CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 22065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6273/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], conprocura s peciale in calce al ricorso ; -ricorrente - -contro- R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5034/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Cons.rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23 aprile 2005, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito “Bacchi”) convennein giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, RFI – [OSCURATO:PERSONA] - s .p.A. (di seguito “RFI”), al fine di sentir dichiarare risolto, per grave inadempimento della convenuta ovvero, in subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, il contratto di appalto relativo alla realizzazione di un sottovia carrabile sulla linea ferroviaria [OSCURATO:PERSONA] e di un sottopasso ciclopedonale nella Stazione di [OSCURATO:PERSONA]. La società attrice chiese, altresì, la condanna della committente al risarcimento dei danni ed al pagamento del compenso per le maggiori opere eseguite, nonché l’accertamento dell’illegittima applicazione della penale operata dalla stazione appaltante in sede di conto finale, con conseguente restituzione della somma indebitamente trattenuta. Secondo l’impresa attrice, i lavori erano statiripetutamente sospesi a causa di carenze progettuali ascrivibili alla società committente e, a fronte dell’andamento anomalo dell’appalto, concretatosi nella necessità di predisporre una variante in corso d’opera, vi è stato un incremento complessivo dei costi, formalizzati in apposite riserve dall’appaltatrice, respinte dal Direttore dei Lavori in quanto ritenute intempestive. Si costituìin giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.Il Tribunale di Roma, disposte due consulenze tecniche d’ufficio, con sentenza n. 1339/2013, pubblicata il 23 gennaio 2013, condannò la convenuta al pagamento, nei confronti della parte attrice, del complessivo importo di Euro 333.540,42, oltre interessi dal novembre 2004 sino al saldo, in accoglimento della domanda inerente alla riserva n. 6, concernente gli oneri ulteriori per la sicurezza del cantiere, alla riserva n. 15, relativa alle spese vive ed agli oneri da ritardi di contabilizzazione, nonché della domanda di disapplicazione della penale. Il giudice di prime cure rigettò, invece, la domanda di risoluzione del contratto e le ulteriori richieste formulate dall’[OSCURATO:PERSONA], compensando tra le parti le spese di lite. Avverso la predetta sentenza di primo grado, con atti notificati il 5 marzo ed il 10 marzo 2014, proposeroappello, rispettivamente, RFI (R.G. 1612/2014) e l’[OSCURATO:PERSONA] (R.G. 1735/2014). Disposta la riunione dei relativi giudizi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la Corte d’Appello di Roma , con sentenza n. 5034/2016, pubblicata il 19 agosto 2016 e non notificata, respinse integralmente l’appello proposto dalla Bacchi, mentre ha accolto parzialmente l’impugnazione avanzata da RFI e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato RFI medesima al pagamento, in favore dell’Impresa, della complessiva somma di Euro 265.180, 42, in luogo di quella, liquidata dal Tribunale, di Euro 333.540,42, oltre interessi, a spese interamente compensate. In ordine all’impugnazione proposta dalla Bacchi, la Corte d’Appello – nel confermare, nel merito, le statuizioni di primo grado –ha ritenuto infondata la domanda di risoluzione avanzata, in quanto la disciplina di cui all’art. 1453 c.c. presuppone, ai fini della sua applicabilità, la pendenza del contratto, mentre nel caso in esame il rapporto negoziale è stato portato a compimento con l’ultimazione e la consegna dell’opera. Il giudice di secondo grado ritenne , inoltre, che la condotta dell’impresa Bacchi, esplicatasi nella prosecuzione e completamento dei lavori in data successiva a quella della notifica a RFI di apposito atto di diffida ad adempiere, fosse espressiva della volontà di rinunciare ad avvalersi della risoluzione. La Corte territoriale confermòla sentenza del Tribunale anche nella parte in cui ritennel’intempestività e quindi l’intervenuta decadenza dalle riserve dell’appellante, stante la mancata formulazione delle stesse nel termine prescritto dalle condizioni generali di contratto, salvo per quanto riguarda le riserve nn. 6, 13 e15. Con riferimento al gravame formulato da RFI, la Corte d’Appello – dopo aver accolto la censura relativa alla riserva n. 6, con conseguente riduzione dell’importo dovuto alla Bacchi – respinse gli altri due motivi di appello proposti dalla committente, concernenti le riserve n. 15 e n. 13. In relazione alla riserva n. 15, la Corte rilevò, da un lato, il rispetto dei criteri di specificità nella formulazione della stessa, conformemente alla previsione di cui all’art. 44 delle CGC, dall’altro l’irrilevanza dei tempi di esecuzione dell’appalto e della questione concernente l’imputabilità dei relativi ritardi all’una o all’altra parte, atteso che l’oggetto della rivendicazione dell’appaltatrice è costituito dai ritardi con i quali la committente ha proceduto a liquidare gli acconti dovuti. Con riferimento alla riserva n. 13 la Corte ritenne, in adesione alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., insussistente il ritardo nel completamento dei lavori. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 28 febbraio 2017 ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA], con tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e/o errata interpretazione degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché omessa valutazione e/o pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio. L’impresa ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello di Roma, laddove ha ritenuto infondata la domanda di risoluzione del contratto, segnalando la carenza del percorso argomentativo che ha condotto il giudice di merito da un lato a ritenere che la pendenza del contratto costituisca presupposto necessario per l’applicazione della disciplina in esame, dall’altro a reputare ammissibile la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente (difformemente dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, ancora, a rigettare la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità. La pronuncia impugnata, inoltre, nonavrebbe in alcun modo motivato in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non applicare il disposto dell’art. 13 del contratto, che ne prevede la risoluzione quando la variante dovuta ad errori progettuali ecceda il quinto dell’importo contrattuale complessivo, nonostante nel caso di specie tale importo si fosse addirittura triplicato. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente lamenta l’omesso esame su fatto decisivo relativo alla mancata sottoscrizione, da parte della Bacchi, dell’atto aggiuntivo avente ad oggetto varianti al progetto iniziale. Il mancato perfezionamento del contratto determinerebbe l’inapplicabilità delle condizioni generali, disciplinanti la decadenza dalle riserve dell’appaltatore, cui la sentenza impugnata si richiama per statuire il rigetto delle domande avanzate dall’impresa. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, censurando, segnatamente, il capo di motivazione con cui il giudice di secondo grado ha accolto l’appello avanzato da RFI con riguardo alla riserva n. 6, sull’erroneo presupposto, derivante dall’applicazione delle condizioni generali di contratto, che la riserva non fosse stata iscritta tempestivamente. Con atto notificato il 7 aprile 2017 ha proposto controricorso e ricorso incidentale RFI, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione, formulando due motivi. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 8, 31 e 44 delle condizioni generali di contratto e lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. RFI lamenta che la Corte di merito ha illegittimamente respinto le doglianze relative alla riserva n. 15, nonostante dal documento prodotto dal consulente tecnico di parte, non oggetto di specifiche contestazioni, emergesse in maniera evidente l’imputabilità dei ritardi di contabilizzazione all’[OSCURATO:PERSONA], che ha sospeso arbitrariamente i lavori. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, RFI lamenta violazione dell’art. 36 delle condizioni generali di contratto, nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente incidentale denuncia l’erroneità della sentenza di secondo grado anche in relazione alla riserva n. 13, rilevando l’infondatezza della richiesta di restituzione della penale, stante la riconducibilità dei ritardi dei pagamenti all’inoperosità dell’appaltatore. La sentenza d’appello sarebbe altresì viziata per aver immotivatamente ritenuto applicabile l’art. 44 delle CGC ad alcune riserve e non alla n. 13.Il primo motivo del ricorso principale si articola attraverso varie doglianza afferenti alla risoluzione per inadempimento del contratto d’appalto; esso è fondato nella parte relativa alla prima critica formulata circa i presupposti della risoluzione ex art. 1453 ss, c.c. Al riguardo,la Corte territoriale ha ritenuto che l’esecuzione integrale del contratto si ponga in rapporto di incompatibilità con l’effetto derivante dalla pronuncia di risoluzione ex art. 1458 c.c., ossia il ripristino dello status quo ante. In altri termini, è stato affermato che il soggetto che invoca la risoluzione del contratto non otterrebbe alcuna utilità dall’accoglimento della domanda in esame. Tale rilievo non è condivisibile nel caso concreto in quanto la ricorrente ha rilevato che l’interesse alla richiesta pronuncia di risoluzione è correlato alla ritenuta intempestività di alcune riserve che la stessa ricorrente lamenta essere stata pro nunciata erroneamente dalla Corte territoriale poiché fondata sulle condizioni generali di contratto il cui testo essa assume essere stato prodotto tardivamente attraverso la ctu (come si dirà appresso). In particolare, in punto di principio,secondo l’orientamento di questa Corte, l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga neltempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (Cass., n. 15705/13 e n. 3455/15).In realtà, l’affermazione secondo cui la risoluzione per inadempimento non sarebbe possibile a causa dell’ultimazione dei lavori non trova alcun riscontro positivo: al contrario, va considerato che nell’appalto pubblico un momento che assume rilievo è il collaudo fino al quale la domanda è proponibile (v. Cass., 27 novembre 1964, n. 2813). Circa invece le altre critiche espresse d a l motivo in esame, afferenti alla dedotta omessa motivazione sul mancato accoglimento della domanda di risoluzione, nonostante l’atto di diffida ad adempiere avanzato, sulla base della contestata rinuncia all’effetto risolutorio,e all’importo della variante per errori o omissioni del progetto eccedente il quin to dell’importo contrattuale, le relative doglianze sono da considerare assorbite dall’accoglimento del primo profilo del motivo in quanto logicamente subordinate all’accertamento dell’interesse a conseguire la risoluzione per inadempimento del contratto d’appalto. Parimenti a dirsi circa la questione della risoluzione per eccessiva onerosità. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per la sua natura assorbente, determina l’assorbimento anche degli altri motivi, nonché dello stesso ricorso incidentale, implicando il riesame della questione logicamente preliminare afferente all’interesse alla risoluzione contrattuale per inadempimento in capo alla ricorrente. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi e il r