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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24069/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su indicazioni di principio e denunziati difetti di motivazione genericamente addotti, comunque smentiti dalla sentenza impugnata ( quanto alla puntualità del motivare rispetto al giudizio di responsabilità nonchè in ordine alla efficacia drogante della sostanza detenuta), peraltro anche relativi a temi non prospettati con l'appello ( il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art 62 n. 2 cp, anche nel caso comunque non argomentato quanto ai relativi presupposti legittimanti assertivamente pretermessi dai giudici del merito) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/4/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su indicazioni di principio e denunziati difetti di motivazione genericamente addotti, comunque smentiti dalla sentenza impugnata ( quanto alla puntualità del motivare rispetto al giudizio di responsabilità nonchè in ordine alla efficacia drogante della sostanza detenuta), peraltro anche relativi a temi non prospettati con l'appello ( il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art 62 n. 2 cp, anche nel caso comunque non argomentato quanto ai relativi presupposti legittimanti assertivamente pretermessi dai giudici del merito) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/4/2