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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19038/2026

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ocura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tebano, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come daprocura in calce al “controricorso”, domicilio digitale come in atti- resistente –e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna pubblicata il 5.11.2025,resa nel procedimento iscritto al N. 18317/2024 R.G.;N. 23426/25 R.G.

Numero registro generale 23426/2025Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 19038/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale delData pubblicazione 11/06/202615.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- con ordinanza del 5.11.2025, il Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art.337, comma 2, c.p.c., dispose la sospensione del giudizio iscritto al N.18317/2024 R.G. – promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Passarini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto domandadi simulazione ex art. 1414 c.c. e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,vantando l’attrice un credito fondato su d.i. – in quanto avverso lasentenza che aveva definito, rigettandola, l’opposizione al detto d.i., ilPassarini aveva proposto gravame e la Corte d’appello di Bologna, conordinanza del 13.5.2025, aveva a sua volta sospeso l’efficacia esecutivadella sentenza di primo grado;- ritenne infatti il Tribunale che, “in ragione dell’obiettiva opacità dei fatticostitutivi del credito sotteso al D.I. alla stregua della documentazione inpenale pendente), con allegazione di circostanze che inducono a ritenereconcretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisioneinvocata in tale processo (Cass. n. 16051 del 18/05/2022), sussistono ipresupposti di cui all’art. 337 co. 2 c.p.c. per disporre la sospensionefacoltativa del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio diappello avanti alla Corte di Appello di Bologna RG 244/2025”;Numero registro generale 23426/2025N. 23426/25 R.G.

Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 19038/2026Data pubblicazione 11/06/2026- avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessariodi competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un motivo, cui resiste con“controricorso” [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese;- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del regolamento;la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;Considerato che- con l’unico motivo si lamenta “violazione e/o erronea applicazionedell’art. 337 co. 2 e 134 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4”; si sostieneche la motivazione con cui il Tribunale felsineo sia meramente tautologicasia in ordine all’affermato rapporto di pregiudizialità tra le cause, sia conriguardo alla mancata adesione alla sentenza di primo grado della causaritenuta pregiudicante, mancando una autonoma e necessariavalutazione prognostica da parte del giudice di merito;Ritenuto che– il ricorso è fondato, perché dalla lettura dell’ordinanza non si rinvieneaffatto quale sia la ragione, al di là di una acritica condivisionedell’ordinanza interinale adottata dalla Corte d’appello ex art. 373 c.p.c.,per cui il Tribunale ritiene che l’appello sarà verosimilmente accolto;- difetta, pertanto, qualsiasi valutazione autonoma da parte del Tribunalecirca il possibile esito del giudizio d’appello in discorso, valutazione checome è noto è indispensabile onde disporre la sospensione facoltativa exNumero registro generale 23426/2025N. 23426/25 R.G.

Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 19038/2026Data pubblicazione 11/06/2026art. 337, comma 2, c.p.c. (si veda per tutte Cass. n. 30106/2024, resain controversia di analoga natura);- in definitiva, va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], con termine di tre mesi dalla comunicazione della presenteordinanza per la riassunzione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadel resistente e degli intimati; P.Q.Mla Corte dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale diBologna, con termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito dellapresente per la riassunzione; condanna il resistente e gli intimati, insolido, alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, che liquida in€ 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2025.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tebano, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come daprocura in calce al “controricorso”, domicilio digitale come in atti- resistente –e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati –avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna pubblicata il 5.11.2025,resa nel procedimento iscritto al N. 18317/2024 R.G.;N. 23426/25 R.G. Numero registro generale 23426/2025Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 19038/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale delData pubblicazione 11/06/202615.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- con ordinanza del 5.11.2025, il Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art.337, comma 2, c.p.c., dispose la sospensione del giudizio iscritto al N.18317/2024 R.G. – promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Passarini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto domandadi simulazione ex art. 1414 c.c. e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.,vantando l’attrice un credito fondato su d.i. – in quanto avverso lasentenza che aveva definito, rigettandola, l’opposizione al detto d.i., ilPassarini aveva proposto gravame e la Corte d’appello di Bologna, conordinanza del 13.5.2025, aveva a sua volta sospeso l’efficacia esecutivadella sentenza di primo grado;- ritenne infatti il Tribunale che, “in ragione dell’obiettiva opacità dei fatticostitutivi del credito sotteso al D.I. alla stregua della documentazione inpenale pendente), con allegazione di circostanze che inducono a ritenereconcretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisioneinvocata in tale processo (Cass. n. 16051 del 18/05/2022), sussistono ipresupposti di cui all’art. 337 co. 2 c.p.c. per disporre la sospensionefacoltativa del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio diappello avanti alla Corte di Appello di Bologna RG 244/2025”;Numero registro generale 23426/2025N. 23426/25 R.G. Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 19038/2026Data pubblicazione 11/06/2026- avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessariodi competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un motivo, cui resiste con“controricorso” [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese;- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del regolamento;la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;Considerato che- con l’unico motivo si lamenta “violazione e/o erronea applicazionedell’art. 337 co. 2 e 134 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4”; si sostieneche la motivazione con cui il Tribunale felsineo sia meramente tautologicasia in ordine all’affermato rapporto di pregiudizialità tra le cause, sia conriguardo alla mancata adesione alla sentenza di primo grado della causaritenuta pregiudicante, mancando una autonoma e necessariavalutazione prognostica da parte del giudice di merito;Ritenuto che– il ricorso è fondato, perché dalla lettura dell’ordinanza non si rinvieneaffatto quale sia la ragione, al di là di una acritica condivisionedell’ordinanza interinale adottata dalla Corte d’appello ex art. 373 c.p.c.,per cui il Tribunale ritiene che l’appello sarà verosimilmente accolto;- difetta, pertanto, qualsiasi valutazione autonoma da parte del Tribunalecirca il possibile esito del giudizio d’appello in discorso, valutazione checome è noto è indispensabile onde disporre la sospensione facoltativa exNumero registro generale 23426/2025N. 23426/25 R.G. Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 19038/2026Data pubblicazione 11/06/2026art. 337, comma 2, c.p.c. (si veda per tutte Cass. n. 30106/2024, resain controversia di analoga natura);- in definitiva, va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], con termine di tre mesi dalla comunicazione della presenteordinanza per la riassunzione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadel resistente e degli intimati; P.Q.Mla Corte dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale diBologna, con termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito dellapresente per la riassunzione; condanna il resistente e gli intimati, insolido, alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, che liquida in€ 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2025.Il PresidenteRaffaele Frasca
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