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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20317/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) mancata individualizzazione della pena, sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo; 3) mancata sostituzione della pena; rilevato che il primo motivo non si confronta con la motivazione, completa e non illogica, della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 62- bis cod. pen., ostandovi la gravità del fatto (i controlli furono effettuati a notevole distanza l'uno dall'altro e l'imputo risultò in entrambi i casi assente) e la mancanza di elementi positivi a tal fine valorizzabili; rilevato che il secondo motivo di ricorso è formulato in termini generici e che, comunque, alla luce della rilevata gravità del fatto, appare manifestamente infondato; rilevato, quanto al terzo motivo, che — fermo l'intento della c.d.

"riforma Cartabia" di implementare il ricorso alla sostituzione della pena —, la decisione resta affidata al giudice di merito che, nel caso di specie, a deduzioni analoghe a quelle del terzo motivo, oltre ad evidenziare che la difesa non aveva offerto prova della solvibilità dell'imputato (privo di occupazione), ha risposto, con motivazione prova di vizi, che comunque non potevano sottovalutarsi i numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio, dell'imputato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.[OSCURATO:PERSONA]: IU 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) mancata individualizzazione della pena, sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo; 3) mancata sostituzione della pena; rilevato che il primo motivo non si confronta con la motivazione, completa e non illogica, della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 62- bis cod. pen., ostandovi la gravità del fatto (i controlli furono effettuati a notevole distanza l'uno dall'altro e l'imputo risultò in entrambi i casi assente) e la mancanza di elementi positivi a tal fine valorizzabili; rilevato che il secondo motivo di ricorso è formulato in termini generici e che, comunque, alla luce della rilevata gravità del fatto, appare manifestamente infondato; rilevato, quanto al terzo motivo, che — fermo l'intento della c.d. "riforma Cartabia" di implementare il ricorso alla sostituzione della pena —, la decisione resta affidata al giudice di merito che, nel caso di specie, a deduzioni analoghe a quelle del terzo motivo, oltre ad evidenziare che la difesa non aveva offerto prova della solvibilità dell'imputato (privo di occupazione), ha risposto, con motivazione prova di vizi, che comunque non potevano sottovalutarsi i numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio, dell'imputato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.[OSCURATO:PERSONA]: IU 202
Sentenza Cassazione n. 20317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris