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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 08592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 17 novembre 2016 emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen., commesso in data 29/30 ottobre 2012.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva, ritenendo contraddittorio il giudizio espresso dalla Corte d'appello di perdurante capacità criminale, in luogo del necessario accertamento di una maggiore capacità criminale quale presupposto per il riconoscimento dell'aggravante della recidiva non essendo sufficiente il solo dato fattuale della mera ricaduta nel reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.

Va considerato che il ricorrente non censura specificamente la riconosciuta sussistenza dei caratteri della specificità e della infraquinquennalità della recidiva come ritenuta, ma solo la valutazione della maggiore pericolosità correlata al commesso reato di evasione.

Pertanto, si deve ritenere che tali caratteri non oggetto di impugnazione siano stati correttamente valutati come sussistenti e che la valutazione in merito alla maggiore pericolosità manifestata dall'evasione commessa nonostante le autorizzazioni rilasciate per svolgere attività lavorativa non possa essere oggetto di nuovo sindacato in sede di legittimità, implicando apprezzamenti in fatto riservati al giudizio di merito.

Infine, quanto alla più generale questione relativa al trattamento sanzionatorio va ricordato che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), requisiti rispettati nel caso in esame.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2022 Il consi liere estensore I Presidente R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 17 novembre 2016 emessa dal Tribunale di Bologna, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen., commesso in data 29/30 ottobre 2012. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva, ritenendo contraddittorio il giudizio espresso dalla Corte d'appello di perdurante capacità criminale, in luogo del necessario accertamento di una maggiore capacità criminale quale presupposto per il riconoscimento dell'aggravante della recidiva non essendo sufficiente il solo dato fattuale della mera ricaduta nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo. Va considerato che il ricorrente non censura specificamente la riconosciuta sussistenza dei caratteri della specificità e della infraquinquennalità della recidiva come ritenuta, ma solo la valutazione della maggiore pericolosità correlata al commesso reato di evasione. Pertanto, si deve ritenere che tali caratteri non oggetto di impugnazione siano stati correttamente valutati come sussistenti e che la valutazione in merito alla maggiore pericolosità manifestata dall'evasione commessa nonostante le autorizzazioni rilasciate per svolgere attività lavorativa non possa essere oggetto di nuovo sindacato in sede di legittimità, implicando apprezzamenti in fatto riservati al giudizio di merito. Infine, quanto alla più generale questione relativa al trattamento sanzionatorio va ricordato che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), requisiti rispettati nel caso in esame. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2022 Il consi liere estensore I Presidente R
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