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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46484/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo concernente il riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello specificamente e logicamente motivato in merito al riconoscimento dell'aggravante; ritenuto che il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, a fronte degli indici fattuali - oggettivi e rilevanti - dei quali si è tenuto conto per stabilire l'entità finale della sanzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo concernente il riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello specificamente e logicamente motivato in merito al riconoscimento dell'aggravante; ritenuto che il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, a fronte degli indici fattuali - oggettivi e rilevanti - dei quali si è tenuto conto per stabilire l'entità finale della sanzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46484/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris