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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22140/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo dedotto dalla Messina, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze istruttorie e prive di illogicità manifesta, non indicano gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); considerato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto in ragione dell'abitualità della condotta criminosa e dei precedenti penali della Messina (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] /9 ensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo dedotto dalla Messina, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze istruttorie e prive di illogicità manifesta, non indicano gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); considerato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto in ragione dell'abitualità della condotta criminosa e dei precedenti penali della Messina (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] /9 ensore
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