CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47138/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Novara del 25 novembre 2022, che aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, dichiarando l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione del dettato dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello di Torino ha valutato direttamente il documento falsificato, affermando che non si trattava di un falso grossolano per la cui integrazione si richiedeva la riconoscibilità ictu ocull da parte di chiunque, come affermato dalle pronunce di legittimità riportate in sentenza (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639; Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Asin, Rv. 276244; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, dep. 2013, Rahman, Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063); - che il secondo motivo è inammissibile poiché esso attiene a questioni di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis