattimento; inutilizzabilità delle note trasmesse dalla polizia boliviana, dovendosi escludere la natura di atti irripetibili e la conseguente acquisizione al fascicolo del dibattimento; 2.11. omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante l'espletamento di una perizia sul sistema di comunicazione fondato sulle "nnail in bozza", nonché mancata rinnovazione della deposizione del teste Rubiu; 2.12. errato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, in mancanza dell'accertamento del principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata di cui ai capi 3) e 4); 2.13. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2.14. errato calcolo della pena finale, determinata in anni 29, anziché in anni 26, come risultante dalla sommatoria degli aumenti a titolo di continuazione indicati in sentenza. 3 Thr:3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sette articolati motivi di ricorso con i quali deduce: 3.1. violazione delle regole sulla competenza territoriale, posto che la sede operativa dell'associazione doveva individuarsi in Santhià, presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per dissimulare le importazioni di stupefacenti 3.2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta detenzione di sostanza stupefacente contestata al capo 2), in particolare, si contesta sotto plurimi aspetti l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe indicato circostanze indimostrate e, inoltre, vanterebbe motivi di astio e risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tali da inficiarne l'attendibilità soggettiva; infine, si deduce l'assenza di adeguati riscontri; 3.3. vizio di motivazione in ordine alla tentata importazione di stupefacente contestZub 3), rispetto alla quale non vi sarebbe prova del concorso materiale fornito da [OSCURATO:PERSONA], non emergendo l'avvenuto finanziamento dell'acquisto, né potendo assumere rilievo il presunto incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in aperta campagna e che, secondo la tesi recepita in sentenza, dimostrerebbe l'accordo tra i predetti; 3.4. vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento del principio attivo dello stupefacente, con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 3.5. vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla tentata importazione di cocaina contestata sub capo 4), essendo stata la prova dedotta sulla base delle inattendibili dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in assenza di adeguati riscontri; 3.6. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, difettando l'individuazione di una stabile organizzazione e non potendo rilevare la semplice ripetitività dei contatti tra alcuni dei presunti associati, tanto più se i reati mezzo si sono verificati a notevole distanza tra di loro; si assume, inoltre, che l'attività di finanziamento sarebbe stata al più realizzata in favore dello [OSCURATO:PERSONA] e non già dell'inesistente associazione. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati depositati due distinti ricorsi da parte dei difensori dell'imputato. Il ricorso proposto dall'avv. D'Ascola si compone di quattro motivi, con i quali si deduce: 4.1. vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta partecipazione al tentativo in importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), sostenendosi che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato che [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nello svolgimento della sua ordinaria attività di importazione di parquet dal sud America, essendo del tutto ignaro del fatto che il carico spedito alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. celasse lo stupefacente; a riprova di ciò si richiamano sia le interlocuzioni che hanno preceduto la spedizione, aventi un contenuto pienamente compatibile anche con la tesi della legittimità dell'attività in essere, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non era mai venuto in contatto con i presunti fornitori della droga, né è stato indicato dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto compartecipe all'illecita attività dello [OSCURATO:PERSONA], si sostiene, anzi, che proprio [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di come [OSCURATO:PERSONA] fosse solito servirsi di spedizionieri ignari del traffico di droga. A riprova di ciò si richiama la conversazione captata presso la Casa circondariale in cui Scuderi era detenuto, lì dove quest'ultimo avrebbe affermato l'estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA]; 4.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'impossibilità di qualificare i fatti posti in essere come diretti in modo non univoco alla commissione del reato, posto che a fronte della sicura disponibilità della cocaina da parte dei venditori, non corrisponde l'idoneità degli atti posti in essere dai presunti destinatari dello stupefacente, le cui condotte si sarebbero arrestate alla soglia degli atti preparatori non punibili; 4.3. vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi, con i quali deduce: 5.1. vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari a carico dell'imputato, sia in ordine all'interpretazione delle intercettazione che alla valorizzazione di fatti ritenuti neutri; in particolare, si deduce che l'intera vicenda andrebbe riletta alla luce della sentenza assolutoria emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], teste a difesa del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di come l'acquisto e la spedizione del parquet curato dall'imputato rientrava nell'ordinaria attività d'impresa della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; 5.2 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza che siano stati esaminati i rilievi difensivi sollevati dinanzi alla Corte di appello; si contesta, inoltre, con il terzo motivo di ricorso, l'erroneo aumento della pena apportato a fronte della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posto che la pena detentiva e quella pecuniaria venivano aumentate in maniera disomogenea. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. Si può procedere all'esame congiunto dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) in ordine alla ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Locri in favore di quello di Vercelli. Entrambi gli imputati, sostanzialmente con le medesime argomentazioni, sostengono che la presunta associazione finalizzata all'importazione di stupefacente non sarebbe radicata nel territorio di Locri, posto che [OSCURATO:PERSONA] operava da Santhià, ove ha sede la [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, la società impiegata per celare le importazioni di droga. I ricorrenti ripropongono la medesima doglianza già esaminata e risolta dai giudici di merito, i quali hanno condivisibilmente valorizzato il fatto che l'associazione, in base all'imputazione, è sorta nel territorio di Gioiosa ionica, ove dimora [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] ha stabili contatti. L'atto costitutivo della presunta associazione, pertanto, si sarebbe consumato proprio in quel territorio, allorchè [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concordato di svolgere l'attività di importazione di stupefacenti, stabilendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe finanziato gli acquisti, mentre [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato del materiale reperimento della droga e dell'invio in Italia; sempre nel territorio calabrese, inoltre, sarebbero intervenuti gli accordi per la gestione dell'attività illecita, anche mediante incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto detto induce a ritenere che in Calabria è ubicato non solo il luogo in cui si è concluso il pactum sceleris, ma anche la sede decisionale dell'associazione, a nulla rilevando che, una parte della condotta illecita concernente le singole condotte di importazione di stupefacente, sia avvenuta in Santhià. 3. Procedendo all'esame dei motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi con i quali si deduce la nullità derivante dalla mancata rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative, nonostante le plurime modifiche intervenute nella composizione del collegio giudicante di primo grado. 3.1. I motivi sono manifestamente infondati, posto che nel caso di specie trova applicazione la previsione dell'art. 190-bis cod. proc. pen. secondo il quale, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione della prova dichiarativa è ammessa solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. La giurisprudenza, peraltro, ha sottolineato come la rinnovazione dell'istruttoria in tali ipotesi è condizionata all'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi, senza che la disciplina dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen. possa ritenersi in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU (Sez.6, n. 29660 del 10/4/2018, Condello, Rv. 273443). Parimenti infondata è l'eccezione di nullità sollevata con riferimento al fatto che l'art. 190-bis cod. proc. pen. sia stato applicato anche in relazione a reati - nel caso di specie quello di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - non contemplati dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. Anche tale doglianza, infatti, non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, in base al quale la regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art.51 cod.proc.pen. A tale conclusione si giunge evidenziando come l'art.190-bis cod.proc.pen. fa riferimento al procedimento e non ai singoli reati in esso trattati e l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta (Sez.6, n. 3609 del 3/10/2018, dep.2019, Furnari, Rv. 275880). 4. In relazione al capo 3 dell'imputazione, avente ad oggetto il tentativo di importazione di 392 chili di cocaina, non pervenuti in Italia in quanto oggetto di sequestro in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha formulato il quarto e quinto motivo di ricorso. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con i motivi di impugnazione omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto contatti con i soggetti coinvolti nel trasporto della cocaina; che vi erano elementi idonei a sostenere un suo viaggio in Bolivia e non in [OSCURATO:PERSONA]; che le intercettazioni telefoniche non erano sufficient4 a fondare un quadro indiziario idoneo a condurre alla condanna e, infine, non era stata valutata la ricostruzione alternativa formulata dalla difesa. 4.1. I suddetti motivi di ricorso si risolvono in una censura di merito, senza che dal loro esame emergano elementi per sostenere l'illogicità o contraddittorietà della motivazione. Sul punto, i giudici di primo e secondo grado hanno fornito una lettura delle risultanze istruttorie immune da censure e fondata, in gran parte, sull'interpretazione delle intercettazioni captate, integrante una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; si veda anche Sez.U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 4.2. La Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, non si è affatto limitata a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado, bensì le ha valutate in senso critico (si veda pg.97-100) fornendo adeguata risposta alle doglianze sollevate dagli appellanti. Né rileva il fatto che le intercettazioni telefoniche assumono una valenza indiziante, posto che il giudizio in merito alla gravità, precisione e concordanza è stato compiutamente svolto, sia valorizzando l'effettivo sequestro dello stupefacente, sia ponendo in correlazione le modalità della condotta emergenti dalle intercettazioni con quelle riferite dal collaborante, dando atto della piena convergenza di tali elementi. 4.3. Parimenti infondata è la doglianza in merito alla ricostruzione dell'incontro avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il terreno di Focà. Sul punto, le conformi sentenze di merito hanno fornito un'ampia, logica e probatoriannente supportata ricostruzione dell'incontro e delle modalità mediante le quali la polizia giudiziaria ha eseguito il monitoraggio. A fronte di tali elementi, la difesa si limita a dedurre elementi di dubbio che, tuttavia, non risultano idonei a far ritenere la sussistenza del vizio di motivazione. Invero, le conformi sentenze di merito hanno ricostruito l'episodio in modo puntuale sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, dando atto di come [OSCURATO:PERSONA] si sia recato presso il terreno in contrada Focà assieme a Vallelonga, sull'autovettura condotta da quest'ultimo. I due venivano notati dai carabinieri in appostamento. Successivamente, il solo [OSCURATO:PERSONA] $i recava in un aranceto nel quale era presente un'altra autovettura. Precisano i giudici di appello che, subito dopo il termine dell'incontro, i militari procedevano a fermare le autovetture a bordo delle quali si erano allontanati lo [OSCURATO:PERSONA] e l'altro interlocutore, individuato quest'ultimo nello [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione resa sul punto, pertanto, deve ritenersi immune da vizi. 4.4. Il ricorrente propone anche una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non era in alcun modo coinvolto nell'importazione del legname all'interno del quale è stato successivamente rinvenuta la cocaina. Si tratta di motivo inammissibile, in quanto tende ad avvalorare una ricostruzione in fatto esclusa dai giudici di merito, con motivazione immune da vizi e, quindi, non sindacabile in questa sede. A tal fine, basti considerare che lo [OSCURATO:PERSONA] era pienamente a conoscenza ed interessato alla spedizione del carico (sul punto vanno richiamate le conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA]), all'interno del quale è stato successivamente rinvenuta la cocaina. Il modus operandi seguito nel caso di specie, peraltro, risulta del tutto conforme a quello descritto dal collaborante, il che corrobora ulteriormente la correttezza della motivazione sulla quale si fonda l'impugnata sentenza. Né appare dirimente il rilievo difensivo secondo cui gli accordi intercorsi tra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto un diverso tipo di legname rispetto a quello all'interno del quale è risultata celata la cocaina. La ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo un percorso pienamente logico, si fonda sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano in programma un unico invio di merce dal [OSCURATO:PERSONA], sicchè non vi sono fondati elementi per dubitare che il carico sequestrato fosse quello oggetto degli accordi in precedenza presi. Del resto, nella prospettiva dello [OSCURATO:PERSONA] era sostanzialmente irrilevante il tipo di legno che sarebbe stato spedito, essendo questi interessato esclusivamente all'invio della cocaina. 5. Considerazioni analoghe a quelle sopra svolte vanno richiamate anche in relazione al sesto e settimo motivo di ricorso, relativi al tentativo di importazione di 70 chilogrammi di cocaina, rinvenuti presso il porto di Rotterdam all'interno di un container partito da un porto sito in Perù e destinato alla ditta Elsuronn di [OSCURATO:PERSONA] n. Nel caso di specie, la cocaina era celata all'interno di materiale ferroso. Anche con riferimento a tale imputazione, la difesa enuclea elementi asseritamente non considerati dai giudici di merito, sostenendo che la trattativa si era svolta in maniera del tutto palese e lecita; che lo [OSCURATO:PERSONA] era interessato all'invio di legname e non già di materiale ferroso; che le comunicazioni con i soggetti boliviani e [OSCURATO:PERSONA] non si erano svolte mediante il sistema delle c.d. "mail in bozza", idoneo a celare il contenuto delle mail, bensì utilizzando account di mail riferiti ai diversi soggetti coinvolti ed agevolmente suscettibili di captazione. La difesa, invero, si limita a sollevare profili di dubbio senza confrontarsi con la logica e coerente ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dalla quale emergono i plurimi contatti tra i soggetti interessati, l'abituale ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] ad utenze pubbliche per le comunicazioni con [OSCURATO:PERSONA], nonché con i soggetti boliviani; l'utilizzo del cellulare di Mohan da parte di [OSCURATO:PERSONA] per contattare i soggetti boliviani che avrebbero dovuto inviare la merce; i costanti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'imminenza dell'invio del carico contenente la cocaina. In definitiva, può ben dirsi che i dedotti profili di contraddittorietà ed illogicità della motivazione non sussistano. Parimenti infondata è la tesi alternativa prospettata con il settimo motivo, con il quale si ipotizza che la sostanza stupefacente non fosse destinata allo Scaféri e che la stessa dovesse essere rimossa dal container, in un momento anteriore rispetto allo sdoganamento. Si tratta di una prospettazione che non trova alcun concreto aggancio fattuale e che è stata implicitamente esclusa dalla Corte d'appello nel momento stesso in cui è stata accertata la sicura riferibilità del carico di stupefacente allo [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con il nono motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la doglianza, peraltro, è stata proposta anche dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sicchè le motivazioni di seguito svolte possono valere per entrambi gli impugnanti. 6.1. I ricorrenti deducono la sussistenza di plurime circostanze riferite da [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero state smentite (in particolare: mancato ricovero di [OSCURATO:PERSONA] nel settebre 2010; viaggi in Bolivia; viaggio a Torino e noleggio dell'auto nel giugno 2011; utilizzo del sistema di comunicazione delle "mail in bozza"). La doglianza è infondata, dovendosi applicare il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale i riscontri esterni ben possono riguardare singoli segmenti della condotta, non potendosi far discendere l'inattendibilità del dichiarante dalla manca conferma di episodi marginali e, comunque, non dirimenti ai fini dell'accertamento della condotta. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valutato appieno la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come il nucleo centrale della stessa, consistente nell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'importazione di ingenti quantitativi di stupefacente, abbia trovato pieno riscontro anche e soprattutto con riguardo alle modalità operative impiegate. A fronte di tale dato, le mere discrasie, imprecisioni o mancate acquisizioni di elementi di riscontro a fatti marginali evidenziati dalla difesa non sono idonei a sovvertire il giudizio di attendibilità. 7. Con il decimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si impugnano le ordinanze istruttore concernenti la ritenuta utilizzabilità della relazione del laboratorio doganale dell'Agenzia delle imposte olandese e l'acquisizione delle cosiddette note DCSA consistenti in annotazioni di polizia trasmesse dalla polizia boliviana a quella italiana. 7.1. Per quanto concerne le note DCSA, il motivo è manifestamente infondato, posto che il ricorrente non esamina il profilo relativo alla prova di resistenza, non indicando in alcun modo come l'eventuale espunzione di tali elementi dal materiale probatorio utilizzabile avrebbe avuto effetti determinanti sulla valutazione complessiva. Per consolidata giurisprudenza, infatti, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). 7.2. È infondata la dedotta inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto in Olanda sulla natura della sostanza stupefacente in sequestro. Occorre in primo luogo ribadire che le operazioni di analisi chimico- tossicologiche su sostanze ritenute stupefacenti, svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto a sostegno delle ragioni giustificanti il sequestro della sostanza e a corredo della informativa di reato, sono riconducibili alle attività previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non richiedono il preventivo avviso al difensore (Sez.6, n. 50033 del 4/11/2015, Fuscaldo, Rv. 265932). Nel corso del giudizio è stato, inoltre, escusso il teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario presso l'ufficio delle dogane olandese che ha seguito le operazioni di sequestro ed analisi dello stupefacente, il quale ha anche riferito in merito all'immediata distruzione della droga in conformità alla legislazione del paese estero in cui l'atto è stato compiuto (si veda pg. 78 sent. appello). Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'analisi sia stata correttamente svolta ed il dato sia pienamente utilizzabile, anche in considerazione dell'avvenuta escussione del teste che ha provveduto al compimento dell'atto. Deve affermarsi, infatti, il principio secondo cui l'accertamento tecnico, consistente nell'analisi chimico volta a stabilire se le sostanze in sequestro siano stupefacenti, svolto all'estero in conformità alla legislazione nazionale che preveda l'immediata distruzione del reperto, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. ed è utilizzabile, ai sensi dell'art.78 disp.att. cod. proc. pen., dopo l'esame testimoniale dell'autore dell'accertamento (per una fattispecie similare si veda Sez.4, n. 46040 del 14/10/2003, Buccolieri, Rv. 226724). Peraltro, va anche ribadito che l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera e inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi degli artt. 431 lett. d) cod. proc. pen. e 78 comma secondo disp. att. cod. proc. pen., non si pone in contrasto con la regola del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111 comma quarto Cost., se la rogatoria si è svolta secondo i canoni dell'ordinamento processuale straniero (Sez.2, n. 13112 del 24/6/2004, dep.2005, Servello, Rv. 231312). 8. L'undicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non potendosi il ricorrente dolere del mancato svolgimento di una perizia sul sistema di comunicazione delle cosiddette "mail in bozza". Per consolidata giurisprudenza, infatti, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.U, n. 39746 del Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105./3/2017, Rv. 270936). 8.1. Parimenti inammissibile è la doglianza concernente l'omessa rinnovazione dell'audizione del teste Rubiu, posto che la difesa si limita a dedurre l'utilità della nuova escussione del teste alla luce della documentazione che il teste avrebbe depositato, senza in alcun modo spiegare la natura e rilevanza di tale documentazione, né le ragioni per cui tale produzione avrebbe reso necessario un approfondimento istruttorio. 9. Il dodicesimo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è comune anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che entrambi hanno contestato l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Entrambi i ricorrenti sostengono che, in assenza di un accertamento sul dato ponderale attestante il quantitativo di principio attivo presente nelle sostanze stupefacenti sequestrate, non sarebbe possibile ritenere sussistenti gli elementi integranti l'aggravante dell'ingente quantità. I motivi sono manifestamente infondati, posto che per consolidata giurisprudenza al fine di verificare la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è essenziale il ricorso alla determinazione peritale ove da altre fonti probatorie sia possibile evincere che la configurabilità dell'aggravante in considerazione del rilevantissimo quantitativo di stupefacente rinvenuto (Sez.4, n. 34255 del 15/7/2014, Fabbri, Rv. 260640). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che gli imputati erano dediti all'importazione transazionale di quantitativi elevatissimi di stupefacente (capo 2 -55 kg. di cocaina; capo 3 - 392 kg di cocaina; capo 4- 70 Kg. di cocaina). Peraltro, la giurisprudenza è giunta anche ad affermare che il giudice, anche nel caso in cui il reato sia accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (da ultimo Sez.4, n.21377 del 9/7/2020, Alicandri, Rv. 279512). A maggior ragione, pertanto, l'accertamento induttivo dell'ingente quantità può essere effettuato ove si disponga quanto meno del dato complessivo relativo alla sostanza stupefacente sequestrata. 10. Con gli ultimi due motivi di ricorso, Scuderi contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'erroneità nel calcolo della pena. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che rendono le condotte ascritte all'imputato del tutto incompatibili con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. Per quanto concerne il calcolo della pena inflitta, invece, pur se risulta effettivamente sussistente il denunciato errore di calcolo, va rilevato l'assorbimento nel motivo per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, posto che la determinazione della pena finale andrà necessariamente compiuta all'esito del giudizio di rinvio. 11. Il motivo comune ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernente la ritenuta sussistenza del reato associativo, può essere esaminato unitariamente, posto che entrambi gli imputati hanno sollevato questioni sostanzialmente similari, sostenendo che sarebbe al più configurabile ii concorso di persone. La giurisprudenza formatasi sulla differenza tra il reato associativo ed il concorso di persone è incline a ritenere che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6, n. 17467 dei 21/11/2018, dep.2019, Noure, Rv. 275550). La costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez.6, n. 27433 del 10/1/2017, Avellino, Rv. 270396). È pur vero che l'associazione può ritenersi sussistente anche ove sia basata su un apparato organizzativo rudimentale, salvo restando che deve ritenersi sussistente una stabilità del vincolo tale da consentire una reiterazione di condotte non altrimenti realizzabili. Nel caso di specie, l'associazione è stata desunta dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], dai reiterati contatti tra i presunti associati, nonché dall'esecuzione dei reati fine con modalità similari. Si tratta di elementi che devono essere letti congiuntamente ad altri dati di segno potenzialmente contrario. In primo luogo, le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] avrebbero meritato una più attenta valutazione, posto che il predetto riferisce essenzialmente degli accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicuramente dimostrativi del concorso di persone, ma non necessariamente della realizzazione di una struttura organizzativa più ampia. Il fatto che Agostini spesso utilizzi il plurale nel descrivere le condotte poste in essere non costituisce di per sé un elemento a supporto dell'esistenza dell'associazione, trattandosi di un mero modo di esprimersi, peraltro pienamente compatibile anche con l'ipotesi concorsuale. Occorre altresì considerare che i rapporti intrattenuti, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], con gli altri soggetti ritenuti partecipi, vanno compiutamente vagliati per stabilire se ed in che misura tali soggetti operavano essenzialmente quali correi dello [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che come sodali dell'associazione, posto che quest'ultima eventualità richiede la dimostrazione della consapevolezza della comune appartenenza alla medesima organizzazione e dell'inserimento delle proprie condotte in un più ampio contesto operativo. Tale aspetto non appare adeguatamente valutato nelle sentenze di merito, dalle quali risultano i contatti ed i collegamenti dei coimputati con [OSCURATO:PERSONA], ma tali condotte sembrano inserirsi in rapporti bilaterali, piuttosto che in un complesso organizzativo più ampio. Infine, va evidenziato un elemento avente particolare rilievo che, invero, non pare essere stato adeguatamente valutato dalle sentenze di merito, concernente la distanza temporale e la sostanziale autonomia dei reati fine contestati in concorso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 3 e 4). Si tratta di due episodi che sarebbero stati rispettivamente commessi nell'agosto del 2012 e nell'aprile del 2014. La notevole distanza temporale esistente tra i reati fine e la mancanza di emergenze processuali dalle quali sia possibile desumere la stabilità del rapporto tra i predetti imputati introduce un vulnus al ragionamento probatorio secondo cui i fatti si inserirebbero nel programma criminoso posto a base del reato associativo. Anche in considerazione della notevole rilevanza economica dei singoli reati fine contestati, la loro commissione risulterebbe pienamente compatibile anche con l'ipotesi del mero concorso di persone nel reato, ben potendosi sostenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano di volta in volta accordati per compiere singole importazioni di stupefacenti, senza che tale condotta presupponga necessariamente l'esistenza di una struttura associativa. In definitiva, si ritiene che la condanna per il reato associativo vada annullata con rinvio, dovendosi valutare la compatibilità con tale ipotesi di elementi che ben possono risultare compatibili anche con il mero concorso di persone, consistenti: nel numero limitato dei reati fine; nella distanza temporale dei singoli episodi; nella rilevanza economica dei singoli reati fine, di per sé sufficiente a giustificare la predisposizione di mezzi e persone; nell'assenza di elementi dai quali desumere che vi fosse una complessiva gestione delle attività illecite conseguenti all'importazione della droga; nel fatto che i restanti coimputati avevano rapporti essenzialmente con lo [OSCURATO:PERSONA], senza che emergesse la necessaria affectio societatis estesa a tutti i soggetti ritenuti compartecipi; nell'assenza di contatti tra i presunti sodali negli intervalli di tempo tra l'uno e l'altro dei reati fine; nella ritenuta commissione di fatti, astrattamente rientranti nell'oggetto dell'associazione, senza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2). La Corte di appello, pertanto, dovrà rivalutare la sussistenza del reato associativo, tenendo conto degli specifici rilievi sollevati dalle difese e verificando la compatibilità del quadro probatorio con l'ipotesi del concorso di persone nei singoli reati fine contestati. 12. Passando ad esaminare i restanti motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che le considerazioni svolte in precedenza in merito all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], alla sussistenza della competenza territoriale, all'aggravante dell'ingente quantitativo ed alla sussistenza del tentativo di importazione di 329 Kg. di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] sono stati già esaminati nell'affrontare i corrispondenti motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, rimane da esaminare il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla detenzione di 55 Kg. di cocaina (capo 2), commesso nel giugno 2021 in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. La prova del reato è stata desunta essenzialmente dalle dichiarazioni etero ed auto accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricostruito la vicenda, confessando la sua partecipazione. Sostiene il ricorrente che le dichiarazioni etero-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero attendibili, oltre che per i motivi già dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche per effetto dei motivi di risentimento che il dichiarante avrebbe avuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza delle vicende legate ad un rapporto debitorio esistente tra i predetti. Le argomentazioni difensive si limitato a riproporre le questioni già sollevate dinanzi al giudice di appello e da questi esaurientemente esaminate, con motivazione immune da censure. In particolare, la Corte di appello ha dato atto della particolare affidabilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] che, proprio con riferimento al capo sub 2), ha consentito l'emersione di un fatto di reato altrimenti ignoto, peraltro rendendo una dichiarazione ampiamente confessoria, rispetto alla quale non sono emersi elementi di dubbio. Né è plausibile che [OSCURATO:PERSONA], per mere ragioni di ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], abbia deciso di collaborare fornendo elementi anche auto-accusatori, per un reato gravemente punito ed altrimenti destinato a restare non conosciuto. In definitiva, quindi, la complessiva motivazione resa sul punto dalle convergenti sentenze di merito è esaustiva ed immune da censure, sicchè le censure mosse dal ricorrente si traducono in una non consentita reiterazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie. 13. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del solo tentativo di importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mettendo a disposizione la società "[OSCURATO:PERSONA]" mediante la quale importare un carico di legname, all'interno del quale era celato lo stupefacente. I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] essenzialmente valorizzando il fatto che il carico, sequestrato nel porto di partenza, era destinato alla "[OSCURATO:PERSONA]"; che [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo legale rappresentante della società, aveva poteri di gestione diretti; che le contrattazioni precedenti avevano avuto ad oggetto un tipo di parquet diverso da quello spedito; che interessato alla spedizione era lo [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] intratteneva continui contatti; che, quanto meno in un'occasione, veniva registrata una conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] redarguiva [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che non dovesse chiedere quale fosse il porto di partenza della nave; che il parquet oggetto della spedizione non era destinato ad essere rivenduto alla società indicata da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito, inoltre, non valutavano a favore dell'imputato la deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", il quale era sottoposto a giudizio per falsa testimonianza, reato dal quale veniva assolto Il ricorrente ha eccepito l'omessa motivazione su un punto rilevante, rappresentando che, in sede di appello, aveva espressamente dedotto che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione con i familiari intercettata in carcere (RIT n.1776/14), aveva affermato l'estraneità ai fatti di [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come un "povero sfortunato" che faceva il rappresentante per lui. 13.1. I motivi di ricorso sono fondati. Prendendo le mosse dall'omessa valutazione dell'intercettazione ambientale indicata dal ricorrente, si rileva che la Corte di appello, pur dando atto di tale circostanza nel riassumere i motivi di appello (p.108), non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui una simile affermazione, ampiamente liberatoria e sicuramente attendibile, in quanto proveniente dal correo e captata nel corso di un colloquio con i familiari, non sarebbe idonea a modificare il quadro indiziario. È pur vero che non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez.2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741). Tale principio, tuttavia, mal si adatta al caso di specie, in cui la circostanza di cui la Corte di appello non ha tenuto conto ha una specifica e rilevante valenza probatoria, sia per la genuinità della dichiarazione, sia perché descrive un fatto che è pienamente conforme ad una ricostruzione che, sotto altro profilo, è stata recepita dalla sentenza. Nel riportare le dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], i giudizi di merito hanno ricostruito il modus operandi di [OSCURATO:PERSONA], il quale importava i carichi di stupefacente occultandoli all'interno di merce destinata a soggetti ignari del loro contenuto. Tale modalità, pertanto, sembra essere pienamente in linea sia con la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA], sia con l'intercettazione ambientale nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] scagiona [OSCURATO:PERSONA], confidando ai proprio familiari che quest'ultimo era sostanzialmente all'oscuro del traffico delittuoso. 13.2. La circostanza non valutata non è l'unico motivo che induce all'annullamento con rinvio. Tra gli altri elementi, che meritano una riconsiderazione da parte del giudice del merito, assume primaria importanza la deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stata ipotizzata la falsa testimonianza, reato dal quale il teste è stato successivamente assolto. La deposizione non è stata valutata nel merito, proprio in considerazione della ritenuta falsità, ma una volta venuto meno tale sospetto, si rende necessario un nuovo giudizio che tenga conto anche degli elementi, a favore del [OSCURATO:PERSONA], forniti da [OSCURATO:PERSONA]. 13.3. Infine, si sottolinea come nel complessivo quadro probatorio meritano una rivalutazione in punto di fatto anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta cui il parquet sarebbe stato rivenuto dalla "[OSCURATO:PERSONA]". È vero che questi ha escluso di aver acquistato la partita di parquet, ma ha pur sempre ammesso di aver ricevuto una proposta contrattuale al riguardo, circostanza che depone a favore dell'effettività dell'operazione e che va letta congiuntamente alle dichiarazioni sul punto rese da Dotti. 14. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza del reato associativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in relazione al reato contestato al capo 3) per il solo [OSCURATO:PERSONA]. Le imputazioni concernenti i reati fine per i quali è intervenuta condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi definitive, salvo restando che competerà al giudice del rinvio, all'esito del giud
Sentenza Cassazione n. 09189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris