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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37776/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6049/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione(già [OSCURATO:SOCIETA].), C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, al Corso Italia n. 171, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F . : [OSCURATO:PERSONA] 66P54 C35 1A) del foro di Catania ed e lettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 239; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate e del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Intimazione pagamento conseguente a cartella – Obbligo di segnalazione della richiesta di compensazione di credito Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 398 2 / 05 / 20 20 emessa dalla CTR della Sicil i a il 17/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso l’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di una cartella, eccependone l’illegittimità ai sensi dell’art. 28 ter dPR n. 602/1973, stante la mancata compensazione richiesta.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, compensando il debito d’imposta di cui all’atto impugnato (pari ad euro 704.165,59) nella misura di euro 566.787,82.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, cui aderiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il gravame e rigettava l’originario ricorso della contribuente, evidenziando che, essendo la cartella di pagamento propedeutica all’intimazione impugnata stata notificata il 23.6.2010, la stessa non era stata impugnata, con la conseguenza che era divenuta definitiva ed incontestabile.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituitoil contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’atto d’intimazione fosse stato impugnato non già per eccepirne la nullità per vizi suoi propri, ma per contestare la fondatezza dell’originaria pretesa erariale.

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi su tutti gli ulteriori motivi di ricorso concernenti vizi propri dell’atto impugnato.

3. I motivi, da trattarsicongiuntamente, siccome strettamente connessi, si rivelano infondati.

Conil ricorso originario la società contribuente aveva sollevato le seguent i questioni: (a) diritto alla compensazione; (b) vari profili di nullità dell'intimazionedi pagamento impugnata.

In primo grado era stato accolto il ricorso quanto al profilo della compensabilità del debito derivante dall'intimazione con un (minor) contro credito vantato.

In appello, in accoglimentodel gravame proposto dall'Ufficio, l'originario ricorso è stato, invece,rigettato.

Va evidenziato che la contribuente in appello è rimasta contumace.

Neconsegue che, fermo restando che qualsiasi eccezione rel ativa a un atto impositivo divenuto definitivo (come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto) è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (sicchè l’intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo - nel caso di specie, una cartella di pagamento - divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri, e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito; cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021), sebbene l'impugnazione ab initio riguardava la sola intimazione di pagamento (non essendo stata mossa alcunacontestazione in ordine all’ an e al quantum della pretesa contenuta nella prodromica cartella di pagamento), la doglianza è destituita di fondamento.Invero, avuto riguardo a gli "ulteriori motivi di nullità dell'atto" (cfr. pag. 5 del ricorso; laddove, con riferimento al profilo della dedotta violazionedell’art. 28 ter dPR n. 602/1973, la censura viene formulata con ilsecondo motivo), non avendo riproposto la contribuente le questioni in appello,su questo profilo si è formato il giudicato interno.

Ciò in quanto nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 20062 del 24/09/2014).

In particolare, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via -riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione -principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018).

Nel caso di specie, la contribuente, non costituendosi nel corso del giudizio di secondo grado, ha omesso di riproporre in quella sede le questioni attinenti agli asseriti vizi propri dell’atto di intimazione che aveva denunciato in primo grado (cfr. pag. 3 del ricorso) e che erano rimaste assorbite nell’accoglimento della richiesta di compensazione dei crediti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 28 ter dPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che è rimessa alla facoltà discrezionale dell’amministrazione finanziaria decidere se procedere o meno alla segnalazione della sussistenza dei presupposti per la compensazione dei controcrediti e per non aver considerato che, in realtà, la richiesta di compensazione era già stata formalizzata dalla società contribuente.

2.1. Il motivo è infondato.

Preliminarmente, va evidenziato che la questione relativa alla non spettanza della compensazione era stata posta dall’Agenzia delle Entrate con l’appello e la CTR ha accolto il motivo di gravame, statuendo la non obbligatorietà della comunicazione della segnalazione di compensazione all’Agente della riscossione.

Ne deriva che ben poteva, quindi, la società contribuente impugnare in cassazione tale statuizione a lei sfavorevole.

Ciò debitamente premesso, l’art. 28 del dPR n. 602/1973, al primo comma, prevede che In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare .Tuttavia, a ben vedere, la contribuente sostiene non che ci fosse un obbligo di segnalazione in capo all'Agenzia delle Entrate, quanto che, avendo ricevuto formale richiesta di compensazione, l'Ufficio avrebbe dovuto portare a termine la procedura compensativa (cfr. fine pag. 7 del ricorso).

Ebbene, anche a voler prescindere dal fatto che non è stato neppure dedotto che si versi, nel caso di specie, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta (l'unica circostanza che giustificherebbe, se del caso, un obbligo di segnalazione), la censura è mal formulata e, come argomentato dall'Agenzia (cfr. fine pag. 12 del controricorso), la contribuente avrebbe dovuto semmai impugnare il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza (anziché l’intimazione di pagamento).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

L e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna ilricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi euro 10 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, quanto all’Agenzia delle Entrate e del Territorio, ed oltre € 200,00 per spese, rimborso forfettario nella misura del 15%dei compensi ed accessori di legge, quanto all’agente della riscossione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6049/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione(già [OSCURATO:SOCIETA].), C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, al Corso Italia n. 171, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F . : [OSCURATO:PERSONA] 66P54 C35 1A) del foro di Catania ed e lettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 239; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate e del Territorio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Intimazione pagamento conseguente a cartella – Obbligo di segnalazione della richiesta di compensazione di credito Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 398 2 / 05 / 20 20 emessa dalla CTR della Sicil i a il 17/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso l’intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di una cartella, eccependone l’illegittimità ai sensi dell’art. 28 ter dPR n. 602/1973, stante la mancata compensazione richiesta. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, compensando il debito d’imposta di cui all’atto impugnato (pari ad euro 704.165,59) nella misura di euro 566.787,82. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, cui aderiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il gravame e rigettava l’originario ricorso della contribuente, evidenziando che, essendo la cartella di pagamento propedeutica all’intimazione impugnata stata notificata il 23.6.2010, la stessa non era stata impugnata, con la conseguenza che era divenuta definitiva ed incontestabile. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituitoil contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’atto d’intimazione fosse stato impugnato non già per eccepirne la nullità per vizi suoi propri, ma per contestare la fondatezza dell’originaria pretesa erariale. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi su tutti gli ulteriori motivi di ricorso concernenti vizi propri dell’atto impugnato. 3. I motivi, da trattarsicongiuntamente, siccome strettamente connessi, si rivelano infondati. Conil ricorso originario la società contribuente aveva sollevato le seguent i questioni: (a) diritto alla compensazione; (b) vari profili di nullità dell'intimazionedi pagamento impugnata. In primo grado era stato accolto il ricorso quanto al profilo della compensabilità del debito derivante dall'intimazione con un (minor) contro credito vantato. In appello, in accoglimentodel gravame proposto dall'Ufficio, l'originario ricorso è stato, invece,rigettato. Va evidenziato che la contribuente in appello è rimasta contumace. Neconsegue che, fermo restando che qualsiasi eccezione rel ativa a un atto impositivo divenuto definitivo (come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto) è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (sicchè l’intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo - nel caso di specie, una cartella di pagamento - divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri, e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito; cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021), sebbene l'impugnazione ab initio riguardava la sola intimazione di pagamento (non essendo stata mossa alcunacontestazione in ordine all’ an e al quantum della pretesa contenuta nella prodromica cartella di pagamento), la doglianza è destituita di fondamento.Invero, avuto riguardo a gli "ulteriori motivi di nullità dell'atto" (cfr. pag. 5 del ricorso; laddove, con riferimento al profilo della dedotta violazionedell’art. 28 ter dPR n. 602/1973, la censura viene formulata con ilsecondo motivo), non avendo riproposto la contribuente le questioni in appello,su questo profilo si è formato il giudicato interno. Ciò in quanto nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 20062 del 24/09/2014). In particolare, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via -riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione -principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018). Nel caso di specie, la contribuente, non costituendosi nel corso del giudizio di secondo grado, ha omesso di riproporre in quella sede le questioni attinenti agli asseriti vizi propri dell’atto di intimazione che aveva denunciato in primo grado (cfr. pag. 3 del ricorso) e che erano rimaste assorbite nell’accoglimento della richiesta di compensazione dei crediti. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 28 ter dPR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che è rimessa alla facoltà discrezionale dell’amministrazione finanziaria decidere se procedere o meno alla segnalazione della sussistenza dei presupposti per la compensazione dei controcrediti e per non aver considerato che, in realtà, la richiesta di compensazione era già stata formalizzata dalla società contribuente. 2.1. Il motivo è infondato. Preliminarmente, va evidenziato che la questione relativa alla non spettanza della compensazione era stata posta dall’Agenzia delle Entrate con l’appello e la CTR ha accolto il motivo di gravame, statuendo la non obbligatorietà della comunicazione della segnalazione di compensazione all’Agente della riscossione. Ne deriva che ben poteva, quindi, la società contribuente impugnare in cassazione tale statuizione a lei sfavorevole. Ciò debitamente premesso, l’art. 28 del dPR n. 602/1973, al primo comma, prevede che In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare .Tuttavia, a ben vedere, la contribuente sostiene non che ci fosse un obbligo di segnalazione in capo all'Agenzia delle Entrate, quanto che, avendo ricevuto formale richiesta di compensazione, l'Ufficio avrebbe dovuto portare a termine la procedura compensativa (cfr. fine pag. 7 del ricorso). Ebbene, anche a voler prescindere dal fatto che non è stato neppure dedotto che si versi, nel caso di specie, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta (l'unica circostanza che giustificherebbe, se del caso, un obbligo di segnalazione), la censura è mal formulata e, come argomentato dall'Agenzia (cfr. fine pag. 12 del controricorso), la contribuente avrebbe dovuto semmai impugnare il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza (anziché l’intimazione di pagamento). 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. L e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna ilricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi euro 10 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, quanto all’Agenzia delle Entrate e del Territorio, ed oltre € 200,00 per spese, rimborso forfettario nella misura del 15%dei compensi ed accessori di legge, quanto all’agente della riscossione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della par