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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 38342/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 29/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha disposto l' estradizione verso il Principato di Monaco del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto in relazione al reato di truffa, accertato con sentenza esecutiva del Tribunale di Monaco, per il quale è stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 700 e 705 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe fatto una autonoma valutazione del compendio probatorio fornito dalla Autorità giudiziaria richiedente, atteso che la sequenza dei fatti sarebbe incomprensibile e illogica, non sarebbe certa la identificazione nell'odierno ricorrente della persona che avrebbe "tirato le fila" della truffa e i dati raccolti sarebbero stato assunti senza contraddittorio.

La sentenza di condanna, si aggiunge, "contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello stato e la Corte avrebbe errato nel non ritenere il reato di truffa per il quale si procede interamente commesso on line in Italia con conseguente violazione dell'art. 18 lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6-7 cod. pen. e 7 Cedu [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di appello ha ricostruito i fatti e spiegato come nella specie il provvedimento giurisdizionale per la esecuzione del quale si chiede la estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, né vi sono motivi per ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o trattamenti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona.

La Corte di cassazione ha in più occasioni spiegato come, in tema di estradizione, allo Stato richiesto non spetti il sindacato sulla motivazione della sentenza di condanna, a meno che l'estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all'estero, di diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano (Sez. 6, n. 49249 del 07/10/2016, Dona, Rv. 268168).

In ragione del principio indicato, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza essendosi il ricorrente limitato a dedurre che la Corte non avrebbe compiuto "un'autonoma valutazione del compendio accusatorio fornito dalle autorità monegasche" (così il ricorso), senza tuttavia allegare alcunchè di specifico al fine di comprendere quale diritto fondamentale nella specie sarebbe stato violato e in cosa sarebbe consistita la violazione.

Né è fondato l'assunto secondo cui il reato per cui si procede sarebbe stato commesso interamente in Italia e dunque sarebbe stato "competente" il Giudice italiano (così il ricorso), avendo la Corte di appello invece spiegato, nella ricostruzione dei fatti, come almeno una parte della condotta, e, in particolare, l'atto di disposizione patrimoniale conseguente alla condotta decettiva, sia stato compiuto all'estero.

3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 29/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha disposto l' estradizione verso il Principato di Monaco del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto in relazione al reato di truffa, accertato con sentenza esecutiva del Tribunale di Monaco, per il quale è stata inflitta la pena di sei mesi di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 700 e 705 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe fatto una autonoma valutazione del compendio probatorio fornito dalla Autorità giudiziaria richiedente, atteso che la sequenza dei fatti sarebbe incomprensibile e illogica, non sarebbe certa la identificazione nell'odierno ricorrente della persona che avrebbe "tirato le fila" della truffa e i dati raccolti sarebbero stato assunti senza contraddittorio. La sentenza di condanna, si aggiunge, "contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello stato e la Corte avrebbe errato nel non ritenere il reato di truffa per il quale si procede interamente commesso on line in Italia con conseguente violazione dell'art. 18 lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 6-7 cod. pen. e 7 Cedu [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di appello ha ricostruito i fatti e spiegato come nella specie il provvedimento giurisdizionale per la esecuzione del quale si chiede la estradizione non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, né vi sono motivi per ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o trattamenti che configurano violazione dei diritti fondamentali della persona. La Corte di cassazione ha in più occasioni spiegato come, in tema di estradizione, allo Stato richiesto non spetti il sindacato sulla motivazione della sentenza di condanna, a meno che l'estradando non alleghi la violazione, nel processo svoltosi all'estero, di diritti fondamentali o la presenza nella sentenza di disposizioni contrarie a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano (Sez. 6, n. 49249 del 07/10/2016, Dona, Rv. 268168). In ragione del principio indicato, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza essendosi il ricorrente limitato a dedurre che la Corte non avrebbe compiuto "un'autonoma valutazione del compendio accusatorio fornito dalle autorità monegasche" (così il ricorso), senza tuttavia allegare alcunchè di specifico al fine di comprendere quale diritto fondamentale nella specie sarebbe stato violato e in cosa sarebbe consistita la violazione. Né è fondato l'assunto secondo cui il reato per cui si procede sarebbe stato commesso interamente in Italia e dunque sarebbe stato "competente" il Giudice italiano (così il ricorso), avendo la Corte di appello invece spiegato, nella ricostruzione dei fatti, come almeno una parte della condotta, e, in particolare, l'atto di disposizione patrimoniale conseguente alla condotta decettiva, sia stato compiuto all'estero. 3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in R
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