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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 23110/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1483-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - ricorrent e incidental e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1483/2022 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2189/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 3875/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale aveva respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra altri, volte a far accertare la violazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], degli obblighi a contrarre assunti - nell’ambito dell’accordo quadro governativo del 14 settembre 2008 - con l’accordo sindacale del 31 ottobre 2008 e con quelli successivi, con conseguente pretesa del loro diritto ad essere assunti come piloti dal 13 gennaio 2009 e pronunce conseguenziali;

2. la Corte territoriale, esaminati gli accordi e ricondotta la fattispecie alla figura negoziale del contratto a favore di terzo, ha richiamato il principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la prova della ricorrenza delle condizioni per poter essere assunti in questi casi grava, in modo rigoroso, sul lavoratore; pertanto, era onere degli appellanti “dedurre prima, e provare poi, non solo il possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma anche quello dei lavoratori assunti e ciò al fine di consentire la effettiva comparazione della loro posizione con quella degli altri lavoratori che sarebbero stati ingiustamente preferiti”;ha argomentato, tra l’altro, che “il diritto all’assunzione non può derivare automaticamente dal mancato raggiungimento del numero minimo di assunzioni, perché anche ammesso che CAI avesse assunto meno risorse rispetto a quelle previste dall’accordo, ciò non vale ad individuare automaticamente gli appellanti quali soggetti aventi diritto, in mancanza di qualsivoglia comparazione, sulla base indicati nello stesso accordo, con gli altri lavoratori potenzialmente interessati.

Né può darsi rilevanza alla circostanza, assolutamente indimostrata, dedotta dagli appellanti, secondo cui, poiché tutti gli altri criteri di assunzione previsti dal suddetto accordo erano soddisfatti e quindi era esaurita la loro rilevanza, tanto che l’azienda si era fermata nelle assunzioni, residuava solo il criterio dell’anzianità aziendale ed allora essi, rientrando ampiamente nel predetto numero minimo, avevano diritto ad essere assunti”;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso i [OSCURATO:PERSONA] e Floris, affidato a venti motivi; hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]; quest’ultima ha anche articolato ricorso incidentale con un motivo; ad esso hanno resistito con controricorso i ricorrenti in via principale; le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. i motivi del ricorso principale possono essere sintetizzati come di seguito;

1.1. col primo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello travisato la domanda, concentrando la cognizione, e poi la decisione, solo sui criteri di selezione previsti dall'accordo del 30-31 ottobre 2008, mentre la domanda proposta era di adempimento dell'obbligo di assumere il numero minimo di piloti, dapprima indicato in 1550 e poi divenuto 1689; si assume che nel ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti avevano dedotto: che l'accordo governativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva l'obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di assumere non meno di 12.500 dipendenti, di cui 1550 piloti; che l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva specificato i criteri di selezione del personale; che essi avevano allegato e dedotto l'inadempimento di CAI all'obbligo di assumere i 1550 (poi divenuti 1689) piloti; che gli appellanti, in quanto rientranti nel numero minimo dei 1689 piloti da assumere e in possesso dei requisiti previsti dai criteri di cui all'accordo di ottobre 2008, poiché non contestati dalle controparti, avevano un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, secondo lo schema del contratto a favore di terzo;

1.2. con il secondo motivo si denuncia “la violazione dell’art. 116 c.p.c. a causa del travisamento della prova documentale circa un fatto decisivo (art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c.)”, in quanto la Corte territoriale avrebbe applicato “erroneamente una parte dell’accordo del tutto estranea alla controversia”;

1.3. col terzo mezzo si lamenta la violazione “del divieto di reformatio in peius” in quanto la Corte non si sarebbe avveduta che il primo giudice aveva riconosciuto che gli attori possedevano tutti i requisiti previsti dall’accordo dell’ottobre 2008, ma aveva respinto la domanda per altri motivi;

1.4. il quarto motivo denuncia la violazione dell’art.115 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che: “- i ricorrenti avevano dedotto di avere tutti i requisiti previsti dal gruppo A e quelli previsti dal gruppo B precedenti l’anzianità e che, non essendo stato raggiunto il numero minimo oggetto dell’obbligo di assunzione (1550 piloti, poi ascesi a 1689), essi dovevano essere assunti scorrendo la lista dei beneficiari – ex dipendenti delle vecchie società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] poi collocate in amministrazione straordinaria – secondo i criteri di assunzione via via residuali, tra cui quello dell’anzianità”; secondo i ricorrenti “il possesso di tali requisiti era un fatto non contestato da [OSCURATO:PERSONA]”;

1.5. con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi rappresentati da: “ il mancato raggiungimento del numero minimo di piloti che [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata ad assumere; la sussistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti precedenti l’anzianità (quale fatto non contestato); la collocazione dei ricorrenti – secondo il residuale criterio di assunzione dell’anzianità – in posizione utile a rientrare nel numero di piloti ancora da assumere obbligatoriamente”;

1.6. il sesto mezzo denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamento della domanda, ribadendo che “la domanda avanzata non è quella di lesione di un diritto di precedenza nell’assunzione, mai prospettato, bensì quella dell’inadempimento quantitativo dell’obbligo di assunzione e del correlativo diritto all’assunzione ‘in aggiunta’ ai piloti in concreto assunti”;

1.7. il settimo motivo denuncia: “violazione dell’art.1362 c.c. ed in particolare del criterio di interpretazione letterale del contratto (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) e violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.)”, avuto riguardo all’accordo sindacale dell’ottobre del 2008 ed alla sufficienza, ai fini dell’assunzione, dell’abilitazione alla condotta di aeromobili operativi;

1.8. l’ottava censura lamenta ancora il travisamento della domanda perché gli istanti non si erano affatto doluti di essere stati pretermessi nell’assunzione rispetto a coloro che, invece, erano stati assunti;

1.9. il nono motivo denuncia la violazione del principio di non contestazione, sostenendo che controparte non avrebbe mai contraddetto che i ricorrenti avessero tutti i requisiti di cui ai gruppi A e B degli accordi in contesa;

1.10. il decimo motivo denuncia la “violazione dell’art.112 c.p.c. a causa di un ulteriore travisamento della domanda”, rappresentato sempre dal non avere considerato che le parti attrici non avevano lamentato di essere stati pretermessi nell’assunzione rispetto a coloro che erano stati concretamente assunti;

1.11. l’undicesimo motivo denuncia la “violazione dell’art. 115 c.p.c. a causa dell’omesso esame di un documento decisivo (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.)”, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe addebitato ai ricorrenti di non avere adempiuto all’onere di effettuare una comparazione “con gli altri lavoratori potenzialmente interessati”; si sostiene che “tale comparazione era stata espressamente dedotta e soprattutto provata con le liste di piloti e comandanti prodotte con il ricorso di primo grado ai documenti nn. 12 e 13 e soprattutto n. 20 del fascicolo di primo grado”;

1.12. il dodicesimo motivo eccepisce la violazione dell’art. 1362 c.c. perché la sentenza impugnata avrebbe misconosciuto “la chiara lettera del Par.

C dell’accordo sui criteri di assunzione del 30-31 ottobre 2008 dedicato alla priorità applicativa”;

1.13. col motivo seguente si denuncia la violazione dell’art.115 c.p.c. perché “la stessa controparte aveva ammesso che esauriti i criteri di priorità per raggiungere il numero minimo di 1689 pnt, residuava il criterio dell'anzianità (e poi quello dei carichi familiari)”;

1.14. il quattordicesimo mezzo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la difesa dei ricorrenti non si sarebbe affatto lamentata “della predisposizione di due liste che differenziassero i piloti”;

1.15. il quindicesimo denuncia la violazione dell’art.1362 c.c. assumendo che “l’obbligo di assunzione riguardava tutti ‘i piloti’, senza distinguere se avessero o meno la qualifica di comandante, con nessuna incidenza sulla determinatezza del beneficiario avente diritto all’assunzione”;

1.16. il motivo seguente denuncia la violazione della stessa norma sull’interpretazione, con riguardo all’accordo del 19 febbraio 2009, in quanto le “esigenze produttive” potevano condizionare solo il quando dell’assunzione, mentre il criterio dell’anzianità era quello che residuava una volta esauriti tutti gli altri criteri previsti dal precedente accordo dell’ottobre 2008;

1.17. il diciassettesimo motivo ripropone la questione del travisamento della domanda, con violazione dell’art. 112 c.p.c.;

1.18. il diciottesimo denuncia la violazione della stessa norma per omessa pronuncia “sul motivo di appello n. 20” relativo agli obblighi di riqualificazione professionale di [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di autonoma domanda risarcitoria;

1.19. il motivo n. 19 lamenta ancora l’omessa pronuncia sugli altri motivi di impugnazione, sostenendo che “se i giudici d’appello non fossero incorsi in tutti i vizi finora denunciati, avrebbero dovuto necessariamente esaminare tutti gli altri motivi di gravame”;

1.20. con l’ultimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato i soccombenti, senza considerare la novità delle questioni trattate e l’esistenza di precedenti difformi della Corte capitolina;

2. il ricorso principale non può trovare accoglimento sulla scorta di tutte le ragioni già esposte in precedenti di questa Corte (v.

Cass. n. 21447 del 2022 e, successiva conf., Cass. n. 20329 del 2023; in analoghe controversie v.

Cass. n. 21450 del 2022; Cass.n. 34568 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020); precedenti cui il Collegio intende uniformarsi e ai quali si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato;

2.1. in particolare, le prime due decisioni richiamate, che hanno pronunciato su ricorsi contenenti motivi in larga parte sovrapponibili a quelli articolati nel ricorso principale, hanno evidenziato la conformità a diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato il principio secondo cui l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una impresa e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente; da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari; è quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona (cfr. Cass. n. 15073 del 2009; Cass. n. 2523 del 2016); ciò posto, detti precedenti hanno dichiarato o inammissibili o infondate le censure proposte, ribadendo: a) la natura di accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, dell'interpretazione degli atti negoziali, specificatamente dell’accordo sindacale dell’ottobre 2008; b) l’onere di allegazione e prova del possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi, oggettivi e soggettivi, elencati nell’accordo sindacale, gravante sui lavoratori;

2.2. si è poi negato il travisamento della domanda dei lavoratori (sul presupposto del prospettato fondamento sulla violazione del numero minimo di assunzioni e non dei criteri di scelta), da parte del Tribunale e, a propria volta, della Corte d’Appello, per avere questa interpretato la domanda attorea con argomentazione esente da errori di diritto, non incorrendo nel vizio di mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato quale error in procedendo (posto che il vizio di extra petizione ricorre qualora il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, ossia petitum o causa petendi , emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, ossia petitum immediato, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, ossia petitum mediato, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori: Cass. n. 9002 del 2018; Cass. n. 12014 del 2019), atteso peraltro che l’attività di interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito (Cass. n. 2148 del 2004; Cass. n. 11103 del 2020), salvo che non si risolva in una violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., violazione nella specie non ravvisabile; infatti, detto principio implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante;

2.3. neppure sono condivisibili le censure di errores in iudicando, posto che esse non pongono realmente un problema interpretativo delle norme di diritto denunciate come violate, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (tra molte: Cass. n. 10320 del 2018; Cass. n. 23851 del 2019); quanto piuttosto denunciano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 24155 del 2017), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.; non ricorrono, in particolare, le lamentate –plurime - violazioni dell'art. 115 c.p.c., per il quale occorre dedurre che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020; Cass. n. 16016 del 2021); neppure sotto il profilo dell’inosservanza del principio di non contestazione, posto che esso opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, il cui accertamento ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, risultano di esclusiva spettanza del giudice del merito, nell'ambito del giudizio di fatto riservatogli, circa l’accertamento di esistenza e valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019), quale contenuto della sua posizione processuale, rientrante nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte (cfr. Cass. n. 27833 del 2005; Cass. n. 10182 del 2007; Cass.n. 8801 del 2020);

2.4. le denunce di omesso esame sono inammissibili, in quanto formulate al di fuori dei limiti imposti dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) non avendo peraltro ad oggetto fatti storici, quanto piuttosto valutazioni, per giunta riguardanti pluralità di circostanze, nessuna di per sé sola decisiva; in realtà molte doglianze presuppongono, nella sostanza, una diversa interpretazione della volontà negoziale, oltre che una diversa valutazione delle risultanze processuali e della ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, sollecitando un sindacato estraneo al controllo di legittimità;

2.5. circa la dedotta nullità della sentenza per violazione del divieto di reformatio in pejus , in conformità ai precedenti citati è appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, non è tuttavia configurabile siffatta violazione rispetto ad una decisione della Corte d’appello di integrale rigetto del gravame, senza alcuna riforma della sentenza impugnata;

2.6. in definitiva il ricorso principale si fonda, nel suo essenziale impianto, sull’assunto che la Corte territoriale avrebbe “travisato” la domanda dei ricorrenti, che non era quella di accertare il diritto all’assunzione “in luogo” di coloro che erano stati poi effettivamente assunti, ma, piuttosto, quella di essere assunti “in aggiunta”, sul presupposto che gli accordi in controversia sancivano un obbligo di CAI di assumere tutti i piloti fino alla concorrenza del numero ivi previsto; ma detto assunto si fonda su una diversa interpretazione degli accordi, oltre che della domanda introduttiva del giudizio, aspetti riservati al giudizio di merito e, comunque , neanche si censura adeguatamente quella parte della sentenza impugnata – riportata nello storico della lite – secondo cui la comparazione doveva essere effettuata non solo nei confronti degli assunti ma anche nei confronti di tutti gli altri piloti, anche “potenzialmente interessati”, se non con l’undicesimo motivo, inammissibile perché anch’esso invoca impropriamente la violazione dell’art.115 c.p.c. e pretende una diversa lettura dei documenti in funzione probatoria;

2.7. parimenti inammissibili sono, infine, gli ultimi due motivi; il diciannovesimo perché formulato sul presupposto della fondatezza - qui negata - degli altri motivi di gravame e il ventesimo – sulla mancata compensazione delle spese – perché il sindacato della Corte di cassazione è, in materia, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, così come quello di escludere la compensazione e di applicare la regola generale della soccombenza;

4. con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] si duole che la Corte d’Appello abbia inquadrato la fattispecie nello schema del contratto a favore di terzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre e dell’accordo aziendale dell’ottobre 2008, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c.; esso è inammissibile; la società, integralmente vittoriosa, difetta di un interesse attuale a proporre un ricorso per cassazione al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando il dispositivo, per ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 13010 del 2003; Cass. n. 17159 del 2020; Cass. n. 38054 del 2022);

5. alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deve essere respinto nel suo complesso, mentre il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio possono essere compensate, in misura della metà, tra le parti reciprocamente soccombenti, gravando la metà residua a carico dei ricorrenti principali, stante la prevalente soccombenza; vanno invece poste interamente a carico dei ricorrenti principali nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e della società ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio tra i ricorrenti principali e [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della metà e condanna i primi alla rifusione delle spese, in misura della metà, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; condanna i ricorrenti principali alla rifusione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1483-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - ricorrent e incidental e - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1483/2022 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2189/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 3875/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale aveva respinto le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra altri, volte a far accertare la violazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], degli obblighi a contrarre assunti - nell’ambito dell’accordo quadro governativo del 14 settembre 2008 - con l’accordo sindacale del 31 ottobre 2008 e con quelli successivi, con conseguente pretesa del loro diritto ad essere assunti come piloti dal 13 gennaio 2009 e pronunce conseguenziali; 2. la Corte territoriale, esaminati gli accordi e ricondotta la fattispecie alla figura negoziale del contratto a favore di terzo, ha richiamato il principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la prova della ricorrenza delle condizioni per poter essere assunti in questi casi grava, in modo rigoroso, sul lavoratore; pertanto, era onere degli appellanti “dedurre prima, e provare poi, non solo il possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma anche quello dei lavoratori assunti e ciò al fine di consentire la effettiva comparazione della loro posizione con quella degli altri lavoratori che sarebbero stati ingiustamente preferiti”;ha argomentato, tra l’altro, che “il diritto all’assunzione non può derivare automaticamente dal mancato raggiungimento del numero minimo di assunzioni, perché anche ammesso che CAI avesse assunto meno risorse rispetto a quelle previste dall’accordo, ciò non vale ad individuare automaticamente gli appellanti quali soggetti aventi diritto, in mancanza di qualsivoglia comparazione, sulla base indicati nello stesso accordo, con gli altri lavoratori potenzialmente interessati. Né può darsi rilevanza alla circostanza, assolutamente indimostrata, dedotta dagli appellanti, secondo cui, poiché tutti gli altri criteri di assunzione previsti dal suddetto accordo erano soddisfatti e quindi era esaurita la loro rilevanza, tanto che l’azienda si era fermata nelle assunzioni, residuava solo il criterio dell’anzianità aziendale ed allora essi, rientrando ampiamente nel predetto numero minimo, avevano diritto ad essere assunti”; 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso i [OSCURATO:PERSONA] e Floris, affidato a venti motivi; hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]; quest’ultima ha anche articolato ricorso incidentale con un motivo; ad esso hanno resistito con controricorso i ricorrenti in via principale; le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi del ricorso principale possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello travisato la domanda, concentrando la cognizione, e poi la decisione, solo sui criteri di selezione previsti dall'accordo del 30-31 ottobre 2008, mentre la domanda proposta era di adempimento dell'obbligo di assumere il numero minimo di piloti, dapprima indicato in 1550 e poi divenuto 1689; si assume che nel ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti avevano dedotto: che l'accordo governativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva l'obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di assumere non meno di 12.500 dipendenti, di cui 1550 piloti; che l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva specificato i criteri di selezione del personale; che essi avevano allegato e dedotto l'inadempimento di CAI all'obbligo di assumere i 1550 (poi divenuti 1689) piloti; che gli appellanti, in quanto rientranti nel numero minimo dei 1689 piloti da assumere e in possesso dei requisiti previsti dai criteri di cui all'accordo di ottobre 2008, poiché non contestati dalle controparti, avevano un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, secondo lo schema del contratto a favore di terzo; 1.2. con il secondo motivo si denuncia “la violazione dell’art. 116 c.p.c. a causa del travisamento della prova documentale circa un fatto decisivo (art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c.)”, in quanto la Corte territoriale avrebbe applicato “erroneamente una parte dell’accordo del tutto estranea alla controversia”; 1.3. col terzo mezzo si lamenta la violazione “del divieto di reformatio in peius” in quanto la Corte non si sarebbe avveduta che il primo giudice aveva riconosciuto che gli attori possedevano tutti i requisiti previsti dall’accordo dell’ottobre 2008, ma aveva respinto la domanda per altri motivi; 1.4. il quarto motivo denuncia la violazione dell’art.115 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di considerare che: “- i ricorrenti avevano dedotto di avere tutti i requisiti previsti dal gruppo A e quelli previsti dal gruppo B precedenti l’anzianità e che, non essendo stato raggiunto il numero minimo oggetto dell’obbligo di assunzione (1550 piloti, poi ascesi a 1689), essi dovevano essere assunti scorrendo la lista dei beneficiari – ex dipendenti delle vecchie società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] poi collocate in amministrazione straordinaria – secondo i criteri di assunzione via via residuali, tra cui quello dell’anzianità”; secondo i ricorrenti “il possesso di tali requisiti era un fatto non contestato da [OSCURATO:PERSONA]”; 1.5. con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi rappresentati da: “ il mancato raggiungimento del numero minimo di piloti che [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata ad assumere; la sussistenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti precedenti l’anzianità (quale fatto non contestato); la collocazione dei ricorrenti – secondo il residuale criterio di assunzione dell’anzianità – in posizione utile a rientrare nel numero di piloti ancora da assumere obbligatoriamente”; 1.6. il sesto mezzo denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamento della domanda, ribadendo che “la domanda avanzata non è quella di lesione di un diritto di precedenza nell’assunzione, mai prospettato, bensì quella dell’inadempimento quantitativo dell’obbligo di assunzione e del correlativo diritto all’assunzione ‘in aggiunta’ ai piloti in concreto assunti”; 1.7. il settimo motivo denuncia: “violazione dell’art.1362 c.c. ed in particolare del criterio di interpretazione letterale del contratto (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) e violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.)”, avuto riguardo all’accordo sindacale dell’ottobre del 2008 ed alla sufficienza, ai fini dell’assunzione, dell’abilitazione alla condotta di aeromobili operativi; 1.8. l’ottava censura lamenta ancora il travisamento della domanda perché gli istanti non si erano affatto doluti di essere stati pretermessi nell’assunzione rispetto a coloro che, invece, erano stati assunti; 1.9. il nono motivo denuncia la violazione del principio di non contestazione, sostenendo che controparte non avrebbe mai contraddetto che i ricorrenti avessero tutti i requisiti di cui ai gruppi A e B degli accordi in contesa; 1.10. il decimo motivo denuncia la “violazione dell’art.112 c.p.c. a causa di un ulteriore travisamento della domanda”, rappresentato sempre dal non avere considerato che le parti attrici non avevano lamentato di essere stati pretermessi nell’assunzione rispetto a coloro che erano stati concretamente assunti; 1.11. l’undicesimo motivo denuncia la “violazione dell’art. 115 c.p.c. a causa dell’omesso esame di un documento decisivo (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.)”, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe addebitato ai ricorrenti di non avere adempiuto all’onere di effettuare una comparazione “con gli altri lavoratori potenzialmente interessati”; si sostiene che “tale comparazione era stata espressamente dedotta e soprattutto provata con le liste di piloti e comandanti prodotte con il ricorso di primo grado ai documenti nn. 12 e 13 e soprattutto n. 20 del fascicolo di primo grado”; 1.12. il dodicesimo motivo eccepisce la violazione dell’art. 1362 c.c. perché la sentenza impugnata avrebbe misconosciuto “la chiara lettera del Par. C dell’accordo sui criteri di assunzione del 30-31 ottobre 2008 dedicato alla priorità applicativa”; 1.13. col motivo seguente si denuncia la violazione dell’art.115 c.p.c. perché “la stessa controparte aveva ammesso che esauriti i criteri di priorità per raggiungere il numero minimo di 1689 pnt, residuava il criterio dell'anzianità (e poi quello dei carichi familiari)”; 1.14. il quattordicesimo mezzo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la difesa dei ricorrenti non si sarebbe affatto lamentata “della predisposizione di due liste che differenziassero i piloti”; 1.15. il quindicesimo denuncia la violazione dell’art.1362 c.c. assumendo che “l’obbligo di assunzione riguardava tutti ‘i piloti’, senza distinguere se avessero o meno la qualifica di comandante, con nessuna incidenza sulla determinatezza del beneficiario avente diritto all’assunzione”; 1.16. il motivo seguente denuncia la violazione della stessa norma sull’interpretazione, con riguardo all’accordo del 19 febbraio 2009, in quanto le “esigenze produttive” potevano condizionare solo il quando dell’assunzione, mentre il criterio dell’anzianità era quello che residuava una volta esauriti tutti gli altri criteri previsti dal precedente accordo dell’ottobre 2008; 1.17. il diciassettesimo motivo ripropone la questione del travisamento della domanda, con violazione dell’art. 112 c.p.c.; 1.18. il diciottesimo denuncia la violazione della stessa norma per omessa pronuncia “sul motivo di appello n. 20” relativo agli obblighi di riqualificazione professionale di [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di autonoma domanda risarcitoria; 1.19. il motivo n. 19 lamenta ancora l’omessa pronuncia sugli altri motivi di impugnazione, sostenendo che “se i giudici d’appello non fossero incorsi in tutti i vizi finora denunciati, avrebbero dovuto necessariamente esaminare tutti gli altri motivi di gravame”; 1.20. con l’ultimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato i soccombenti, senza considerare la novità delle questioni trattate e l’esistenza di precedenti difformi della Corte capitolina; 2. il ricorso principale non può trovare accoglimento sulla scorta di tutte le ragioni già esposte in precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 21447 del 2022 e, successiva conf., Cass. n. 20329 del 2023; in analoghe controversie v. Cass. n. 21450 del 2022; Cass.n. 34568 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020); precedenti cui il Collegio intende uniformarsi e ai quali si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato; 2.1. in particolare, le prime due decisioni richiamate, che hanno pronunciato su ricorsi contenenti motivi in larga parte sovrapponibili a quelli articolati nel ricorso principale, hanno evidenziato la conformità a diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato il principio secondo cui l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una impresa e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente; da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari; è quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona (cfr. Cass. n. 15073 del 2009; Cass. n. 2523 del 2016); ciò posto, detti precedenti hanno dichiarato o inammissibili o infondate le censure proposte, ribadendo: a) la natura di accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, dell'interpretazione degli atti negoziali, specificatamente dell’accordo sindacale dell’ottobre 2008; b) l’onere di allegazione e prova del possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi, oggettivi e soggettivi, elencati nell’accordo sindacale, gravante sui lavoratori; 2.2. si è poi negato il travisamento della domanda dei lavoratori (sul presupposto del prospettato fondamento sulla violazione del numero minimo di assunzioni e non dei criteri di scelta), da parte del Tribunale e, a propria volta, della Corte d’Appello, per avere questa interpretato la domanda attorea con argomentazione esente da errori di diritto, non incorrendo nel vizio di mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato quale error in procedendo (posto che il vizio di extra petizione ricorre qualora il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, ossia petitum o causa petendi , emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, ossia petitum immediato, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, ossia petitum mediato, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori: Cass. n. 9002 del 2018; Cass. n. 12014 del 2019), atteso peraltro che l’attività di interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito (Cass. n. 2148 del 2004; Cass. n. 11103 del 2020), salvo che non si risolva in una violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., violazione nella specie non ravvisabile; infatti, detto principio implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie - autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante; 2.3. neppure sono condivisibili le censure di errores in iudicando, posto che esse non pongono realmente un problema interpretativo delle norme di diritto denunciate come violate, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (tra molte: Cass. n. 10320 del 2018; Cass. n. 23851 del 2019); quanto piuttosto denunciano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 24155 del 2017), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.; non ricorrono, in particolare, le lamentate –plurime - violazioni dell'art. 115 c.p.c., per il quale occorre dedurre che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020; Cass. n. 16016 del 2021); neppure sotto il profilo dell’inosservanza del principio di non contestazione, posto che esso opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, il cui accertamento ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, risultano di esclusiva spettanza del giudice del merito, nell'ambito del giudizio di fatto riservatogli, circa l’accertamento di esistenza e valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 27490 del 2019), quale contenuto della sua posizione processuale, rientrante nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte (cfr. Cass. n. 27833 del 2005; Cass. n. 10182 del 2007; Cass.n. 8801 del 2020); 2.4. le denunce di omesso esame sono inammissibili, in quanto formulate al di fuori dei limiti imposti dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) non avendo peraltro ad oggetto fatti storici, quanto piuttosto valutazioni, per giunta riguardanti pluralità di circostanze, nessuna di per sé sola decisiva; in realtà molte doglianze presuppongono, nella sostanza, una diversa interpretazione della volontà negoziale, oltre che una diversa valutazione delle risultanze processuali e della ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, sollecitando un sindacato estraneo al controllo di legittimità; 2.5. circa la dedotta nullità della sentenza per violazione del divieto di reformatio in pejus , in conformità ai precedenti citati è appena il caso di rilevare che, nel caso di specie, non è tuttavia configurabile siffatta violazione rispetto ad una decisione della Corte d’appello di integrale rigetto del gravame, senza alcuna riforma della sentenza impugnata; 2.6. in definitiva il ricorso principale si fonda, nel suo essenziale impianto, sull’assunto che la Corte territoriale avrebbe “travisato” la domanda dei ricorrenti, che non era quella di accertare il diritto all’assunzione “in luogo” di coloro che erano stati poi effettivamente assunti, ma, piuttosto, quella di essere assunti “in aggiunta”, sul presupposto che gli accordi in controversia sancivano un obbligo di CAI di assumere tutti i piloti fino alla concorrenza del numero ivi previsto; ma detto assunto si fonda su una diversa interpretazione degli accordi, oltre che della domanda introduttiva del giudizio, aspetti riservati al giudizio di merito e, comunque , neanche si censura adeguatamente quella parte della sentenza impugnata – riportata nello storico della lite – secondo cui la comparazione doveva essere effettuata non solo nei confronti degli assunti ma anche nei confronti di tutti gli altri piloti, anche “potenzialmente interessati”, se non con l’undicesimo motivo, inammissibile perché anch’esso invoca impropriamente la violazione dell’art.115 c.p.c. e pretende una diversa lettura dei documenti in funzione probatoria; 2.7. parimenti inammissibili sono, infine, gli ultimi due motivi; il diciannovesimo perché formulato sul presupposto della fondatezza - qui negata - degli altri motivi di gravame e il ventesimo – sulla mancata compensazione delle spese – perché il sindacato della Corte di cassazione è, in materia, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, così come quello di escludere la compensazione e di applicare la regola generale della soccombenza; 4. con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] si duole che la Corte d’Appello abbia inquadrato la fattispecie nello schema del contratto a favore di terzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre e dell’accordo aziendale dell’ottobre 2008, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c.; esso è inammissibile; la società, integralmente vittoriosa, difetta di un interesse attuale a proporre un ricorso per cassazione al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando il dispositivo, per ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 13010 del 2003; Cass. n. 17159 del 2020; Cass. n. 38054 del 2022); 5. alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deve essere respinto nel suo complesso, mentre il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio possono essere compensate, in misura della metà, tra le parti reciprocamente soccombenti, gravando la metà residua a carico dei ricorrenti principali, stante la prevalente soccombenza; vanno invece poste interamente a carico dei ricorrenti principali nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale e della società ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio tra i ricorrenti principali e [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della metà e condanna i primi alla rifusione delle spese, in misura della metà, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge; condanna i ricorrenti principali alla rifusione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura
Sentenza Cassazione n. 23110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris